Art. 14.
    Il  vincitore  del  concorso  pubblico,  per  esami,  invitato  a
stipulare  il  contratto  di lavoro individuale a tempo indeterminato
per   l'assunzione   in  prova  secondo  le  modalita'  previste  dal
precedente  art. 9 dovra' produrre, entro il termine di trenta giorni
dalla stipula del contratto, la seguente documentazione:
      1) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge
4 gennaio 1968, n. 15, e dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, dalla quale risulti:
      a) data e luogo di nascita;
      b) cittadinanza;
      c) godimento dei diritti politici;
      d) la  posizione  agli  effetti dell'adempimento degli obblighi
militari;
      e) la mancanza di condanne penali e di carichi pendenti;
      f) il numero del codice fiscale;
      g) la composizione del nucleo familiare;
      h) titolo di studio;
      i) se  il  candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle
dipendenze  dello  Stato,  di enti pubblici o di aziende private e se
fruisca,  comunque,  di  redditi  di  lavoro  subordinato  ed in caso
affermativo relativa opzione, nonche' di non esercitare il commercio,
l'industria,  ne'  alcuna  professione  e  di  non coprire cariche in
societa'  costituite  a  fine  di  lucro.  Detta  dichiarazione  deve
contenere   le   eventuali   indicazioni   concernenti  le  cause  di
risoluzione di precedenti rapporti di impiego (art. 1, lettera g) del
decreto  del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686). Deve
essere rilasciata anche se negativa.
    A  termine  dell'ultimo comma del gia' citato art. 11 del decreto
del   Presidente   della   Repubblica   3 maggio  1957,  n. 686,  gli
appartenenti  al  personale  statale  di  ruolo devono presentare nel
termine sopra indicato una copia integrale dello stato matricolare (o
in  sostituzione  dello  stesso,  il  vincitore  potra' presentare la
dichiarazione  sostitutiva di certificazione) la dichiarazione di cui
al  punto  1 per quanto riguarda il titolo di studio e sono esonerati
dalla presentazione degli altri documenti di rito.