Art. 3.
    La commissione giudicatrice e' nominata e composta ai sensi delle
disposizioni vigenti in materia. Per le modalita' di espletamento del
concorso   si  osservano,  in  quanto  applicabili,  le  disposizioni
contenute  nel  decreto  del  Presidente  della Repubblica 10 gennaio
1957,  n. 3,  nel  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri
24 settembre  1981  e  nel  decreto  del  Presidente della Repubblica
9 maggio  1994,  n. 487,  modificato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693.