Art. 8.
    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  e'  formata  secondo
l'ordine  dei  punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato,  con  l'osservanza,  a  parita' di punti, delle preferenze
previste dall'art. 7.
    Relativamente  al  concorso  pubblico,  per  esami,  la votazione
complessiva e' data dalla somma della media dei voti conseguiti nelle
prove   scritte  di  cui  al  precedente  art. 4  e  dalla  votazione
conseguita nel colloquio.
    Per  il  concorso  riservato,  per  titoli ed esami, la votazione
complessiva e' data dalla somma del voto conseguito nella valutazione
dei  titoli,  della  media  dei voti conseguiti nelle prove scritte e
della votazione conseguita nel colloquio.
    La  graduatoria  di merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso,  e'  approvata  dalla autorita' competente ed e' pubblicata
all'albo dell'Universita' degli studi di Pavia.
    Di  tale  pubblicazione  e'  data  notizia  mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
    Dalla  data  di  pubblicazione di detto avviso decorre il termine
per le eventuali impugnative.
    La   graduatoria  dei  vincitori  del  concorso  pubblico  rimane
efficace  in  base  alle  vigenti  disposizioni.  Non  si da' luogo a
dichiarazioni di idoneita' al concorso.