Art. 8. La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste dall'art. 7. Relativamente al concorso pubblico, per esami, la votazione complessiva e' data dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte di cui al precedente art. 4 e dalla votazione conseguita nel colloquio. Per il concorso riservato, per titoli ed esami, la votazione complessiva e' data dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli, della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e della votazione conseguita nel colloquio. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, e' approvata dalla autorita' competente ed e' pubblicata all'albo dell'Universita' degli studi di Pavia. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative. La graduatoria dei vincitori del concorso pubblico rimane efficace in base alle vigenti disposizioni. Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.