Art. 15.
    Al  concorso  riservato, per titoli ed esami, puo' partecipare, a
norma  dell'art. 33  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
n. 567/1987  il  personale  in  servizio  presso l'Universita' con la
qualifica    immediatamente   inferiore   (collaboratore   contabile)
dell'area  amministrativo-contabile  in possesso di una anzianita' di
servizio  di  almeno  sei  anni e del diploma di laurea in economia e
commercio,  scienze  bancarie  e  assicurative,  scienze economiche e
bancarie,  economia politica, economia aziendale, scienze economiche,
oppure  diploma  di  istruzione secondaria di secondo grado di durata
quinquennale.
    Tali  requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine  utile  per  la  presentazione delle domande di ammissione al
concorso.
    I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
    Nel  caso  in  cui  il  posto  non  venga ricoperto dal candidato
riservatario  o  per  mancanza  di domande, lo stesso deve intendersi
pubblico  e  sara'  ricoperto mediante l'idoneo della graduatoria del
concorso pubblico di cui al capo I.
    La domanda di ammissione al concorso dovra' contenere il cognome,
il  nome  e  preciso  domicilio  eletto  dal  concorrente ai fini del
concorso.  Le aspiranti coniugate dovranno indicare, oltre il cognome
da nubile anche quello da coniugata.
    Il   candidato   dovra'   inoltre  dichiarare  sotto  la  propria
responsabilita' e a pena di esclusione dal concorso:
      a) la data ed il luogo di nascita;
      b) il titolo di studio;
      c) il  servizio  prestato  come  collaboratore contabile presso
l'Universita'.
    Le  medesime  dovranno  altresi'  essere  corredate  da eventuali
documenti utili per la valutazione dei titoli scientifici, di studio,
professionali   (servizi   prestati   con   qualifica  immediatamente
inferiore  dell'area  amministrativo-contabile  presso  universita' o
enti pubblici), degli incarichi svolti nell'ambito di detti rapporti,
degli attestati di qualificazione rilasciati a seguito di frequenza a
corsi   di   formazione  professionale  organizzati  dalle  pubbliche
amministrazioni.
    Il  possesso  dei  titoli scientifici, inerenti le prove d'esame,
deve essere comprovato allegando alla domanda di partecipazione copie
di pubblicazioni.
    Per  quanto  riguarda  le  pubblicazioni:  per  i lavori stampati
all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione. Per i
lavori  stampati  in  Italia  debbono  essere  adempiuti gli obblighi
previsti dalla normativa vigente in materia di pubblicazioni a stampa
(consegna  da parte dello stampatore di quattro esemplari di ogni suo
stampato  o pubblicazione alla prefettura della provincia nella quale
ha  sede  l'officina  grafica  e  di  un esemplare alla procura della
Repubblica).  L'assolvimento  di  tali obblighi (in sostanza il fatto
che  la  pubblicazione  e'  regolarmente  editata) e' automaticamente
certificato  dalla  produzione  a  cura  del candidato dell'originale
della  pubblicazione  oppure  puo'  essere  certificato  mediante una
dichiarazione  sostitutiva  di  atto di notorieta' resa dal candidato
sotto   la   propria  responsabilita',  ai  sensi  dell'art. 4  legge
4 gennaio 1968, n. 15.
    Delle  pubblicazioni  redatte in collaborazione con altri saranno
valutate   soltanto   le   parti   attribuibili   al   candidato   se
effettivamente evidenziate.
    Come  titolo  di  studio  sara'  valutato il diploma di laurea in
economia  e  commercio,  scienze  bancarie  e  assicurative,  scienze
economiche e bancarie, economia politica, economia aziendale, scienze
economiche,  oppure diploma di istruzione secondaria di secondo grado
di durata quinquennale.
    Quanto  sopra  va  dichiarato  analiticamente  con indicazione di
data,   luogo   di  conseguimento,  svolgimento  o  partecipazione  e
votazione riportata.
    Il   candidato   puo'  produrre  i  titoli  di  cui  richiede  la
valutazione:
      a) in originale;
oppure
      b) in copia conforme;
oppure
      c) in fotocopia rendendo dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta'  di  essere a conoscenza del fatto che la copia dei titoli
e' conforme all'originale;
oppure
      d) rendendo   la   dichiarazione   sostitutiva   dell'atto   di
notorieta' relativa ai titoli posseduti.
    Non  e'  consentito  il  riferimento  a documenti o pubblicazioni
presentati  presso  questa  od  altre  amministrazioni, o a documenti
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
    Non   verranno   prese  in  considerazione  le  domande  che  non
perverranno nel termine stabilito dal bando.
    Il  punteggio  complessivo  e'  pari a punti 100 e risulta essere
cosi' suddiviso:
      punti 60 per le prove d'esame;
      punti 40 per i titoli.