IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

    Vista   la  legge  10 aprile  1954,  n. 113,  sullo  stato  degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive
modificazioni;
    Vista  la  legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente norme per
l'avanzamento   degli   ufficiali   dell'Esercito,   della  Marina  e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
    Vista  la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli
ufficiali dell'Esercito e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  4 gennaio  1968, n. 15, concernente norme sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione
di firme e successive modificazioni;
    Vista   la   legge   20 settembre   1980,   n. 574,   concernente
l'unificazione  e  il  riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento   degli   ufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica;
    Vista  la  legge 19 maggio 1986, n. 224, concernente norme per il
reclutamento  degli  ufficiali  e sottufficiali piloti di complemento
delle   Forze   armate   e   modifiche  ed  integrazioni  alla  legge
20 settembre 1980, n. 574, riguardante lo stato e l'avanzamento degli
ufficiali delle Forze Armate e della Guardia di Finanza;
    Visto  il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e  revisione  della  disciplina  in  materia  di  pubblico  impiego e
successive modificazioni;
    Visto   il   decreto   ministeriale   2 novembre   1993,  n. 571,
concernente  modalita'  e  criteri  applicativi delle norme contenute
negli articoli 25 e 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni;
    Visto   il   decreto   legislativo   30 dicembre   1997,  n. 490,
concernente  il  riordino  del  reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403,  concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e  3 della legge 15 maggio 1997, n. 127 in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;

                              Decreta:


                               Art. 1.


                          Posti a concorso

    1.  Sono  indetti  per  l'anno 2000 i sottoindicati concorsi, per
titoli,  per  l'ammissione  alla  ferma  volontaria  di  anni due non
rinnovabile  nell'Arma  o  Corpo  di appartenenza di trecentosessanta
sottotenenti di complemento di prima nomina dell'Esercito:
    a) concorso per l'ammissione alla ferma volontaria di anni due di
novantacinque sottotenenti di complemento di prima nomina provenienti
dal  174o  corso allievi ufficiali di complemento (A.U.C.) delle Armi
di  fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, dell'Arma
dei  trasporti  e  dei  materiali,  del Corpo di amministrazione e di
commissariato,  dal  98o  corso A.U.C. del Corpo degli ingegneri, dal
130o   corso   A.U.C.   del  Corpo  sanitario  (medici,  odontoiatri,
chimicifarmacisti e veterinari), cosi' ripartiti:
      venti dell'Arma dei carabinieri;
      quarantatre  delle  Armi  di fanteria, cavalleria, artiglieria,
genio e trasmissioni;
      otto dell'Arma dei trasporti e dei materiali;
      sei del Corpo di amministrazione e di commissariato;
      uno del Corpo degli ingegneri;
      quattordici del Corpo sanitario (medici);
      uno del Corpo sanitario (odontoiatri);
      uno del Corpo sanitario (chimici-farmacisti);
      uno del Corpo sanitario (veterinari).
    b) concorso per l'ammissione alla ferma volontaria di anni due di
novantaquattro   sottotenenti   di   complemento   di   prima  nomina
provenienti dal 175o corso A.U.C. delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria,  genio,  trasmissioni,  dell'Arma  dei  trasporti  e dei
materiali,  del  Corpo di amministrazione e di commissariato, dal 99o
corso  A.U.C.  del  Corpo  degli ingegneri, dal 131o corso A.U.C. del
Corpo    sanitario   (medici,   odontoiatri   chimici-farmacisti,   e
veterinari), cosi' ripartiti:
      venti dell'Arma dei carabinieri;
      quarantadue  delle  Armi  di fanteria, cavalleria, artiglieria,
genio e trasmissioni;
      otto dell'Arma dei trasporti e dei materiali;
      sei del Corpo di amministrazione e di commissariato;
      uno del Corpo degli ingegneri;
      quattordici del Corpo sanitario (medici);
      uno del Corpo sanitario (odontoiatri);
      uno del Corpo sanitario (chimici-farmacisti);
      uno del Corpo sanitario (veterinari).
    c) concorso per l'ammissione alla ferma volontaria di anni due di
settantasette sottotenenti di complemento di prima nomina provenienti
dal   176o   corso   A.U.C.   delle  Armi  di  fanteria,  cavalleria,
artiglieria,  genio,  trasmissioni,  dell'Arma  dei  trasporti  e dei
materiali, del Corpo di amministrazione e di commissariato e dal 100o
corso A.U.C. del Corpo degli ingegneri, cosi' ripartiti:
      venti dell'Arma dei carabinieri;
      quarantadue  delle  Armi  di fanteria, cavalleria, artiglieria,
genio e trasmissioni;
      otto dell'Arma dei trasporti e dei materiali;
      sei del Corpo di amministrazione e di commissariato;
      uno del Corpo degli ingegneri.
    d) concorso per l'ammissione alla ferma volontaria di anni due di
novantaquattro   sottotenenti   di   complemento   di   prima  nomina
provenienti dal 177o corso A.U.C. delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria,  genio,  trasmissioni,  dell'Arma  dei  trasporti  e dei
materiali,  del Corpo di amministrazione e di commissariato, dal 101o
corso  A.U.C.  del  Corpo  degli ingegneri, dal 132o corso A.U.C. del
Corpo    sanitario    (medici,   odontoiatri   chimici-farmacisti   e
veterinari), cosi' ripartiti:
      venti dell'Arma dei carabinieri;
      quarantadue  delle  Armi  di fanteria, cavalleria, artiglieria,
genio e trasmissioni;
      otto dell'Arma dei trasporti e dei materiali;
      sei del Corpo di amministrazione e di commissariato;
      uno del Corpo degli ingegneri;
      quattordici del Corpo sanitario (medici);
      uno del Corpo sanitario (odontoiatri);
      uno del Corpo sanitario (chimici-farmacisti);
      uno del Corpo sanitario (veterinari).
    2.  I  concorsi  di  cui  al  precedente  comma 1 potranno essere
sospesi  ed  i relativi posti potranno subire variazioni numeriche in
relazione  a  quanto  sara'  determinato  dalla legge di bilancio per
l'anno 2000.
    3.  L'Amministrazione  si  riserva  la facolta' di procedere alla
modifica  del numero dei posti a concorso, di cui al precedente comma
1  ovvero  ad  una  diversa distribuzione in relazione a sopravvenute
esigenze della Forza Armata.

                               Art. 2.


                     Requisiti di partecipazione

    1. Possono  partecipare  ai concorsi di cui all'articolo 1, comma
1,  del presente decreto i sottotenenti di complemento in servizio di
prima  nomina  provenienti  dai  corsi  A.U.C.  indicati  per ciascun
concorso  che  alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle  domande,  indicati  al successivo articolo 3, abbiano compiuto
almeno tre mesi di detto servizio.
    2. Possono,  inoltre,  essere  ammessi a concorrere, per l'Arma o
Corpo  di  appartenenza, i sottotenenti di complemento in servizio di
prima   nomina   i   quali,   per  qualsiasi  causa,  abbiano  dovuto
interrompere    la   prestazione   del   servizio   e   siano   stati
successivamente  riammessi a completare il servizio medesimo, purche'
abbiano  prestato, alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande, almeno tre mesi di servizio. Essi potranno chiedere di
essere  ammessi  al primo concorso utile, sempreche' la data del loro
collocamento in congedo sia pari o immediatamente successiva a quella
del  congedamento  dei  provenienti dal corso A.U.C. cui e' riservato
ciascuno  dei  concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1. Per
detti  ufficiali  l'ammissione  alla  ferma  biennale non rinnovabile
decorrera'  dal  giorno  successivo  a  quello  di  completamento del
servizio di prima nomina.

                               Art. 3.


           Domande di partecipazione e termini di scadenza

    1.  Le  domande  di  ammissione  ai  concorsi,  redatte  in carta
semplice  ed  in  conformita'  all'allegato  A, che costituisce parte
integrante  del  presente  decreto,  dovranno  essere  presentate  ai
Comandi/Enti di appartenenza ed indirizzate al Ministero della difesa
-  Direzione  Generale  per  il  personale  militare - I Reparto - 1a
Divisione  reclutamento  ufficiali  -  3a  Sezione - via XX Settembre
123/A - 00187 Roma, entro i seguenti termini:
      per  il  concorso  di  cui  all'articolo  1 lettera a): entro i
trenta  giorni  successivi  a  quello  di  pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
      per   il  concorso  di  cui  all'articolo  1  lettera  b):  dal
14 febbraio 2000 al 14 marzo 2000;
      per il concorso di cui all'articolo 1 lettera c): dal 24 aprile
2000 al 23 maggio 2000;
      per il concorso di cui all'articolo 1 lettera d): dal 24 luglio
2000 al 22 agosto 2000.
    2. I candidati dovranno dichiarare nella domanda:
      l'Arma o Corpo di appartenenza;
      la data ed il luogo di nascita;
      il corso AUC di provenienza;
      il Reparto od Ente presso cui prestano servizio.
    3.  Il  candidato dovra' apporre in calce alla domanda la propria
firma. La mancanza di sottoscrizione comportera' la non ammissione al
concorso.
    4.  Ai  fini  della  valutazione  di eventuali titoli tecnici, di
studio  o  di  specializzazione  non  risultanti dalla documentazione
matricolare  e  caratteristica,  che  ritengano  utili,  i  candidati
potranno dichiarare nella domanda di essere in possesso degli stessi,
ovvero allegare idonea documentazione.
    5.  La Direzione Generale per il personale militare si riserva di
chiedere  la  regolarizzazione  delle  domande,  che  sottoscritte  e
prodotte  nei  termini  indicati  al  precedente  comma  1, dovessero
risultare  irregolari  per  vizi sanabili, inesatte o non conformi al
modello allegato al presente decreto.

                               Art. 4.


               Doveri dei Comandi-Enti di appartenenza

    1.  I  Comandi  e  gli  Enti  che riceveranno le domande dovranno
estrarne  copia  da  trattenere  agli  atti  per  eventuali riscontri
successivi,  indicare  sulle  stesse  la  data  di  presentazione con
dichiarazione  in  calce o mediante bollo d'ufficio ed inviarle entro
il  terzo  giorno,  (a  mezzo  corriere quelle per il concorso di cui
all'articolo  1,  comma  1,  lettera  a)  del  presente  decreto), al
Ministero della difesa - Direzione Generale per il personale militare
-  I  Reparto - 1a Divisione reclutamento ufficiali - 3a Sezione, via
XX settembre  123/A  Roma,  anticipandole,  eventualmente, via fax al
numero n. 06/4827347.
    2.  I  Comandi  e  gli  Enti  dovranno  altresi' trasmettere alla
Direzione   Generale  per  il  personale  militare,  unitamente  alle
domande,  o  al piu' tardi entro il quinto giorno successivo a quello
di  scadenza del termine per la presentazione delle domande stesse, i
seguenti documenti:
      copia  conforme, a norma dell'articolo 14 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, del libretto personale comprensivo del Mod. n. 8 (quadro
punizioni)  o  di  dichiarazione  sostitutiva,  in caso di assenza di
provvedimenti  disciplinari,  aggiornato  alla  data  del  termine di
scadenza  per  la  presentazione  delle domande. Qualora debba essere
redatto  un rapporto informativo, il medesimo dovra' essere compilato
in modo da evidenziare, in maniera esauriente, ciascuno dei complessi
di  elementi  indicati  nel  comma  1  del  successivo articolo 6 del
presente decreto;
      copia  dello  stato  di  servizio  (Mod.  DE/0182  ex  127  E),
aggiornato alla predetta data;
      attestazione    e    dichiarazione    di    completezza   della
documentazione matricolare e caratteristica.
    3.  La  documentazione  relativa  agli  ufficiali partecipanti al
concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), dovra' pervenire
alla  predetta  Direzione  Generale per il personale militare a mezzo
corriere improrogabilmente entro il 10 febbraio 2000.
    4.  Il  mancato  inoltro della domanda e della documentazione nei
termini  sopraindicati  potra'  determinare  la  non  ammissione  del
candidato al concorso.

                               Art. 5.


                       Commissione valutatrice

    1. Con   successivo  decreto  dirigenziale  verra'  nominata  una
Commissione  incaricata  di procedere alla valutazione dei titoli dei
candidati ed alla formazione delle graduatorie di merito dei concorsi
di   cui   al  precedente  art. 1,  distinte  per  Arma  e  Corpo  di
appartenenza.
    2. La  Commissione di cui al precedente comma 1 sara' composta da
un ufficiale generale o colonnello in servizio permanente, presidente
e  da  quattro ufficiali superiori in servizio permanente, membri, di
cui il meno anziano svolgera' anche le funzioni di segretario.

                               Art. 6.


    Valutazione dei titoli e formazione delle graduatorie finali

    1. La  Commissione  attribuira'  a ciascuno dei candidati da essa
giudicati  idonei un punto di merito da 1 a 30 con l'osservanza delle
norme che seguono.
    Ogni  componente  della  Commissione  assegnera' all'ufficiale un
punto  da  1  a  30  per  ciascun  complesso  di elementi di cui alle
seguenti lettere e con i criteri di seguito indicati:
      a) per  le  qualita'  morali, fisiche e di carattere risultanti
dalla documentazione matricolare e caratteristica, fino ad un massimo
di 30 punti;
      b) per    le    qualita'    professionali    risultanti   dalla
documentazione  matricolare e caratteristica fino ad un massimo di 27
punti;  per  quelle  risultanti  dalle  dichiarazioni contenute nella
domanda  di  partecipazione al concorso o dai documenti eventualmente
allegati  dagli  interessati  alla  stessa  (ricompense, risultati di
corsi, etc.), fino ad un massimo di punti 3.
      c) per  le qualita' culturali ed intellettuali risultanti dalla
documentazione matricolare e caratteristica, fino ad un massimo di 27
punti;  per  quelle  risultanti  dalle  dichiarazioni contenute nella
domanda  di  partecipazione al concorso o dai documenti eventualmente
allegati  alla  medesima  (titoli  di studio aggiuntivi, abilitazioni
professionali,  conoscenza  di  lingue  straniere,  etc.)  fino ad un
massimo di punti 3.
    2. Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi
di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 dai componenti
della  Commissione,  saranno  divise  per  il  numero dei votanti e i
relativi  quozienti,  calcolati  al centesimo, saranno sommati fra di
loro.  Il totale cosi' ottenuto sara' quindi diviso per 3, calcolando
il  quoziente  al  centesimo. Detto quoziente costituira' il punto di
merito attribuito all'ufficiale dalla Commissione.

                               Art. 7.


                        Graduatorie di merito

    1. In  ciascuno  dei  concorsi  di  cui al precedente articolo 1,
comma  1,  la  Commissione  valutatrice procedera' alla formazione di
distinte graduatorie di merito dei concorrenti idonei, sulla base dei
punteggi  attribuiti  ai  complessi di elementi e con le modalita' di
cui al precedente articolo 6.
    2. A  parita'  di  merito  la  preferenza  sara'  determinata, in
ciascuna graduatoria, dall'ordine di anzianita' relativa nel grado di
sottotenente di complemento.
    3. Le  graduatorie  dei  concorrenti  dichiarati  idonei  saranno
approvate   con   decreto  dirigenziale  e  pubblicate  nel  Giornale
Ufficiale del Ministero della difesa.

                               Art. 8.


             Ammissioni - rinunce - posti non ricoperti

    1. I  candidati  idonei compresi nel numero dei posti disponibili
in  ciascuno  dei  concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1,
saranno dichiarati vincitori ed ammessi alla ferma volontaria di anni
due,  a  decorrere  dal giorno successivo a quello del compimento del
servizio di prima nomina.
    2. In  ciascun  concorso,  in  caso  di  rinuncia  dei  vincitori
all'ammissione  alla  ferma  volontaria  di  anni  due,  la Direzione
Generale  per  il  personale  militare potra' procedere a ricoprire i
posti   resisi   disponibili   secondo   l'ordine   delle  rispettive
graduatorie di merito.
    3. In ciascun concorso i posti che non dovessero essere ricoperti
nell'Arma  dei  trasporti  e  dei materiali e nei Corpi dell'Esercito
potranno  essere  portati in aumento a quelli disponibili per le Armi
di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni.
    4.  I  posti  che  in  ciascuno dei concorsi di cui al precedente
articolo  1,  comma  1,  lettere  a),  b)  e  c) non dovessero essere
comunque  ricoperti  potranno  essere portati in aumento a quelli del
concorso   successivo,   cumulandoli  con  quelli  eventualmente  non
ricoperti  nel  concorso  stesso,  secondo  le  esigenze  della Forza
Armata.
    5.  I  posti  che  in  ciascuno dei concorsi di cui al precedente
articolo  1,  comma  1,  non dovessero essere ricoperti nell'Arma dei
carabinieri  potranno essere portati in aumento a quelli del concorso
successivo  per  l'Arma  medesima, ad eccezione di quelli di cui alla
lettera d),  che  potranno  essere  devoluti  alle  Armi di fanteria,
cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni.