IL DIRETTORE GENERALE per gli affari generali amministrativi e del personale Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: "Testo unico degli impiegati civili dello Stato" e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686: "Regolamento al testo unico degli impiegati civili dello Stato" e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15: "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme" e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482: "Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private" e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312: "Nuovo assetto retributivofunzionale del personale civile e militare dello Stato" e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574: "Unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219: "Individuazione dei profili professionali del personale dei Ministeri in attuazione dell'art. 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312"; Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958: "Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata"; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120: "Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla carriera direttiva della pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilita' del personale direttivo e docente della scuola"; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104: "legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174: "Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti lavoro presso le amministrazioni pubbliche"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487: "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi, e successive modificazioni"; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196: "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate"; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 16 maggio 1995 tra l'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e le confederazioni e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto Ministeri, e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675: "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 1997: "Rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero per i beni e le attivita' culturali", con il quale sono state rideterminate le dotazioni organiche del Ministero per i beni e le attivita' culturali; Visto il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140: "Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica"; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", e successive modificazioni e integrazioni; Vista le legge 16 giugno 1998, n. 191: "Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni". Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403: "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative"; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368: "Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto tra l'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e le confederazioni e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto Ministeri ed in vigore dal 17 febbraio 1999; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1999, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1999, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 128, con il quale il Ministero per i beni e le attivita' culturali e' autorizzato a bandire, tra gli altri, un concorso a tre posti di architetto; Decreta: Art. 1. Posti a concorso E' indetto un concorso pubblico, per esami, a tre posti per la regione Sardegna nel profilo professionale di architetto in prova dell'area C nei ruoli del Ministero per i beni e le attivita' culturali. Sui posti a concorso gravano le seguenti riserve. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1219/1984, il 30% dei posti e' riservato al personale interno inquadrato nelle qualifica immediatamente inferiore da almeno cinque anni, in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto ai candidati esterni. Sui restanti posti si applicano le seguenti riserve: il 15%dei posti della dotazione organica del profilo professionale e' riservato agli appartenenti alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni ed integrazioni purche' risultino iscritti negli elenchi istituiti presso la Direzione provinciale del lavoro ai sensi dell'art. 19 della predetta legge e risultino disoccupati sia al momento della scadenza del termine della presentazione delle domande di ammissione al concorso, sia all'atto dell'immissione in servizio; A norma dall'art. 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e dell'art. 39, comma 15, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, il 20% dei posti e' riservato ai militari in ferma di leva prolungata e ai volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma o rafferma contratta. L'insieme delle riserve dei posti eventualmente applicabili ai sensi dei punti precedenti non puo' complessivamente superare la meta' dei posti messi a concorso, dopo l'accantonamento del 30% dei posti riservati al personale interno. Qualora, tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito, ve ne siano alcuni che appartengono a piu' categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si terra' conto prima del titolo che da diritto ad una maggiore riserva, nel seguente ordine: legge 2 aprile 1968, n. 482; legge 24 dicembre 1986, n. 958. I posti riservati che non dovessero essere coperti per mancanza di aventi titolo saranno conferiti ai concorrenti che abbiano superato le prove secondo l'ordine di graduatoria. Coloro i quali intendano avvalersi di una delle suddette riserve debbono farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso. Nel caso di mancata dichiarazione in tal senso non vi sara' ammissione al beneficio. L'eventuale richiesta di variazione di alcune delle dichiarazioni gia' rilasciate nell'istanza di partecipazione al concorso dovra' essere trasmessa entro il termine di scadenza, purche' l'amministrazione sia messa in grado di conoscere con sicurezza la volonta' del candidato.