IL  DIRETTORE  GENERALE  per gli affari generali amministrativi e del
                              personale

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3:  "Testo  unico degli impiegati civili dello Stato" e successive
modificazioni e integrazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686:  "Regolamento  al  testo  unico  degli impiegati civili dello
Stato" e successive modificazioni e integrazioni;
    Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15: "Norme sulla documentazione
amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme" e
successive modificazioni e integrazioni;
    Vista  la legge 2 aprile 1968, n. 482: "Disciplina generale delle
assunzioni  obbligatorie  presso  le  pubbliche  amministrazioni e le
aziende private" e successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista   la   legge   11 luglio   1980,   n. 312:  "Nuovo  assetto
retributivofunzionale  del personale civile e militare dello Stato" e
successive modificazioni e integrazioni;
    Vista   la  legge  20 settembre  1980,  n. 574:  "Unificazione  e
riordinamento  dei  ruoli  normali,  speciali  e di complemento degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica";
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 dicembre
1984,   n. 1219:   "Individuazione   dei  profili  professionali  del
personale   dei  Ministeri  in  attuazione  dell'art. 3  della  legge
11 luglio 1980, n. 312";
    Vista  la  legge  24 dicembre  1986,  n. 958: "Norme sul servizio
militare di leva e sulla ferma di leva prolungata";
    Vista  la legge 28 marzo 1991, n. 120: "Norme in favore dei privi
della  vista  per  l'ammissione  ai  concorsi  nonche'  alla carriera
direttiva  della  pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per
il  pensionamento,  per  l'assegnazione  di  sede  e la mobilita' del
personale direttivo e docente della scuola";
    Vista   la  legge  5 febbraio  1992,  n. 104:  "legge-quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate";
    Visto    il   decreto   legislativo   3 febbraio   1993,   n. 29:
"Razionalizzazione    dell'organizzazione    delle    amministrazioni
pubbliche  e  revisione  della  disciplina  in  materia  di  pubblico
impiego,  a  norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e
successive modificazioni e integrazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio  1994, n. 174: "Regolamento recante norme sull'accesso dei
cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea ai posti lavoro
presso le amministrazioni pubbliche";
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487:  "Regolamento  recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei  concorsi  unici  e  delle altre forme di assunzioni nei pubblici
impieghi, e successive modificazioni";
    Visto  il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196: "Attuazione
dell'art. 3  della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino
dei  ruoli,  modifica alle norme di reclutamento, stato e avanzamento
del personale non direttivo delle Forze armate";
    Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il
16 maggio  1995  tra  l'agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche   amministrazioni  e  le  confederazioni  e  organizzazioni
sindacali maggiormente  rappresentative  nel  comparto  Ministeri,  e
successive modificazioni e integrazioni;
    Vista  la legge 31 dicembre 1996, n. 675: "Tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali";
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
8 gennaio  1997:  "Rideterminazione  delle  dotazioni organiche delle
qualifiche  dirigenziali,  delle  qualifiche funzionali e dei profili
professionali  del  personale del Ministero per i beni e le attivita'
culturali",  con  il  quale  sono  state  rideterminate  le dotazioni
organiche del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
    Visto  il  decreto-legge  28 marzo  1997, n. 79, convertito dalla
legge  28 maggio  1997,  n. 140:  "Misure urgenti per il riequilibrio
della finanza pubblica";
    Vista  la  legge  15 maggio  1997, n. 127: "Misure urgenti per lo
snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo", e successive modificazioni e integrazioni;
    Vista le legge 16 giugno 1998, n. 191: "Modifiche ed integrazioni
alle  leggi  15 marzo  1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonche'
norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a
distanza nelle pubbliche amministrazioni".
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403:  "Regolamento  di  attuazione  degli  articoli 1, 2 e 3 della
legge  15 maggio  1997,  n. 127,  in materia di semplificazione delle
certificazioni amministrative";
    Visto   il   decreto   legislativo   20 ottobre   1998,   n. 368:
"Istituzione  del  Ministero  per  i beni e le attivita' culturali, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
    Visto  il  contratto  collettivo nazionale di lavoro sottoscritto
tra   l'agenzia  per  la  rappresentanza  negoziale  delle  pubbliche
amministrazioni     e     le    confederazioni    e    organizzazioni
sindacali maggiormente  rappresentative  nel comparto Ministeri ed in
vigore dal 17 febbraio 1999;
    Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 settembre
1999,  registrato  alla  Corte dei conti il 19 ottobre 1999, registro
n. 3  Presidenza, foglio n. 128, con il quale il Ministero per i beni
e  le attivita' culturali e' autorizzato a bandire, tra gli altri, un
concorso a tre posti di architetto;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    E'  indetto  un  concorso pubblico, per esami, a tre posti per la
regione  Sardegna  nel  profilo  professionale di architetto in prova
dell'area  C  nei  ruoli  del  Ministero  per  i  beni e le attivita'
culturali.
    Sui posti a concorso gravano le seguenti riserve.
    Ai   sensi   del   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
n. 1219/1984,  il  30%  dei  posti  e' riservato al personale interno
inquadrato  nelle qualifica immediatamente inferiore da almeno cinque
anni,  in  possesso  del  titolo di studio immediatamente inferiore a
quello richiesto ai candidati esterni.
    Sui restanti posti si applicano le seguenti riserve:
      il   15%dei   posti   della   dotazione  organica  del  profilo
professionale  e'  riservato  agli appartenenti alle categorie di cui
alla  legge  2 aprile  1968,  n. 482,  e  successive modificazioni ed
integrazioni  purche'  risultino  iscritti  negli  elenchi  istituiti
presso  la  Direzione  provinciale  del  lavoro ai sensi dell'art. 19
della  predetta  legge  e  risultino disoccupati sia al momento della
scadenza  del termine della presentazione delle domande di ammissione
al concorso, sia all'atto dell'immissione in servizio;
    A  norma  dall'art. 19  della  legge  24 dicembre 1986, n. 958, e
dell'art. 39,  comma  15,  del  decreto  legislativo  12 maggio 1995,
n. 196,  il  20%  dei posti e' riservato ai militari in ferma di leva
prolungata  e  ai  volontari  specializzati  delle  tre  Forze armate
congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma o rafferma
contratta.
    L'insieme  delle  riserve  dei posti eventualmente applicabili ai
sensi  dei  punti  precedenti  non  puo' complessivamente superare la
meta'  dei  posti messi a concorso, dopo l'accantonamento del 30% dei
posti riservati al personale interno.
    Qualora, tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di
merito,  ve  ne  siano  alcuni  che appartengono a piu' categorie che
danno titolo a differenti riserve di posti, si terra' conto prima del
titolo che da diritto ad una maggiore riserva, nel seguente ordine:
      legge 2 aprile 1968, n. 482;
      legge 24 dicembre 1986, n. 958.
    I  posti  riservati che non dovessero essere coperti per mancanza
di  aventi  titolo  saranno  conferiti  ai  concorrenti  che  abbiano
superato le prove secondo l'ordine di graduatoria.
    Coloro  i quali intendano avvalersi di una delle suddette riserve
debbono  farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione
al  concorso.  Nel  caso di mancata dichiarazione in tal senso non vi
sara' ammissione al beneficio.
    L'eventuale richiesta di variazione di alcune delle dichiarazioni
gia'  rilasciate  nell'istanza  di  partecipazione al concorso dovra'
essere    trasmessa   entro   il   termine   di   scadenza,   purche'
l'amministrazione  sia  messa  in grado di conoscere con sicurezza la
volonta' del candidato.