IL DIRETTORE GENERALE
                       per il personale civile

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3:  "Testo  unico degli impiegati civili dello Stato" e successive
modificazioni e integrazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 636:  "Regolamento  al  testo  unico  degli impiegati civili dello
Stato" e successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15: "Norme sulla documentazione
amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme" e
successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista  la legge 2 aprile 1968, n. 482: "Disciplina generale delle
assunzioni  obbligatorie  presso  le  pubbliche  amministrazioni e le
aziende private" e successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312: "Nuovo assetto retributivo
funzionale  del personale civile e militare dello Stato" e successive
modificazioni ed integrazioni;
    Vista   la  legge  20 settembre  1980,  n. 574:  "Unificazione  e
riordinamento  dei  ruoli  normali,  speciali  e di complemento degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica";
    Vista  la  legge  20 ottobre  1980, n. 302: "Norme a favore delle
vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata" e successive
modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 dicembre
1984,   n. 1219:   "Individuazione   dei  profili  professionali  del
personale   dei  Ministeri  in  attuazione  dell'art. 3  della  legge
11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista  la  legge  24 dicembre 1986, n. 958, e le modificazioni ad
essa  apportate in materia di riserva di posti in favore dei militari
in  congedo dall'art. 39, comma 15, del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990,
n. 44:  "Regolamento  per il recepimento delle norme risultanti dalla
disciplina prevista dall'accordo del 26 settembre 1989 concernente il
personale del comparto Ministeri ed altre categorie di cui all'art. 2
del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68";
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di
procedimento  amministrativo,  e  di  diritto di accesso ai documenti
amministrativi";
    Vista  la  legge  10 aprile  1991, n. 125, che garantisce le pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
    Vista   la  legge  5 febbraio  1992,  n. 104:  "Legge-quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate";
    Visto    il   decreto   legislativo   3 febbraio   1993,   n. 29:
"Razionalizzazione    dell'organizzazione    delle    amministrazioni
pubbliche  e  revisione  della  disciplina  in  materia  di  pubblico
impiego,  a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e
successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio  1994, n. 174: "Regolamento recante norme sull'accesso dei
cittadini  degli  Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro
presso  le  amministrazioni  pubbliche"  ed  in particolare l'art. 1,
lettera d), secondo  il  quale  per  l'accesso ai posti del Ministero
della  difesa  non  puo' prescindersi dal possesso della cittadinanza
italiana;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487:  "Regolamento  recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei  corsi  unici  e  delle  altre  forme  di assunzione nei pubblici
impieghi",   come   modificato   dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693;
    Vista  la legge 31 dicembre 1996, n. 675: "Tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali";
    Vista  la  legge  15 maggio  1997, n. 127: "Misure urgenti per lo
snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo" e successive modificazioni e integrazioni;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403:  "Regolamento  di  attuazione  degli  articoli 1, 2 e 3 della
legge  n. 127/1997 in materia di semplificazione delle certificazioni
amministrative";
    Visto  il  contratto  collettivo  nazionale  di lavoro - comparto
Ministeri - stipulato in data 16 maggio 1995;
    Visto  il  contratto  collettivo  nazionale  di lavoro - comparto
Ministeri - stipulato in data 16 febbraio 1999;
    Vista  la  legge  18 febbraio  1999,  n. 28,  ed  in  particolare
l'art. 19  sull'esenzione  dall'imposta  di  bollo  per le domande di
concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche;
    Visto l'art. 1, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
    Visto   l'art. 4-bis   della  legge  2 agosto  1999,  n. 269,  di
conversione  del  decreto-legge  17 giugno 1999, n. 180, con il quale
sono  state  estese  all'Istituto geografico militare le disposizioni
derogatorie  al  blocco  delle assunzioni di cui al precitato art. 1,
comma 46, della legge n. 662/1996 mediante la copertura, nel rispetto
delle procedure di programmazione delle assunzioni di cui all'art. 39
della  legge  27 dicembre  1997, n. 449, come modificato dall'art. 22
della  legge  23 dicembre 1998, n. 448, di cinquanta unita' suddivise
secondo i sottoindicati profili professionali:
---->  Vedere tabella a pag. 9  <----       Visto   il   decreto  del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri 26 giugno 1998 concernente la
rideterminazione   delle   dotazioni   organiche   delle   qualifiche
funzionali  e  dei  profili professionali del personale del Ministero
della  difesa ai sensi degli articoli 30 e 31 del decreto legislativo
3 febbraio  1993,  n. 29,  e  in  particolare la tabella A, quadro 1,
relativamente  alla  consistenza  organica  dei profili professionali
n. 204  cartografo  direttore,  n. 271  analista  di  sistema, n. 272
analista  di  procedure,  dell'ottava  qualifica  funzionale  fissata
rispettivamente in trentadue, nove e undici unita'; n. 206 assistente
idrogeotopocartografico,  n. 276 programmatore, della sesta qualifica
funzionale fissata rispettivamente in centoventitre e centotrentanove
unita'  e  n. 207  disegnatore  specializzato, della quinta qualifica
funzionale fissata in trecentoventisette unita';
    Visto  il  quadro 5 della suindicata tabella A allegato al citato
decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 26 giugno 1998,
relativamente  ai  posti  della  regione  Toscana,  nei  quali  per i
suddetti  profili  professionali e' prevista una consistenza organica
rispettivamente di ventisette, cinque, tre, novantasette, diciassette
e cinquantatre unita';
    Accertato  che  nei ripetuti profili n. 204, 271, 272, 206, 276 e
207  sia  per quanto concerne i posti di cui al quadro 5 della stessa
tabella, sussiste la relativa disponibilita' di posti;
    Ritenuto pertanto di dover procedere alla emanazione del relativo
bando di concorso;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Numero dei posti

    Sono  indetti  sei concorsi pubblici, per esami, per l'assunzione
di  personale nell'ottava, sesta e quinta qualifica funzionale per le
esigenze  dell'Istituto geografico militare di Firenze, ripartiti tra
i seguenti profili professionali:
      cartografo  direttore  -  area  funzionale C - ottava qualifica
funzionale - dieci posti;
      analista  di  sistema  -  area  funzionale C - ottava qualifica
funzionale - due posti;
      analista  di  procedure  - area funzionale C - ottava qualifica
funzionale - due posti;
      assistente  idrogeotopocartografico - area funzionale B - sesta
qualifica funzionale - tredici posti;
      programmatore  - area funzionale B - sesta qualifica funzionale
- sei posti;
      disegnatore   specializzato   -  area  funzionale  B  -  quinta
qualifica funzionale - diciassette posti.
    Nella  domanda  di  ammissione  i  candidati dovranno chiaramente
specificare   a   quale  dei  sei  concorsi  sopraindicati  intendano
partecipare.
    Qualora   un   aspirante   presentasse   un'unica   domanda   per
l'ammissione   a   piu'  di  un  concorso  la  domanda  stessa  sara'
considerata nulla.
    I  candidati  che  vogliono  essere  ammessi  a  piu'  di uno dei
concorsi  sopracitati  dovranno  pertanto presentare istanze distinte
per ciascun concorso.
    In  applicazione dell'art. 39, comma 18, della legge n. 449/1997,
come  sostituito  dall'art. 22,  primo comma, lettera d), della legge
n. 448/1998, una parte delle assunzioni potra' avvenire con contratto
di  lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore
al  50%  di quella a tempo pieno, secondo quanto previsto dal comma 9
dell'art. 21   del   contratto   collettivo   nazionale   di   lavoro
sottoscritto  in  data  16 febbraio  1999  e  tenuto  conto di quanto
previsto  dalla legge finanziaria in vigore all'atto delle assunzioni
stesse, nonche' del numero delle autorizzazioni ad assumere stabilite
dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica.
    I  candidati  assunti  con  rapporto  di  lavoro a tempo parziale
potranno  svolgere  attivita'  di lavoro autonomo o subordinato anche
laddove  sia obbligatoria l'iscrizione ad albi professionali, purche'
l'attivita'  svolta  non  comporti  un  conflitto di interessi con la
specifica attivita' di servizio.
    Il  personale da assumere con rapporto di lavoro a tempo parziale
e'   tenuto   a   comunicare,  prima  della  stipula  del  contratto,
l'esistenza di altra attivita' lavorativa.
    Qualora l'attivita' sia svolta con una amministrazione pubblica o
configuri, comunque, conflitto di interessi, il candidato e' invitato
a  cessare  dalla  situazione di incompatibilita'. In caso di diniego
non si da' luogo alla stipula del contratto.