IL DIRETTORE GENERALE per il personale civile Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: "Testo unico degli impiegati civili dello Stato" e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 636: "Regolamento al testo unico degli impiegati civili dello Stato" e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15: "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme" e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482: "Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private" e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312: "Nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato" e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574: "Unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica"; Vista la legge 20 ottobre 1980, n. 302: "Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata" e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219: "Individuazione dei profili professionali del personale dei Ministeri in attuazione dell'art. 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, e le modificazioni ad essa apportate in materia di riserva di posti in favore dei militari in congedo dall'art. 39, comma 15, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44: "Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 settembre 1989 concernente il personale del comparto Ministeri ed altre categorie di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68"; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo, e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce le pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104: "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174: "Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche" ed in particolare l'art. 1, lettera d), secondo il quale per l'accesso ai posti del Ministero della difesa non puo' prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487: "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei corsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi", come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675: "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali"; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403: "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 127/1997 in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative"; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto Ministeri - stipulato in data 16 maggio 1995; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto Ministeri - stipulato in data 16 febbraio 1999; Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, ed in particolare l'art. 19 sull'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche; Visto l'art. 1, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Visto l'art. 4-bis della legge 2 agosto 1999, n. 269, di conversione del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, con il quale sono state estese all'Istituto geografico militare le disposizioni derogatorie al blocco delle assunzioni di cui al precitato art. 1, comma 46, della legge n. 662/1996 mediante la copertura, nel rispetto delle procedure di programmazione delle assunzioni di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, di cinquanta unita' suddivise secondo i sottoindicati profili professionali: ----> Vedere tabella a pag. 9 <---- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 1998 concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero della difesa ai sensi degli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e in particolare la tabella A, quadro 1, relativamente alla consistenza organica dei profili professionali n. 204 cartografo direttore, n. 271 analista di sistema, n. 272 analista di procedure, dell'ottava qualifica funzionale fissata rispettivamente in trentadue, nove e undici unita'; n. 206 assistente idrogeotopocartografico, n. 276 programmatore, della sesta qualifica funzionale fissata rispettivamente in centoventitre e centotrentanove unita' e n. 207 disegnatore specializzato, della quinta qualifica funzionale fissata in trecentoventisette unita'; Visto il quadro 5 della suindicata tabella A allegato al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 1998, relativamente ai posti della regione Toscana, nei quali per i suddetti profili professionali e' prevista una consistenza organica rispettivamente di ventisette, cinque, tre, novantasette, diciassette e cinquantatre unita'; Accertato che nei ripetuti profili n. 204, 271, 272, 206, 276 e 207 sia per quanto concerne i posti di cui al quadro 5 della stessa tabella, sussiste la relativa disponibilita' di posti; Ritenuto pertanto di dover procedere alla emanazione del relativo bando di concorso; Decreta: Art. 1. Numero dei posti Sono indetti sei concorsi pubblici, per esami, per l'assunzione di personale nell'ottava, sesta e quinta qualifica funzionale per le esigenze dell'Istituto geografico militare di Firenze, ripartiti tra i seguenti profili professionali: cartografo direttore - area funzionale C - ottava qualifica funzionale - dieci posti; analista di sistema - area funzionale C - ottava qualifica funzionale - due posti; analista di procedure - area funzionale C - ottava qualifica funzionale - due posti; assistente idrogeotopocartografico - area funzionale B - sesta qualifica funzionale - tredici posti; programmatore - area funzionale B - sesta qualifica funzionale - sei posti; disegnatore specializzato - area funzionale B - quinta qualifica funzionale - diciassette posti. Nella domanda di ammissione i candidati dovranno chiaramente specificare a quale dei sei concorsi sopraindicati intendano partecipare. Qualora un aspirante presentasse un'unica domanda per l'ammissione a piu' di un concorso la domanda stessa sara' considerata nulla. I candidati che vogliono essere ammessi a piu' di uno dei concorsi sopracitati dovranno pertanto presentare istanze distinte per ciascun concorso. In applicazione dell'art. 39, comma 18, della legge n. 449/1997, come sostituito dall'art. 22, primo comma, lettera d), della legge n. 448/1998, una parte delle assunzioni potra' avvenire con contratto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, secondo quanto previsto dal comma 9 dell'art. 21 del contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto in data 16 febbraio 1999 e tenuto conto di quanto previsto dalla legge finanziaria in vigore all'atto delle assunzioni stesse, nonche' del numero delle autorizzazioni ad assumere stabilite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. I candidati assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale potranno svolgere attivita' di lavoro autonomo o subordinato anche laddove sia obbligatoria l'iscrizione ad albi professionali, purche' l'attivita' svolta non comporti un conflitto di interessi con la specifica attivita' di servizio. Il personale da assumere con rapporto di lavoro a tempo parziale e' tenuto a comunicare, prima della stipula del contratto, l'esistenza di altra attivita' lavorativa. Qualora l'attivita' sia svolta con una amministrazione pubblica o configuri, comunque, conflitto di interessi, il candidato e' invitato a cessare dalla situazione di incompatibilita'. In caso di diniego non si da' luogo alla stipula del contratto.