IL RETTORE Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11 luglio 1980 e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge n. 210 del 3 luglio 1998, in particolare l'art. 4; Visto il regolamento in materia di dottorato di ricerca emanato dal MURST con decreto ministeriale del 30 aprile 1999; Visto il regolamento in materia di dottorati di ricerca dell'Universita' degli studi del Molise, emanato con decreto rettorale n. 1590 del 5 ottobre 1999; Vista la legge n. 476 del 13 agosto 1984 e successive modifiche; Vista la legge n. 398 del 30 novembre 1989 e successive modifiche; Visto il decreto ministeriale del 19 aprile 1990, in relazione al limite di reddito per usufruire delle borse di studio; Vista il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 9 giugno 1997; Vista la legge n. 191 del 16 giugno 1998; Vista la legge n. 315 del 3 agosto 1998 e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto ministeriale dell'11 settembre 1998; Viste le delibere del senato accademico dell'8 novembre 1999 e del 6 dicembre 1999, del consiglio di amministrazione del 17 novembre 1999 e del 15 dicembre 1999, relative all'approvazione delle proposte dei dottorati di ricerca per l'anno accademico 1999/2000 ed alla istituzione di due posti aggiuntivi per il dottorato di ricerca in ambiente e territorio, di cui uno con borsa di studio finanziata dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Isernia; Visto il parere espresso dal nucleo di valutazione interno; Decreta: Art. 1. Dottorati istituiti Sono indetti, presso l'Universita' degli studi del Molise - Campobasso, pubblici concorsi per esami per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca di seguito elencati. Il numero delle borse di studio potra' essere aumentato a seguito di finanziamenti ottenuti da enti pubblici di ricerca o da qualificate strutture private, fermi restando comunque i termini di scadenza previsti dal presente bando per la presentazione delle domande. ELENCO DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA PER CUI E' POSSIBILE CONCORRERE ===================================================================== Titolo del dottorato |Dipartimento |Posti|Borse|Durata ===================================================================== Teoria e metodi | | | | quantitativi per |Scienze economiche | | | l'analisi dello sviluppo|gestionali e sociali | 4 | 2 |3 anni --------------------------------------------------------------------- Organizzazione | | | | tecnologica e sviluppo |Scienze economiche | | | delle risorse umane |gestionali e sociali | 4 | 2 |3 anni --------------------------------------------------------------------- Difesa e qualità delle | | | | produzioni |Scienze animali vegetali | | | agroalimentari |e dell'ambiente | 4 | 2 |3 anni --------------------------------------------------------------------- Benessere animale e | | | | qualità delle produzioni|Scienze animali vegetali | | | zootecniche |e dell'ambiente | 4 | 2 |3 anni --------------------------------------------------------------------- Istituzioni giuridiche | | | | ed evoluzione |Scienze giuridico-sociali| | | economico-sociale |e dell'amministrazione | 4 | 2 |3 anni --------------------------------------------------------------------- |Centro servizi della | | | |facoltà di scienze | | | |matematiche, fisiche e | | | Ambiente e territorio |naturali | 6 | 3 |3 anni Art. 2. Domanda di partecipazione Possono produrre domanda per accedere al dottorato di ricerca, senza limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro che sono in possesso di diploma di laurea o di analogo titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto dalle autorita' accademiche, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita'; qualora il titolo non sia gia' stato riconosciuto, sara' il Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca a deliberare sull'equipollenza del titolo accademico conseguito all'estero, ai soli fini dell'ammissione ai corsi. Le domande di partecipazione al concorso, da redigere in lingua italiana, secondo lo schema allegato al presente bando, devono essere indirizzate al Rettore dell'Universita' degli Studi del Molise - Servizio Borse di Studio - Via De Sanctis - 86100 Campobasso, e spedite, entro trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Per il rispetto dei termini fara' fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante la raccomandata. Nella domanda l'aspirante dovra' dichiarare sotto la propria responsabilita': le proprie generalita', la data ed il luogo di nascita, la residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso. Possibilmente, per quanto riguarda i cittadini comunitari e stranieri, un recapito italiano o l'indicazione della propria Ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio; l'esatta denominazione del corso di dottorato cui intende partecipare. In caso il candidato voglia concorrere per piu' di un corso, dovra' produrre, a pena di esclusione, apposite, singole, domande; di essere/non essere titolare di assegno per collaborazione ad attivita' di ricerca ex legge n. 449/1998; la propria cittadinanza; la laurea posseduta o che si conseguira', con la data e l'universita' presso cui e' stata o si presume verra' conseguita, ovvero il titolo accademico conseguito presso una universita' straniera; di impegnarsi a frequentare, a tempo pieno, il corso di dottorato, secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti; le lingue straniere conosciute; di impegnarsi a comunicare, tempestivamente, ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito eletto ai fini del concorso. I candidati in possesso di titolo accademico straniero non ancora dichiarato equipollente alla laurea, dovranno allegare alla domanda i documenti utili a consentire al Collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza (certificato di laurea con esami e votazioni e dichiarazione di valore). I documenti di cui sopra dovranno essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane all'estero, secondo la normativa vigente in materia di ammissione degli studenti stranieri ai corsi di laurea delle Universita' italiane. L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa. Tutte le comunicazioni relative al concorso saranno inviate a mezzo raccomandata a.r. A tal fine, i candidati dovranno pagare un contributo per spese postali di L. 5.600 da versare sul conto corrente postale n. 11424660, intestato all'Universita' degli Studi del Molise - via F. De Sanctis, 86100 Campobasso. Come causale dovra' essere necessariamente indicato "Contributo per spese postali - Dottorato di ricerca". La ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento del contributo per spese postali dovra' essere allegata a ciascuna domanda prodotta. Art. 3. Esami di ammissione Gli esami di ammissione consistono in una prova scritta e in un colloquio. E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova scritta con una votazione non inferiore a 40/60. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 40/60. Le prove d'esame sono intese ad accertare la preparazione, la capacita' e l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica, nonche' la conoscenza di una o piu' lingue straniere. Il diario della prova scritta, con l'indicazione della sede, del giorno, del mese e dell'ora in cui la medesima avra' luogo, sara' comunicato agli interessati tramite raccomandata, con avviso di ncevunento, inviata almeno quindici giorni prima della data fissata per la prova stessa. La convocazione per la prova orale avverra', ugualmente, a mezzo lettera raccomandata, che verra' inviata a coloro che avranno superato la prova scritta, venti giorni prima della data fissata per la prova, ovvero a mezzo di comunicazione in sede concorsuale, da parte della commissione esaminatrice, nella ipotesi di rinuncia scritta ai termini di preavviso, espressa da tutti i candidati presenti alla prova scritta. Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento. Art. 4. Commissioni giudicatrici Le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'ammissione ai corsi di Dottorato di ricerca saranno nominate dal Rettore, sentito il Collegio dei Docenti. Esse saranno composte ciascuna da tre docenti di ruolo, cui possono essere aggiunti non piu' di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca; la nomina di tali esperti e' obbligatoria nei casi di convenzioni od intese con piccole e medie imprese. Art. 5. Ammissione ai corsi I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni corso di dottorato. In caso di rinuncia, mancata o tardiva accettazione, da parte degli aventi diritto, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria, purche' non sia trascorso un mese dall'inizio del corso. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato. Art. 6. Documentazione da produrre in caso di ammissione I concorrenti risultati vincitori dovranno presentare o far pervenire al servizio borse di studio, via De Sanctis, 86100 Campobasso, entro il termine perentorio di giorni quindici che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, la sotto elencata documentazione: domanda di iscrizione al Dottorato, in carta legale, da compilarsi su apposito modello predisposto dall'Amministrazione; autocertificazione di cittadinanza; autocertificazione relativa al diploma di scuola secondaria superiore posseduto ovvero, per i cittadini non appartenenti alla Comunita' Europea, diploma (documento originale) che ha consentito la loro ammissione all'Universita'; autocertificazione relativa alla laurea posseduta, salvo quanto previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del 20 ottobre 1998; dichiarazione di non essere iscritto ad una scuola di specializzazione ovvero di perfezionamento e, in caso affermativo, l'impegno scritto a sospenderne la frequenza; dichiarazione di non essere iscritto ad altro corso di dottorato di ricerca; dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di altra borsa di dottorato di ricerca; fotocopia del documento di identita', debitamente firmata; due fotografie recenti, formato tessera. Art. 7. Borsa di studio e contributo per l'accesso e la frequenza Le borse di studio sono assegnate, previa valutazione comparativa del merito, secondo l'ordine della graduatoria, fino ad esaurimento delle borse bandite. A parita' di merito prevale la situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 116 del 9 giugno 1997) e successive modifiche e integrazioni. Per usufruire della borsa, gli interessati dovranno dichiarare, tramite apposita autocertificazione, di non usufruire di un reddito personale, complessivo annuo lordo superiore a lire 15 milioni, con riferimento all'anno solare di effettivo godimento della borsa. Alla determinazione di tale reddito concorrono redditi di origine patrimoniale nonche' emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente, con esclusione di quelli aventi natura occasionale o derivanti da servizio militare di leva. L'importo annuale della borsa di studio e' di L. 20.450.000 lorde, assoggettato al contributo previdenziale INPS a gestione separata. La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso. Per confermare il diritto al godimento della borsa anche negli anni successivi al primo, i beneficiari dovranno produrre, entro il mese di gennaio di ciascun anno, apposite autocertificazioni da cui risulti il mantenimento del requisito reddituale. Il pagamento dei ratei di borsa avverra' con cadenza bimestrale, previo il rilascio di appositi attestati di frequenza da parte del coordinatore del dottorato. L'importo della borsa di studio e' aumentato, per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero, nella misura non inferiore del 50 per cento. Coloro che si classifichino in posizione utile nella graduatoria di merito, ma non siano in possesso dei requisiti per usufruire della borsa di studio, di cui al precedente art. 7, dovranno pagare il contributo per l'accesso ai corsi di dottorato e la frequenza degli stessi. L'ammontare annuo di tale contributo e' di L. 2.000.000, graduato secondo le fasce di condizione economica del nucleo familiare, definite nel modo che segue: ===================================================================== Fasce di reddito |Importo contributo (lire) ===================================================================== Oltre i 70 milioni annui per famiglia di 3 | persone | 2.000.000 --------------------------------------------------------------------- Da 50 a 70 milioni annui | 1.500.000 --------------------------------------------------------------------- Fino a 50 milioni | 1.000.000 La situazione economica del nucleo familiare deve essere autocertificata dal capofamiglia e/o dal candidato utilizzando, per quanto compatibile, la modulistica annessa al regolamento per il pagamento delle tasse e dei contributi da parte degli studenti iscritti all'Universita' degli Studi del Molise. Il versamento dei contributi deve essere effettuato sul conto corrente postale dell'Universita', Campobasso, con le seguenti modalita': per coloro che nell'anno accademico 1999/2000, si iscrivono al primo anno: due rate annue, la prima all'atto dell'iscrizione, la seconda entro il 30 giugno 2000; per gli anni successivi al primo, i versamenti dovranno essere effettuati nel seguente modo: la prima rata entro il 30 novembre, la seconda entro il 30 giugno. Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorato. I dottorandi titolari di borse di studio conferite dall'Universita', su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio, comprensive dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, non coperti dai fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, possono essere coperti dall'Universita' anche mediante convenzioni con soggetti estranei all'amministrazione universitaria. Art. 8. Obblighi degli iscritti ai corsi di dottorato 1. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le modalita' che saranno fissate dal Collegio dei docenti. 2. Eventuali differimenti della data di inizio o interruzioni possono essere concessi dal Rettore, su proposta del Collegio dei docenti, nei casi di maternita', grave e documentata malattia, servizio militare, gravi e documentati motivi. In tali casi l'interessato potra' chiedere: il "congelamento" per un anno, in tal caso terminera' le proprie attivita' con un anno di ritardo; una "proroga" o "una interruzione temporanea", in tale caso i mesi di assenza potranno essere recuperati con l'autorizzazione del Collegio dei docenti. Qualora la proroga o l'interruzione riguardino un periodo superiore al quadrimestre, si considera rinviato l'intero anno. 3. Il Collegio dei docenti, previa verifica dei risultati conseguiti, puo' deliberare la "sospensione" o "l'esclusione" dal corso, anche nei casi di assenze prolungate, reiterate ed ingiustificate. Il Collegio dei docenti puo' consentire ai dottorandi esclusi o sospesi lo svolgimento di attivita' per un ulteriore anno senza godimento della borsa. 4. In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni, ovvero di esclusione dal corso, non puo' essere erogata la borsa di studio. E devono essere restituiti i ratei di borsa percepiti. 5. Agli studenti dei dottorati di ricerca puo' essere affidata, su proposta del Collegio dei docenti, una limitata attivita' didattica sussidiaria o integrativa, che non deve, in ogni caso, compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca e non puo' superare le 60 ore annue. Tale attivita', facoltativa e senza oneri per il bilancio dello Stato, non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle universita'. Possono altresi' su loro richiesta e previo parere favorevole del Consiglio di Facolta', partecipare alle commissioni di esame in qualita' di cultori della materia. 6. Alla fine di ciascun anno accademico gli iscritti ai corsi di dottorato hanno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione sull'attivita' e le ricerche svolte al Collegio dei docenti, che ne cura la conservazione e che, previa valutazione dell'assiduita' e dell'operosita' dimostrata dall'iscritto al corso, propone al Rettore il proseguimento del dottorato, ovvero l'esclusione. 7. Previo il superamento delle prove, possono frequentare i corsi di dottorato, senza borsa di studio, anche i beneficiari di assegni per collaborazione ad attivita' di ricerca, conferiti dall'Universita' del Molise o da altri atenei ai sensi della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 anche in soprannumero rispetto ai posti banditi. Il numero dei titolari di assegni ammessi ai corsi di dottorato non potra' complessivamente superare la meta' dei posti istituiti, con arrotondamento all'unita' per eccesso. I corsi di dottorato, cui gli assegnisti possono essere ammessi, possono riguardare le stesse aree scientifico-disciplinari della ricerca per la quale sono detentori di assegni. E' necessario, in ogni caso, l'assenso del Responsabile della ricerca e del Collegio dei docenti, circa la compatibilita' nello svolgimento delle due attivita'. 8. I dottorandi, iscritti a corsi con sede amministrativa presso l'Universita' del Molise, sono assicurati, dallo stesso Ateneo, contro i rischi da infortuni, per tutta la durata del corso ed in qualunque sede, italiana o straniera, essi si trovino per svolgere le proprie attivita' formative, purche' regolarmente autorizzati, secondo le modalita' indicate nel precedente art. 4, punto 5. Art. 9. Conseguimento del titolo di dottore di ricerca Il titolo di dottore di ricerca, rilasciato dal Rettore dell'Universita' del Molise, si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, che puo' essere ripetuto una sola volta. Per l'esame finale verra' nominata dal Rettore, sentito il Collegio dei Docenti, una apposita commissione, composta da tre docenti di molo, qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il corso. Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della tesi nei tempi previsti, il Rettore, su proposta del Collegio dei Docenti, puo' ammettere il candidato all'esame finale in deroga ai termini fissati e, in caso di mancata attivazione del corso, anche in altra sede. Per tutto quanto non compreso nel presente bando, si fa riferimento al Regolamento in materia di dottorato ricerca, emanato dall'Universita' degli Studi del Molise con decreto rettorale n. 1590 del 5 ottobre 1999, disponibile presso il Servizio Borse di Studio dell'Ateneo e consultabile anche sul sito Internet dell'Universita' d Molise, all'indirizzo http://www.unimol.it/, sul quale e' consultabile anche il presente bando. Campobasso, 15 dicembre 1999 Il rettore: Cannata Fac-simile di domanda di ammissione al concorso Al magnifico rettore dell'universita' degli studi del Molise (servizio borse di studio) - Via De Sanctis - 86100 Campobasso Il sottoscritto nato a il residente a in via n. ...... cap ........ tel. ....................... recapito eletto agli effetti del concorso: citta' (provincia di ...............), via cap ............ tel. ................ * (possibilmente per i cittadini stranieri, indicare un recapito italiano o la propria Ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio), Chiede di partecipare al concorso per l'ammissione al Dottorato di ricerca in: Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilita': a) di essere cittadino ; b) di possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini stranieri); c) di aver conseguito la laurea in in data ................ presso l'Universita' di ; oppure che conseguira' la laurea in presso l'Universita' degli studi di e di impegnarsi a produrre il relativo certificato di laurea entro il 31 dicembre 1999; d) di impegnarsi a frequentare, a tempo pieno, il corso di Dottorato secondo le modalita' fissate dal collegio dei docenti; e) di conoscere la lingua, o le lingue straniere (specificare): f) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio. Il sottoscritto allega alla presente domanda la ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento di L. 5.600 quale Contributo per spese postali - Dottorato di ricerca, di cui all'art. 2 del Bando di concorso. Data, ............................. Firma ........................