IL RETTORE

    Visti gli articoli 68 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica  11  luglio  1980,  n. 382,  relativi  all'istituzione del
dottorato di ricerca;
    Vista la legge 3 luglio 1998 n. 210, in particolare l'art. 4;
    Visto  il  Regolamento  emanato  con  decreto  MURST  n. 224  del
30 aprile 1999;
    Visto   il   Regolamento  in  materia  di  dottorati  di  ricerca
dell'Universita' di Macerata emanato con decreto rettorale n. 806 del
21 ottobre 1999;
    Viste le delibere del senato accademico del 7 dicembre 1999 e del
consiglio   di   amministrazione   del   26 novembre   1999  relative
all'approvazione  delle  proposte dei dottorati di ricerca per l'anno
accademico 1999/2000;

                              Decreta:


                               Art. 1.

    E'   indetta  presso  l'Universita'  di  Macerata  una  selezione
pubblica per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca in:
    Cultura dell'eta' romano-barbarica borse 2;
    Diritto internazionale e dell'Unione Europea borse 2;
    Diritto  privato  comparato e diritto privato dell'Unione europea
borse 3;
    Filologia classica, patristica e bizantina borse 1;
    Filosofia e teoria delle scienze umane borse 2;
    Lingua, letteratura e filologia italiana tra 700 e 800 borse 2;
    Medicina  legale con particolare riferimento alla respon-
sabilita' professionale nelle discipline mediche specialistiche borse
1;
    Poesia e poetiche moderne e contemporanee  borse: 2;
    Politiche, formazione ed educazione linguistico- culturali borse:
2;
    Scienza dell'educazione e analisi del territorio borse: 2;
    Scienze canonistiche ed ecclesiasticistiche borse: 2;
    Sociologia delle istituzioni giuridiche e politiche borse: 3;
    Storia antica e archeologia classica borse: 2;
    Storia  del  diritto  italiano  con  particolare riferimento alla
storia del diritto moderno borse: 3;
    Storia della filosofia borse: 2;
    Storia e conservazione dei beni culturali borse: 3;
    Storia e teoria delle costituzioni moderne e contemporanee borse:
2;
    Storia linguistica dell'Eurasia borse: 2;
    Teoria del diritto e della politica borse: 2;
    Teoria dell'informazione e della comunicazione borse: 1.

                               Art. 2.

    Possono  accedere  ai  corsi  di  dottorato  di ricerca istituiti
dall'Universita'   di   Macerata,   senza   limitazione   di  eta'  e
cittadinanza,  coloro che siano in possesso di diploma di laurea o di
analogo titolo accademico conseguito in Italia, o all'estero, purche'
preventivamente riconosciuto dal collegio dei docenti del corso.
    La  domanda di ammissione alla prove concorsuali per l'iscrizione
ai  corsi,  redatta  in  carta  semplice  e  indirizzata  al  rettore
del-l'Universita'  degli  studi  di  Macerata,  dovra' essere redatta
secondo  lo  schema allegato e dovra' pervenire all'Ufficio ricerca -
area  affari  generali,  Universita' degli studi di Macerata, Piaggia
dell'Universita'  2,  62100  Macerata entro e non oltre trenta giorni
dalla  data  di  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale del presente
bando.
    Nella  domanda  l'aspirante  dovra'  dichiarare  sotto la propria
responsabilita':
      1)  l'esatta denominazione del dottorato di ricerca cui intende
partecipare;
      2) le proprie generalita' e la data ed il luogo di nascita;
      3) la propria cittadinanza;
      4) la laurea posseduta ovvero il titolo accademico equipollente
con  la  data  e  l'indicazione  dell'universita' presso cui e' stato
conseguito  oppure  la dichiarazione che e' in procinto di conseguire
la  laurea  (indicando in quale data, in quale materia e presso quale
Universita' degli Studi) e che si impegna a presentare il certificato
di laurea o l'autocertificazione relativa prima dell'inizio del corso
(pena l'esclusione dallo stesso);
      5) la lingua o le lingue straniere conosciute;
      6) la residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso
(i  cittadini  comunitari  e  stranieri dovranno indicare un recapito
italiano o l'ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio);
    Il candidato dovra' altresi' dichiarare:
      -  di  non  avere  subito  condanne penali (e in caso contrario
quali);
      -  di  non essere dipendente di amministrazioni pubbliche (o in
caso  affermativo.  di  impegnarsi a collocarsi in aspettativa per il
periodo di durata del corso);
      -  di  essere  disposto a frequentare a tempo pieno il corso di
dottorato  secondo  le modalita' che saranno fissate dal collegio dei
docenti;
      -  di  impegnarsi  a  comunicare tempestivamente ogni eventuale
cambiamento della propria residenza o recapito.
    I candidati in possesso di titolo accademico straniero non ancora
dichiarato equipollente alla laurea, dovranno allegare alla domanda i
documenti  (certificato  di  laurea  con  esami  e votazioni) utili a
consentirne  la  valutazione  da  parte  del  collegio dei docenti. I
documenti  di  cui sopra dovranno essere tradotti e legalizzati dalle
competenti  rappresentanze  italiane all'estero, secondo la normativa
vigente in materia di ammissione degli studenti stranieri ai corsi di
studio delle universita' italiane.

                               Art. 3.

    L'esame  di  ammissione  consiste in due prove, una scritta e una
orale, intese ad accertare le capacita' e le attitudini del candidato
alla  ricerca  scientifica.  Dovra'  altresi'  essere verificata, con
l'ausilio  di  un esperto che redigera' apposito giudizio scritto, la
conoscenza della o delle lingue straniere indicate dal candidato. Per
sostenere  le  prove i candidati dovranno esibire idoneo documento di
riconoscimento.
    In  relazione alle qualita' accertate, la commissione attribuisce
a ogni candidato fino a 60 punti, di cui fino a 30 punti per la prova
scritta  e  fino  a  30  punti  per  la prova orale comprensiva della
verifica  della conoscenza della lingua. Ai fini della determinazione
del  punteggio  ognuno dei commissari attribuisce al candidato fino a
10 punti per prova.
    E'  ammesso  alla  prova  orale il candidato che abbia conseguito
nella  prova  scritta  un  punteggio non inferiore a 20/30; lo stesso
punteggio viene richiesto per il superamento del colloquio.
    Le prove di esame si svolgeranno presso l'Universita' degli studi
di Macerata.
    Il  diario  della prova scritta con l'indicazione del giorno, del
mese,  dell'ora  e  dei  locali in cui la medesima avra' luogo, sara'
inviato  agli interessati tramite raccomandata almeno quindici giorni
prima della data fissata per la prova.
    La  convocazione  per  la prova orale avverra' ugualmente a mezzo
lettera  raccomandata,  che  verra'  inviata  a  coloro  che  avranno
superato  la  prova  scritta  almeno  venti  giorni  prima della data
fissata  per  la  prova, ovvero - nell'ipotesi di rinuncia scritta ai
termini  di  preavviso  espressa  da  tutti i candidati presenti alla
prova  scritta  -  a  mezzo  comunicazione  diretta nella stessa sede
concorsuale da parte della commissione esaminatrice.
    L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per  il  caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte
indicazioni  della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o
di  mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi
ne'  per  eventuali  disguidi  postali o telegrafici non imputabili a
colpa dell'amministrazione stessa.

                               Art. 4.

    Il  rettore  nomina con proprio decreto le commissioni incaricate
delle  valutazioni  comparative dei candidati ai fini dell'ammissione
ai  corsi.  Le  commissioni  incaricate delle valutazioni comparative
sono  composte  da  tre  docenti  o  ricercatori  di  ruolo,  piu' un
supplente,   anche   di   altri   Atenei,   appartenenti  ai  settori
scientifico-disciplinari ai quali si riferisce il corso.

                               Art. 5.

    Al   termine  della  prova  d'esame  la  commissione  compila  la
graduatoria  generale  di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai
candidati  nelle singole prove. Ai primi classificati in possesso dei
requisiti  previsti verra' assegnata previa specifica domanda scritta
ed  entro  i  limiti  delle  disponibilita'  -  una  borsa  di studio
dell'importo   di   lire  20.450.000,  assoggettabile  al  contributo
previdenziale INPS a gestione separata.
    L'assegnazione   della  borsa  per  la  frequenza  del  corso  di
dottorato  di  ricerca  e' subordinata alla condizione che i soggetti
abbiano  conseguito la prima laurea o titolo equipollente da non piu'
di  tre  anni  e  non abbiano avuto un reddito personale nei due anni
precedenti l'erogazione della borsa.
    Le   borse   di   studio  saranno  assegnate  previa  valutazione
comparativa  del merito. A parita' di merito degli aventi diritto, si
terra'  conto  del maggior periodo intercorso dal conseguimento della
laurea o di analogo titolo accademico.
    La   durata   dell'erogazione  delle  borsa  di  studio  e'  pari
all'intera  durata del corso e viene automaticamente revocata in caso
di  mancato  superamento  delle  prove annuali di verifica del lavoro
svolto, effettuata dal collegio dei docenti.
    La  cadenza  del pagamento della borsa di studio sara' bimestrale
con rate posticipate.
    L'importo  della  borsa  di  studio  puo'  essere  aumentato  per
l'eventuale   periodo   di   soggiorno   all'estero,   tenendo  conto
dell'eventuale differenza del costo della vita.
    La borsa di studio non e' cumulabile con altra borsa di qualsiasi
genere  tranne  quelle  concesse da Istituzioni nazionali o straniere
utili   ad   integrare,  con  soggiorni  all'estero,  l'attivita'  di
formazione e di ricerca dei borsisti.
    L'erogazione   della  borsa  esclude  nel  modo  piu'  categorico
l'instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato con l'Universita'.
    Le  tasse  e  i  contributi per l'accesso e la frequenza al corso
sono  fissati  in  L. 2.000.000  annui  da  versare  in  due  rate da
L. 1.000.000:  la  prima  contestualmente all'iscrizione e la seconda
antro il 31 luglio 2000.
    Gli  assegnatari  di borsa di studio saranno esenti dal pagamento
delle tasse e dei contributi.
    I candidati ammessi ai corsi, che pur essendo nella condizione di
avere  una  borsa  di  studio  non  possano  esserne  assegnatari per
esaurimento  delle stesse, saranno esentati dal pagamento delle tasse
e dei contributi.
    Il  candidato,  che in base alla graduatoria finale sia risultato
tra  gli  ammessi  al  corso,  decade  qualora non esprima la propria
accettazione  entro  20  giorni  dalla  comunicazione  dell'esito del
corso.  In  tal  caso gli subentra il primo dei candidati ammissibili
esclusi  per esaurimento dei posti previsti. Lo stesso accade qualora
altro candidato ammesso rinunci entro tre mesi dall'inizio del corso.
    In  caso  di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra'  esercitare entro gli stessi termini opzione per un solo corso
di dottorato.

                               Art. 6.

    I  candidati risultati idonei dovranno presentare o far pervenire
all'Ufficio  ricerca - area affari generali - Universita' degli studi
di  Macerata,  Piaggia  dell'Universita'  2,  62100 Macerata entro il
termine  perentorio di giorni 20, che decorrono dal giorno successivo
a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, domanda in carta
libera di iscrizione al primo anno di corso di dottorato.
    Alla domanda vanno allegati:
      1) certificato di cittadinanza;
      2) certificato della laurea posseduta;
      3)  dichiarazione  di  non essere iscritto/a e impegnarsi a non
iscriversi  ad  altro corso di diploma, di laurea o di dottorato, per
tutta la durata del corso suindicato:
      4) fotocopia del documento di identita' debitamente firmata;
      5) una fotografia recente (cm. 4x4,5);
      6)  ricevuta del versamento della prima rata del contributo per
l'accesso e la frequenza ai corsi.
    I  candidati  idonei, che intendono chiedere l'assegnazione della
borsa  di studio, debbono presentare - entro gli stessi termini della
domanda  di  iscrizione  -  richiesta  scritta,  dichiarando sotto la
propria personale responsabilita':
      1) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2;
      2)  di non avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa di
studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato;
      3)  di non cumulare la borsa stessa con altra borsa di studio a
qualsiasi   titolo  conferita  tranne  che  con  quelle  concesse  da
istituzioni  nazionali  o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorato.
    I   candidati   idonei,  che  intendano  chiedere  l'esonero  dal
pagamento  delle  tasse  e dei contributi, debbono presentare - entro
gli  stessi  termini della domanda di iscrizione - richiesta scritta,
dichiarando  di non avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa
di  studio  (anche  per  un  solo  anno)  per un corso di dottorato e
allegando autocertificazione sul reddito personale complessivo annuo.

                               Art. 7.

    I  corsi  di dottorato hanno di norma durata non inferiore di tre
anni.
    Il  titolo  di  dottore  si  consegue  all'atto  del  superamento
dell'esame  finale,  che  puo'  essere  ripetuto una sola volta. Tale
possibilita'   e'   estesa  agli  iscritti  ai  precedenti  corsi  di
dottorato.
    La  tesi  finale  puo'  essere redatta anche in lingua straniera,
previa autorizzazione del collegio dei docenti.

                               Art. 8.

    I   dottorandi   hanno  l'obbligo  di  frequentare  le  attivita'
programmate   dal  collegio  dei  docenti,  fatti  salvi  i  casi  di
maternita'  o di grave e documentata malattia e di servizio militare.
Eventuali  assenze  per cause legittime e giustificate debbono essere
debitamente  autorizzate  dal coordinatore del corso. In ogni caso il
collegio   dei   docenti   potra'   procedere  ad  una  proporzionale
decurtazione dell'importo annuale della borsa.
    Il  coordinatore  del  corso  previa  acquisizione del parere del
collegio dei docenti e in accordo con il responsabile della struttura
didattica  interessata,  puo'  affidare  ai  dottorandi  una limitata
attivita'   didattica   integrativa.   che  non  deve  in  ogni  caso
comprometterne   l'attivita'   di  formazione  alla  ricerca,  bensi'
costituire  un  momento di verifica dell'attivita' di ricerca svolta.
La  collaborazione  didattica  e' per il dottorando facoltativa e non
da'   luogo   ad   alcun  diritto  in  ordine  all'accesso  ai  ruoli
dell'Universita'.

                               Art. 9.

    Al termine di ciascun anno di dottorato, i dottorandi sono tenuti
a   sostenere   delle   prove  che  accertino  la  loro  capacita'  a
intraprendere  l'attivita'  di  ricerca.  Ai  dottorandi  puo' essere
attribuito,  ove  istituito  dal  collegio  dei  docenti,  il  titolo
intermedio  di "Master Scientifico Culturale" (MSC). Il conseguimento
di  detto  titolo  di Master non implica necessariamente l'ammissione
alla  prosecuzione  del dottorato. Il Collegio dei docenti stabilisce
il  punteggio  minimo  per conseguire il Master e il punteggio minimo
per  l'ammissione  all'anno successivo. Il MSC puo' essere conseguito
anche   indipendentemente  dal  programma  di  dottorato.  Qualora  i
dottorandi   abbiano   sostenuto   presso  altre  Universita',  anche
straniere,  esami  equipollenti  a  quelli previsti nel primo anno di
dottorato,  essi  possono  essere esentati da tutte o da alcune delle
prove da sostenere nel primo anno.

                              Art. 10.

    Le  commissioni  giudicatrici  per  l'esame  finale necessario al
conseguimento  del  titolo  di  dottore di ricerca dei corsi con sede
amministrativa  presso  l'Universita'  degli  Studi  di Macerata sono
nominate dal rettore sentito il collegio dei docenti, e sono composte
da  tre  membri scelti tra i professori e ricercatori universitari di
ruolo,  specificatamente  qualificati nelle discipline attinenti alle
aree  scientifiche  a  cui  si  riferisce il corso. Almeno due membri
devono   appartenere  ad  altre  Universita',  anche  straniere,  non
partecipanti al dottorato e non devono essere componenti del collegio
dei  docenti. La commissione puo' essere integrata da non piu' di due
esperti  appartenenti  a  strutture  di  ricerca pubbliche e private,
anche straniere.
    Nel   caso   di   dottorati   istituiti   a  seguito  di  accordi
internazionali,  le  commissioni sono costituite secondo le modalita'
previste negli accordi stessi.
    Le  commissioni giudicatrici sono convocate dal rettore non oltre
il  sessantesimo  giorno  successivo  alla  conclusione  del corso di
dottorato.
    Una  volta  costituite  entro  i termini indicati, le commissioni
giudicatrici  sono  tenute  a  concludere le loro valutazioni entro i
successivi due mesi.

                              Art. 11.

    Di  norma  entro  il  31 dicembre  di  ciascun  anno  i candidati
presentano, presso il competente ufficio dell'Universita', domanda di
ammissione  all'esame  finale, corredata dall'autorizzazione motivata
del  collegio  dei  docenti e da tre copie della tesi con la relativa
valutazione redatta dal collegio stesso.
    Entro  lo  stesso termine, il collegio dei docenti puo' proporre,
in  presenza di comprovati motivi che non consentano la presentazione
della  tesi  nel  tempo  previsto. o una sua positiva valutazione, la
concessione di una proroga.
    I  candidati  entro  15  giorni  dalla  data  di convocazione del
colloquio,  debbono  provvedere  ad  inviare, a ciascun componente la
commissione  giudicatrice,  una  copia  della  loro tesi accompagnata
dalla valutazione del collegio dei docenti.
    Al  termine  dei propri lavori la commissione giudicatrice redige
un  verbale  sullo  svolgimento degli stessi, comprensivo dei giudizi
circostanziati  sulle  tesi presentate dai candidati e sull'esito dei
colloqui.
    L'Universita'  cura  l'inoltro delle copie della tesi finale alle
biblioteche  nazionali  di  Roma  e Firenze dopo il conseguimento del
titolo  da  parte dei candidati, mentre la rimanente copia resta agli
atti dell'Amministrazione.
      Macerata, 27 dicembre 1999
                                                           Il rettore