IL RETTORE Visti gli articoli 68 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativi all'istituzione del dottorato di ricerca; Vista la legge 3 luglio 1998 n. 210, in particolare l'art. 4; Visto il Regolamento emanato con decreto MURST n. 224 del 30 aprile 1999; Visto il Regolamento in materia di dottorati di ricerca dell'Universita' di Macerata emanato con decreto rettorale n. 806 del 21 ottobre 1999; Viste le delibere del senato accademico del 7 dicembre 1999 e del consiglio di amministrazione del 26 novembre 1999 relative all'approvazione delle proposte dei dottorati di ricerca per l'anno accademico 1999/2000; Decreta: Art. 1. E' indetta presso l'Universita' di Macerata una selezione pubblica per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca in: Cultura dell'eta' romano-barbarica borse 2; Diritto internazionale e dell'Unione Europea borse 2; Diritto privato comparato e diritto privato dell'Unione europea borse 3; Filologia classica, patristica e bizantina borse 1; Filosofia e teoria delle scienze umane borse 2; Lingua, letteratura e filologia italiana tra 700 e 800 borse 2; Medicina legale con particolare riferimento alla respon- sabilita' professionale nelle discipline mediche specialistiche borse 1; Poesia e poetiche moderne e contemporanee borse: 2; Politiche, formazione ed educazione linguistico- culturali borse: 2; Scienza dell'educazione e analisi del territorio borse: 2; Scienze canonistiche ed ecclesiasticistiche borse: 2; Sociologia delle istituzioni giuridiche e politiche borse: 3; Storia antica e archeologia classica borse: 2; Storia del diritto italiano con particolare riferimento alla storia del diritto moderno borse: 3; Storia della filosofia borse: 2; Storia e conservazione dei beni culturali borse: 3; Storia e teoria delle costituzioni moderne e contemporanee borse: 2; Storia linguistica dell'Eurasia borse: 2; Teoria del diritto e della politica borse: 2; Teoria dell'informazione e della comunicazione borse: 1. Art. 2. Possono accedere ai corsi di dottorato di ricerca istituiti dall'Universita' di Macerata, senza limitazione di eta' e cittadinanza, coloro che siano in possesso di diploma di laurea o di analogo titolo accademico conseguito in Italia, o all'estero, purche' preventivamente riconosciuto dal collegio dei docenti del corso. La domanda di ammissione alla prove concorsuali per l'iscrizione ai corsi, redatta in carta semplice e indirizzata al rettore del-l'Universita' degli studi di Macerata, dovra' essere redatta secondo lo schema allegato e dovra' pervenire all'Ufficio ricerca - area affari generali, Universita' degli studi di Macerata, Piaggia dell'Universita' 2, 62100 Macerata entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente bando. Nella domanda l'aspirante dovra' dichiarare sotto la propria responsabilita': 1) l'esatta denominazione del dottorato di ricerca cui intende partecipare; 2) le proprie generalita' e la data ed il luogo di nascita; 3) la propria cittadinanza; 4) la laurea posseduta ovvero il titolo accademico equipollente con la data e l'indicazione dell'universita' presso cui e' stato conseguito oppure la dichiarazione che e' in procinto di conseguire la laurea (indicando in quale data, in quale materia e presso quale Universita' degli Studi) e che si impegna a presentare il certificato di laurea o l'autocertificazione relativa prima dell'inizio del corso (pena l'esclusione dallo stesso); 5) la lingua o le lingue straniere conosciute; 6) la residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso (i cittadini comunitari e stranieri dovranno indicare un recapito italiano o l'ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio); Il candidato dovra' altresi' dichiarare: - di non avere subito condanne penali (e in caso contrario quali); - di non essere dipendente di amministrazioni pubbliche (o in caso affermativo. di impegnarsi a collocarsi in aspettativa per il periodo di durata del corso); - di essere disposto a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti; - di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o recapito. I candidati in possesso di titolo accademico straniero non ancora dichiarato equipollente alla laurea, dovranno allegare alla domanda i documenti (certificato di laurea con esami e votazioni) utili a consentirne la valutazione da parte del collegio dei docenti. I documenti di cui sopra dovranno essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane all'estero, secondo la normativa vigente in materia di ammissione degli studenti stranieri ai corsi di studio delle universita' italiane. Art. 3. L'esame di ammissione consiste in due prove, una scritta e una orale, intese ad accertare le capacita' e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica. Dovra' altresi' essere verificata, con l'ausilio di un esperto che redigera' apposito giudizio scritto, la conoscenza della o delle lingue straniere indicate dal candidato. Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire idoneo documento di riconoscimento. In relazione alle qualita' accertate, la commissione attribuisce a ogni candidato fino a 60 punti, di cui fino a 30 punti per la prova scritta e fino a 30 punti per la prova orale comprensiva della verifica della conoscenza della lingua. Ai fini della determinazione del punteggio ognuno dei commissari attribuisce al candidato fino a 10 punti per prova. E' ammesso alla prova orale il candidato che abbia conseguito nella prova scritta un punteggio non inferiore a 20/30; lo stesso punteggio viene richiesto per il superamento del colloquio. Le prove di esame si svolgeranno presso l'Universita' degli studi di Macerata. Il diario della prova scritta con l'indicazione del giorno, del mese, dell'ora e dei locali in cui la medesima avra' luogo, sara' inviato agli interessati tramite raccomandata almeno quindici giorni prima della data fissata per la prova. La convocazione per la prova orale avverra' ugualmente a mezzo lettera raccomandata, che verra' inviata a coloro che avranno superato la prova scritta almeno venti giorni prima della data fissata per la prova, ovvero - nell'ipotesi di rinuncia scritta ai termini di preavviso espressa da tutti i candidati presenti alla prova scritta - a mezzo comunicazione diretta nella stessa sede concorsuale da parte della commissione esaminatrice. L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa. Art. 4. Il rettore nomina con proprio decreto le commissioni incaricate delle valutazioni comparative dei candidati ai fini dell'ammissione ai corsi. Le commissioni incaricate delle valutazioni comparative sono composte da tre docenti o ricercatori di ruolo, piu' un supplente, anche di altri Atenei, appartenenti ai settori scientifico-disciplinari ai quali si riferisce il corso. Art. 5. Al termine della prova d'esame la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati nelle singole prove. Ai primi classificati in possesso dei requisiti previsti verra' assegnata previa specifica domanda scritta ed entro i limiti delle disponibilita' - una borsa di studio dell'importo di lire 20.450.000, assoggettabile al contributo previdenziale INPS a gestione separata. L'assegnazione della borsa per la frequenza del corso di dottorato di ricerca e' subordinata alla condizione che i soggetti abbiano conseguito la prima laurea o titolo equipollente da non piu' di tre anni e non abbiano avuto un reddito personale nei due anni precedenti l'erogazione della borsa. Le borse di studio saranno assegnate previa valutazione comparativa del merito. A parita' di merito degli aventi diritto, si terra' conto del maggior periodo intercorso dal conseguimento della laurea o di analogo titolo accademico. La durata dell'erogazione delle borsa di studio e' pari all'intera durata del corso e viene automaticamente revocata in caso di mancato superamento delle prove annuali di verifica del lavoro svolto, effettuata dal collegio dei docenti. La cadenza del pagamento della borsa di studio sara' bimestrale con rate posticipate. L'importo della borsa di studio puo' essere aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero, tenendo conto dell'eventuale differenza del costo della vita. La borsa di studio non e' cumulabile con altra borsa di qualsiasi genere tranne quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione e di ricerca dei borsisti. L'erogazione della borsa esclude nel modo piu' categorico l'instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato con l'Universita'. Le tasse e i contributi per l'accesso e la frequenza al corso sono fissati in L. 2.000.000 annui da versare in due rate da L. 1.000.000: la prima contestualmente all'iscrizione e la seconda antro il 31 luglio 2000. Gli assegnatari di borsa di studio saranno esenti dal pagamento delle tasse e dei contributi. I candidati ammessi ai corsi, che pur essendo nella condizione di avere una borsa di studio non possano esserne assegnatari per esaurimento delle stesse, saranno esentati dal pagamento delle tasse e dei contributi. Il candidato, che in base alla graduatoria finale sia risultato tra gli ammessi al corso, decade qualora non esprima la propria accettazione entro 20 giorni dalla comunicazione dell'esito del corso. In tal caso gli subentra il primo dei candidati ammissibili esclusi per esaurimento dei posti previsti. Lo stesso accade qualora altro candidato ammesso rinunci entro tre mesi dall'inizio del corso. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato dovra' esercitare entro gli stessi termini opzione per un solo corso di dottorato. Art. 6. I candidati risultati idonei dovranno presentare o far pervenire all'Ufficio ricerca - area affari generali - Universita' degli studi di Macerata, Piaggia dell'Universita' 2, 62100 Macerata entro il termine perentorio di giorni 20, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, domanda in carta libera di iscrizione al primo anno di corso di dottorato. Alla domanda vanno allegati: 1) certificato di cittadinanza; 2) certificato della laurea posseduta; 3) dichiarazione di non essere iscritto/a e impegnarsi a non iscriversi ad altro corso di diploma, di laurea o di dottorato, per tutta la durata del corso suindicato: 4) fotocopia del documento di identita' debitamente firmata; 5) una fotografia recente (cm. 4x4,5); 6) ricevuta del versamento della prima rata del contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi. I candidati idonei, che intendono chiedere l'assegnazione della borsa di studio, debbono presentare - entro gli stessi termini della domanda di iscrizione - richiesta scritta, dichiarando sotto la propria personale responsabilita': 1) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2; 2) di non avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa di studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato; 3) di non cumulare la borsa stessa con altra borsa di studio a qualsiasi titolo conferita tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorato. I candidati idonei, che intendano chiedere l'esonero dal pagamento delle tasse e dei contributi, debbono presentare - entro gli stessi termini della domanda di iscrizione - richiesta scritta, dichiarando di non avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa di studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato e allegando autocertificazione sul reddito personale complessivo annuo. Art. 7. I corsi di dottorato hanno di norma durata non inferiore di tre anni. Il titolo di dottore si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, che puo' essere ripetuto una sola volta. Tale possibilita' e' estesa agli iscritti ai precedenti corsi di dottorato. La tesi finale puo' essere redatta anche in lingua straniera, previa autorizzazione del collegio dei docenti. Art. 8. I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare le attivita' programmate dal collegio dei docenti, fatti salvi i casi di maternita' o di grave e documentata malattia e di servizio militare. Eventuali assenze per cause legittime e giustificate debbono essere debitamente autorizzate dal coordinatore del corso. In ogni caso il collegio dei docenti potra' procedere ad una proporzionale decurtazione dell'importo annuale della borsa. Il coordinatore del corso previa acquisizione del parere del collegio dei docenti e in accordo con il responsabile della struttura didattica interessata, puo' affidare ai dottorandi una limitata attivita' didattica integrativa. che non deve in ogni caso comprometterne l'attivita' di formazione alla ricerca, bensi' costituire un momento di verifica dell'attivita' di ricerca svolta. La collaborazione didattica e' per il dottorando facoltativa e non da' luogo ad alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli dell'Universita'. Art. 9. Al termine di ciascun anno di dottorato, i dottorandi sono tenuti a sostenere delle prove che accertino la loro capacita' a intraprendere l'attivita' di ricerca. Ai dottorandi puo' essere attribuito, ove istituito dal collegio dei docenti, il titolo intermedio di "Master Scientifico Culturale" (MSC). Il conseguimento di detto titolo di Master non implica necessariamente l'ammissione alla prosecuzione del dottorato. Il Collegio dei docenti stabilisce il punteggio minimo per conseguire il Master e il punteggio minimo per l'ammissione all'anno successivo. Il MSC puo' essere conseguito anche indipendentemente dal programma di dottorato. Qualora i dottorandi abbiano sostenuto presso altre Universita', anche straniere, esami equipollenti a quelli previsti nel primo anno di dottorato, essi possono essere esentati da tutte o da alcune delle prove da sostenere nel primo anno. Art. 10. Le commissioni giudicatrici per l'esame finale necessario al conseguimento del titolo di dottore di ricerca dei corsi con sede amministrativa presso l'Universita' degli Studi di Macerata sono nominate dal rettore sentito il collegio dei docenti, e sono composte da tre membri scelti tra i professori e ricercatori universitari di ruolo, specificatamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il corso. Almeno due membri devono appartenere ad altre Universita', anche straniere, non partecipanti al dottorato e non devono essere componenti del collegio dei docenti. La commissione puo' essere integrata da non piu' di due esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, le commissioni sono costituite secondo le modalita' previste negli accordi stessi. Le commissioni giudicatrici sono convocate dal rettore non oltre il sessantesimo giorno successivo alla conclusione del corso di dottorato. Una volta costituite entro i termini indicati, le commissioni giudicatrici sono tenute a concludere le loro valutazioni entro i successivi due mesi. Art. 11. Di norma entro il 31 dicembre di ciascun anno i candidati presentano, presso il competente ufficio dell'Universita', domanda di ammissione all'esame finale, corredata dall'autorizzazione motivata del collegio dei docenti e da tre copie della tesi con la relativa valutazione redatta dal collegio stesso. Entro lo stesso termine, il collegio dei docenti puo' proporre, in presenza di comprovati motivi che non consentano la presentazione della tesi nel tempo previsto. o una sua positiva valutazione, la concessione di una proroga. I candidati entro 15 giorni dalla data di convocazione del colloquio, debbono provvedere ad inviare, a ciascun componente la commissione giudicatrice, una copia della loro tesi accompagnata dalla valutazione del collegio dei docenti. Al termine dei propri lavori la commissione giudicatrice redige un verbale sullo svolgimento degli stessi, comprensivo dei giudizi circostanziati sulle tesi presentate dai candidati e sull'esito dei colloqui. L'Universita' cura l'inoltro delle copie della tesi finale alle biblioteche nazionali di Roma e Firenze dopo il conseguimento del titolo da parte dei candidati, mentre la rimanente copia resta agli atti dell'Amministrazione. Macerata, 27 dicembre 1999 Il rettore