IL PRESIDENTE

    Vista   la   legge   11  febbraio  1994,  n.  109,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  che ha istituito l'Autorita' per la
vigilanza sui lavori pubblici, quale Autorita' indipendente;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 21 dicembre
1994,   n.   554,  art.  3  che  disciplina  l'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Autorita' stessa;
    Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  80,  ed in
particolare l'art. 45, comma 11;
    Visto  il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri in
data  27  aprile  1999  con  il quale e' stato istituito il ruolo del
personale dell'Autorita' predetta;
    Considerato  che  sono  attualmente  in  corso  le  procedure per
l'inquadramento  del  personale  in  attuazione  delle  procedure  di
mobilita'  di  cui  al  Capo  III  del  citato decreto legislativo n.
29/1993 cosi' come previsto dall'art. 5, commi 5 e 5-bis della citata
legge n. 109/1994;
    Considerato  che  i relativi posti sono stati accantonati fino al
termine delle procedure di mobilita';
    Considerato  che  gli  stessi  articoli  5 e 5-bis della legge n.
109/1994  dispongono  che  i  restanti  posti  devono  essere coperti
mediante procedure concorsuali;
    Viste  le  deliberazioni  del  consiglio  dell'Autorita', assunte
nelle sedute del 19 luglio e 30 agosto 2000.

                             Determina:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    E'  indetto  un  concorso pubblico, per esami, a tre posti per il
profilo   professionale   assistente   economico   finanziario,  area
funzionale  B  - posizione economica B3, nei ruoli dell'Autorita' per
la vigilanza sui lavori pubblici.
    Sui  posti  a  concorso  si  applica  la  riserva  prevista dagli
articoli  7  e  8  della  legge n. 68 del 12 marzo 1999 (norme per il
diritto al lavoro dei disabili).
    A  norma  dell'art.  19  della  legge  24 dicembre 1986, n. 958 e
dell'art.  39,  comma  15, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
196,  il  20%  dei  posti  e'  riservato ai militari in ferma di leva
prolungata  e  ai  volontari  specializzati  delle  tre  Forze armate
congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma o rafferma
contratta.
    L'insieme  delle  riserve  di posti eventualmente applicabili non
puo' complessivamente superare la meta' dei posti messi a concorso.
    Nella  formazione  della graduatoria saranno applicate, a parita'
di  punteggio,  le  disposizioni  di legge che stabiliscono titoli di
preferenza  nei  concorsi a pubblico impiego. A tal fine, i candidati
ammessi alle prove orali, dovranno presentare i documenti comprovanti
il  possesso  dei titoli che diano luogo alla preferenza a parita' di
punteggio.
    Tali  titoli  devono  essere  posseduti alla data di scadenza del
termine  utile  per  la  presentazione della domanda di ammissione al
concorso.
    Coloro  i quali intendano avvalersi di una delle suddette riserve
o   preferenze   a   parita'  di  punteggio  debbono  farne  espressa
dichiarazione  nella  domanda di partecipazione al concorso. Nel caso
di  mancata  dichiarazione  in  tal  senso non vi sara' ammissione al
beneficio.