IL DIRIGENTE DEL REPARTO CONCORSI E BORSE DI STUDIO Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto enti di ricerca e sperimentazione (livelli decimo-quarto) sottoscritto il 7 ottobre 1996; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403; Vista la delibera della giunta amministrativa nell'esercizio delle funzioni di consiglio di amministrazione per il personale del 17 marzo 1999, con la quale e' stato stabilito, tra l'altro, di bandire un concorso interno a novantuno posti di sesto livello professionale, profilo operatore tecnico; Ritenuto, conseguentemente, di poter procedere all'emanazione del bando di concorso interno, per titoli, per la copertura dei suddetti novantuno posti, secondo quanto previsto dall'art. 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 171/1991; Visto il decreto del Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche in data 15 gennaio 1998 con il quale e' stata da ultimo definita la dotazione organica complessiva dell'Ente; Accertata la vacanza dei posti da ricoprire; Decreta: Art. 1. Posti messi a concorso E' indetto un concorso interno, per soli titoli, a novantuno posti di sesto livello professionale, profilo operatore tecnico. Art. 2. Requisiti di ammissione Al concorso di cui all'art. 1 sono ammessi a partecipare i dipendenti di ruolo del Consiglio nazionale delle ricerche che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, rivestono il profilo di operatore tecnico, settimo livello professionale, e hanno maturato un'anzianita' di effettivo servizio nel ruolo medesimo pari o superiore a sei anni nel predetto livello, ivi compresa l'anzianita' posseduta nella corrispondente qualifica funzionale del preesistente ordinamento. Sono esclusi dal computo dell'anzianita' i periodi trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia. I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'Ente puo' disporre, in qualunque fase del procedimento concorsuale, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. L'esclusione e' disposta con decreto dirigenziale motivato. Art. 3 Domande di partecipazione e titoli Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice in conformita' allo schema allegato al presente bando di concorso (allegato A), e indirizzate al Consiglio nazionale delle ricerche - Dipartimento del personale - Reparto II, Concorsi e borse di studio - Piazzale Aldo Moro n. 7 - 00185 Roma, dovranno essere presentate direttamente all'Ufficio accettazione corrispondenza dal lunedi' al venerdi' dalle ore 9 alle ore 18 o inviate col servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, pena l'esclusione dal concorso, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni, il cui computo inizia dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, sara' prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. Delle domande presentate a mano direttamente all'Ufficio accettazione corrispondenza, durante il normale orario di lavoro, verra' rilasciata ricevuta. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 127/1997, la firma in calce alla domanda non e' sottoposta ad autentica. La mancanza della firma in calce alla domanda comportera' l'esclusione del candidato dalla procedura concorsuale. Non si terra' conto delle domande presentate o spedite oltre il termine stabilito. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Alla domanda, entro gli stessi termini, dovranno essere allegati i documenti che dimostrino il possesso dei titoli utili ai fini dell'attribuzione del punteggio di merito, nonche' l'allegata scheda relativa al curriculum sottoscritta dal candidato (allegato B). Saranno valutati solo i titoli prodotti in originale o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, conformemente all'allegato modello C, corredata di fotocopia di un documento di identita' in corso di validita'. E' possibile altresi' produrre, in luogo del titolo, una dichiarazione sostitutiva della normale certificazione, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 o una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 2 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica. Le dichiarazioni, sopra indicate, dovranno essere redatte in modo analitico, e contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili ai fini del concorso, affinche' la commissione possa utilmente valutare i titoli ai quali si riferiscono. L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. Non e' consentito il riferimento a documenti o titoli gia' presentati al Consiglio nazionale delle ricerche per la partecipazione ad altri concorsi. Art. 4. Commissione esaminatrice La commissione esaminatrice sara' nominata con successivo decreto dal Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche e sara' composta da un presidente e due membri. Le funzioni di segretario saranno svolte da un dipendente di livello professionale non inferiore al sesto collaboratore di amministrazione. Art. 5. Titoli di merito La valutazione dei titoli, sara' effettuata dalla commissione giudicatrice sulla base dei documenti prodotti dai candidati, per le categorie e con il punteggio massimo attribuibile di seguito indicati: a) Frequenza a corsi di formazione, addestramento, specializzazione, con attestato, max punti 5; b) Professionalita' acquisita, autonomia operativa e responsabilita' assunte nell'ambito delle funzioni espletate presso il Consigio nazionale delle ricerche o altre Pubbliche amministrazioni (idoneamente documentate), max punti 20; c) Incarichi speciali formalmente conferiti, non rientranti nelle normali mansioni d'ufficio, max punti 30; d) Anzianita' nel profilo di operatore tecnico ivi compresa l'anzianita' posseduta nella corrispondente qualifica funzionale del preesistente ordinamento, max punti 10; e) Anzianita' complessiva di servizio nei ruoli del Consiglio nazionale delle ricerche, max punti 10. La commissione esaminatrice determinera' i criteri per la valutazione dei titoli di cui ai punti precedenti prima di aver preso visione della documentazione relativa ai titoli stessi. Art. 6. Graduatoria di merito Al termine dei lavori la commissione esaminatrice formera' la graduatoria di merito sulla base della votazione complessiva riportata da ciascun candidato nella valutazione delle categorie di titoli di cui al precedente art. 5. A parita' di votazione complessiva ha la precedenza il dipendente con maggiore anzianita' di profilo come indicato al punto d) del precedente art. 5. In caso di persistente parita' precede il dipendente con maggiore anzianita' di servizio, ed infine, in caso di ulteriore parita', quello piu' giovane di eta'.