IL DIRIGENTE DEL REPARTO CONCORSI E BORSE DI STUDIO

    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni;
    Visto  l'art. 13, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente
della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171;
    Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
    Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il  contratto  collettivo nazionale di lavoro del comparto
enti   di   ricerca   e   sperimentazione   (livelli   decimo-quarto)
sottoscritto il 7 ottobre 1996;
    Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
    Vista  la  delibera  della  giunta  amministrativa nell'esercizio
delle  funzioni  di consiglio di amministrazione per il personale del
17 marzo 1999, con la quale e' stato stabilito di bandire un concorso
interno  a  diciotto  posti  di quinto livello professionale, profilo
collaboratore di amministrazione;
    Ritenuto, conseguentemente, di poter procedere all'emanazione del
bando  di concorso interno, per titoli, per la copertura dei suddetti
diciotto  posti,  secondo  quanto  previsto  dall'art.  13 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 171/1991;
    Visto  il  decreto  del  Presidente del Consiglio nazionale delle
ricerche del 15 gennaio 1998 con il quale e' stata da ultimo definita
la dotazione organica complessiva dell'Ente;
    Accertata la vacanza dei posti da ricoprire;

                              Decreta:


                               Art. 1.


                       Posti messi a concorso

    E' indetto un concorso interno, per soli titoli, a diciotto posti
di   quinto   livello   professionale,   profilo   collaboratore   di
amministrazione.

                               Art. 2.


                       Requisiti di ammissione

    Al  concorso  di  cui  all'art. 1  sono  ammessi  a partecipare i
dipendenti  di ruolo del Consiglio nazionale delle ricerche che, alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande
di  ammissione  al concorso, rivestono il profilo di collaboratore di
amministrazione,   sesto  livello  professionale,  e  hanno  maturato
un'anzianita'  di  effettivo  servizio  nel  ruolo  medesimo  pari  o
superiore   a   cinque   anni  nel  predetto  livello,  ivi  compresa
l'anzianita'  posseduta nella corrispondente qualifica funzionale del
preesistente ordinamento.
    Sono  esclusi  dal computo dell'anzianita' i periodi trascorsi in
aspettativa per motivi di famiglia.
    I  candidati  sono  ammessi  con riserva al concorso. L'Ente puo'
disporre,   in   qualunque   fase   del   procedimento   concorsuale,
l'esclusione  dal  concorso  per  difetto  dei  requisiti prescritti.
L'esclusione e' disposta con decreto dirigenziale motivato.

                               Art. 3.


                 Domande di partecipazione e titoli

    Le  domande  di  partecipazione  al  concorso,  redatte  in carta
semplice  in  conformita'  allo  schema allegato al presente bando di
concorso  (allegato  A),  e  indirizzate al Consiglio nazionale delle
ricerche  - Dipartimento del personale - Reparto II, Concorsi e borse
di  studio  -  Piazzale Aldo Moro, n. 7 - 00185 Roma, dovranno essere
presentate  direttamente  all'Ufficio accettazione corrispondenza dal
lunedi' al venerdi', dalle ore 9, alle ore 18, o inviate col servizio
postale   mediante  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  pena
l'esclusione dal concorso, entro e non oltre il termine perentorio di
trenta  giorni,  il cui computo inizia dal giorno successivo a quello
di  pubblicazione  del  presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno
festivo, sara' prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
    Delle   domande   presentate   a  mano  direttamente  all'Ufficio
accettazione  corrispondenza,  durante  il  normale orario di lavoro,
verra' rilasciata ricevuta.
    Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a
mezzo  raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui
al  primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a
data dell'ufficio postale accettante.
    Ai  sensi  dell'art. 3 della legge n. 127/1997, la firma in calce
alla domanda non e' sottoposta ad autentica.
    La  mancanza  della  firma  in  calce  alla  domanda  comportera'
l'esclusione del candidato dalla procedura concorsuale.
    Non  si  terra' conto delle domande presentate o spedite oltre il
termine stabilito.
    Ai  sensi  dell'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'amministrazione non assume alcuna
responsabilita'  per  la  dispersione  di comunicazione dipendente da
inesatta  indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da
mancata   o  tardiva  comunicazione  del  cambiamento  dell'indirizzo
indicato   nella  domanda,  ne'  per  eventuali  disguidi  postali  e
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.
    Alla  domanda, entro gli stessi termini, dovranno essere allegati
i  documenti  che  dimostrino  il  possesso  dei titoli utili ai fini
dell'attribuzione del punteggio di merito, nonche' la allegata scheda
relativa al curriculum sottoscritta dal candidato (allegato B).
    Saranno  valutati  solo i titoli prodotti in originale o in copia
autenticata   ovvero   in  copia  dichiarata  conforme  all'originale
mediante  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto di notorieta' resa ai
sensi  del  decreto  del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403,  conformemente all'allegato modello C, corredata di fotocopia
di un documento di identita' in corso di validita'.
    E'   possibile  altresi'  produrre,  in  luogo  del  titolo,  una
dichiarazione  sostitutiva  della  normale  certificazione,  ai sensi
dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 o
una  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  ai  sensi
dell'art. 2  dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, da
rendere secondo lo schema allegato C.
    Le dichiarazioni, sopra indicate, dovranno essere redatte in modo
analitico, e contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili
ai  fini  del  concorso,  affinche' la commissione esaminatrice possa
utilmente valutare i titoli ai quali si riferiscono.
    L'Amministrazione  si  riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli   sulla   veridicita'  del  contenuto  delle  dichiarazioni
sostitutive.
    Non  e'  consentito  il  riferimento  a  documenti  o titoli gia'
presentati   al   Consiglio   nazionale   della   ricerche   per   la
partecipazione ad altri concorsi.

                               Art. 4


                      Commissione esaminatrice

    La commissione esaminatrice sara' nominata con successivo decreto
dal Presidente del Consiglio nazionale delle ricerca e sara' composta
da  un  presidente  e  due  membri. Le funzioni di segretario saranno
svolte  da  un  dipendente  di livello professionale non inferiore al
sesto collaboratore di amministrazione.

                               Art. 5


                          Titoli di merito

    La  valutazione  dei  titoli,  sara' effettuata dalla commissione
esaminatrice  sulla base dei documenti prodotti dai candidati, per le
categorie   e  con  il  punteggio  massimo  attribuibile  di  seguito
indicati:
      a) Diploma di istruzione secondaria di secondo grado e relativa
votazione conseguita, max punti 10;
      b) Frequenza    a    corsi    di   formazione,   addestramento,
specializzazione, con attestato, max punti 5;
      c) Professionalita'    acquisita,    autonomia    operativa   e
responsabilita'  assunte  nell'ambito delle funzioni espletate presso
il   Consiglio   nazionale   delle   ricerca   o  a  altre  Pubbliche
amministrazioni (idoneamente documentate), max punti 20;
      d) Incarichi  speciali  formalmente  conferiti,  non rientranti
nelle normali mansioni d'ufficio, max punti 30;
      e) Anzianita'  nel  profilo di collaboratore di amministrazione
ivi  compresa  l'anzianita'  posseduta nella corrispondente qualifica
funzionale del preesistente ordinamento, max punti 10;
      f) Anzianita'  complessiva  di servizio nei ruoli del Consiglio
nazionale delle ricerca, max punti 10.
    La   commissione  giudicatrice  determinera'  i  criteri  per  la
valutazione dei titoli di cui ai punti precedenti prima di aver preso
visione della documentazione relativa ai titoli stessi.

                               Art. 6.


                        Graduatoria di merito

    Al  termine  dei  lavori  la commissione esaminatrice formera' la
graduatoria   di   merito  sulla  base  della  votazione  complessiva
riportata  da  ciascun candidato nella valutazione delle categorie di
titoli di cui al precedente art. 5.
    A parita' di votazione complessiva ha la precedenza il dipendente
con maggiore  anzianita'  nel  profilo  come indicato al punto e) del
precedente  art.  5.  In  caso  di  persistente  parita'  precede  il
dipendente con maggiore anzianita' di servizio, ed infine, in caso di
ulteriore parita', quello piu' giovane di eta'.

                               Art. 7.


           Accertamento della regolarita' del procedimento

    Con decreto del dirigente del reparto concorsi e borse di studio,
riconosciuta  la  regolarita'  del procedimento e tenuti presenti gli
eventuali  titoli  di  precedenza  a  parita'  di  merito  di  cui al
precedente  art. 6,  sara'  approvata  la  graduatoria  di merito del
concorso e saranno dichiarati, nei limiti dei posti messi a concorso,
i  vincitori  a  decorrere  dal giorno immediatamente successivo alla
predetta  approvazione.  Nel  caso in cui riscontri vizi di forma, il
dirigente  del  reparto  concorsi  e  borse  di studio rinviera', con
provvedimento motivato, gli atti alla commissione esaminatrice per la
regolarizzazione, stabilendone i termini.

                               Art. 8.


                   Trattamento dei dati personali

    Ai  fini  della  legge  n. 675/1996  si  informa che il Consiglio
nazionale   delle  ricerca  si  impegna  a  rispettare  il  carattere
riservato  delle  informazioni  fornite  dai  candidati: tutti i dati
forniti saranno trattati solo per le finalita' connesse e strumentali
al  concorso  e  alla  gestione del contratto di lavoro, nel rispetto
delle disposizioni vigenti.

                               Art. 9.


                    Responsabile del procedimento

    Il  dirigente  pro-tempore del reparto concorsi e borse di studio
e' responsabile di ogni adempimento inerente il presente procedimento
concorsuale che non sia di competenza della commissione giudicatrice.

                              Art. 10.


                             R i n v i o

    Per   quanto  non  espressamente  previsto  dal  presente  bando,
valgono,  sempre  che applicabili, le disposizioni vigenti in materia
concorsuale.
     Roma, 28 gennaio 2000
   Il dirigente del reparto concorsi e borse di studio: Micolitti