IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
    Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
    Vista  la  legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive modificazioni
ed integrazioni;
    Vista   la  legge  11 luglio  1980,  n. 312,  ed  in  particolare
l'art. 84;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
24 settembre 1981;
    Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983;
    Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958;
    Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534;
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
    Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
    Visto  il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni;
    Vista  la  legge  24 dicembre  1993,  n. 537,  ed  in particolare
l'art. 5;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996,
n. 693;
    Vista   la   legge   31   dicembre   1996,  n. 675  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
    Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
    Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
    Vista  la  legge  28 dicembre  1995,  n. 549,  ed  in particolare
l'art. 1, quarto comma, e l'art. 31;
    Visto  il contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti
del comparto Universita' stipulato in data 21 maggio 1996;
    Vista   la  legge  18 febbraio  1999,  n. 28  ed  in  particolare
l'art. 8;
    Considerato  che  le  riserve  di  cui  all'art. 5,  comma 3, del
decreto   del   Presidente   della   Repubblica   487/1994  risultano
inoperanti;

                               Ordina:

                               Art. 1.
    E'  indetto  un  concorso  pubblico,  per titoli ed esami, per la
copertura  di  un  posto di collaboratore tecnico, settima qualifica,
area  funzionale  tecnico-scientifica  e  socio-sanitaria,  presso il
dipartimento di chimica di questo Ateneo.
    L'amministrazione  garantisce  parita'  e  pari  opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.