IL VICE DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE Vista la legge 2 dicembre 1940, n. 1848, e successive modificazioni (legge 27 giugno 1942, n. 924, e legge 26 novembre 1969, n. 938), concernente la disciplina dei corsi allievi ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare; Visto la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni; Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme e successive modificazioni e integrazioni; Visti la legge 19 marzo 1973, n. 70, il decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1973 ed il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1983, concernenti i titoli di studio per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento nei ruoli dell'Aeronautica militare ed i conseguenti provvedimenti di esecuzione; Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni; Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici; Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente le norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Aeronautica militare; Visto il decreto del Ministro della difesa 11 febbraio 1988, n. 62, che approva il regolamento concernente i criteri e le modalita' per l'arruolamento degli ufficiali di complemento, nonche' la durata dei corsi allievi ufficiali di complemento delle tre Forze armate e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro della difesa 18 aprile 1990, concernente il nuovo elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea, pubblicato sul giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 24 del 16 giugno 1990, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante norme in materia di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative; Visto il decreto del Ministro della difesa 22 aprile 1999, n. 188, concernente il regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Visto il decreto del Ministro della difesa 26 marzo 1999, concernente l'approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare; Visto l'art. 2, comma 3 del decreto ministeriale 26 gennaio 1998, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1998, registro n. 1 Difesa, foglio n. 259, recante struttura ordinativa e competenze della direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa; Decreta: Art. 1. Posti a concorso 1. E' indetto un concorso per l'ammissione di trecentocinquanta giovani ai sottonotati corsi allievi ufficiali di complemento (A.U.C.), laureati e diplomati, per il conseguimento della nomina a sottotenente di complemento nei ruoli, Arma, Corpi e specialita' dell'Aeronautica militare, con il numero e la ripartizione di posti e con i periodi di svolgimento di seguito indicati: 116o corso (centoventitre' posti - svolgimento dal 19 settembre al 7 dicembre 2000). Laureati: ruolo normale del Corpo del genio aeronautico (G.A.r.n.): nove posti cosi' suddivisi: specialita' elettronica: cinque posti; specialita' chimici: due posti; specialita' fisici: due posti; ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico (C.S.r.n.): trentasette posti. Diplomati: ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica (A.A.r.a.s.): trenta posti; ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico (G.A.r.s.): quarantasette posti cosi' suddivisi: specialita' aeronautici: otto posti; specialita' edili: otto posti; specialita' elettronici: undici posti; specialita' motorizzazione: sei posti; specialita' armamento: quattro posti; specialita' geofisici: dieci posti. 117o corso (centodiciassette posti - svolgimento dal 16 gennaio al 5 aprile 2001). Laureati: ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico (C.S.r.n.): trentasette posti. Diplomati: ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica (A.A.r.a.s.): ottanta posti. 118o corso (centodieci posti - svolgimento dal 18 aprile al 6 luglio 2001). Laureati: ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico (C.C.r.n.): quattro posti; ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico (C.S.r.n.): trentasei posti. Diplomati: ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica (A.A.r.a.s.): cinquanta posti; ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico (C.C.r.s.): venti posti. 2. Il numero dei posti disponibili per ciascun corso, nonche' la ripartizione per ruolo, Arma, Corpo e specialita' potranno subire modificazioni, fino alla data di approvazione della relativa graduatoria di merito, qualora fosse necessario soddisfare esigenze della Forza armata connesse alla consistenza dei ruoli degli ufficiali di complemento. 3. Ai sensi dell'art. 28 del decreto ministeriale 11 febbraio 1988, n. 62, citato nelle premesse, il Ministero della difesa ha la facolta' di sopprimere qualsiasi corso indetto con il presente decreto, di trasferire i giovani da un corso all'altro e di apportare modifiche al numero dei posti messi a concorso.