IL VICE DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

    Vista   la   legge   2 dicembre   1940,   n. 1848,  e  successive
modificazioni  (legge  27 giugno  1942,  n. 924,  e legge 26 novembre
1969,  n. 938), concernente la disciplina dei corsi allievi ufficiali
di complemento dell'Aeronautica militare;
    Visto la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive
modificazioni;
    Vista  la  legge  4 gennaio  1968,  n. 15,  recante  norme  sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione
di firme e successive modificazioni e integrazioni;
    Visti  la  legge  19 marzo 1973, n. 70, il decreto del Presidente
della  Repubblica  20 luglio  1973 ed il decreto del Presidente della
Repubblica  14 settembre  1983,  concernenti  i  titoli di studio per
l'ammissione  ai  corsi  allievi  ufficiali  di complemento nei ruoli
dell'Aeronautica   militare   ed   i   conseguenti  provvedimenti  di
esecuzione;
    Vista   la   legge   20 settembre   1980,   n. 574,   concernente
l'unificazione  e  il  riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento   degli   ufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
    Vista   la   legge   13 dicembre   1986,  n. 874,  recante  norme
concernenti  i  limiti  di  altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
    Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente le norme sul
servizio  militare  di  leva  e  sulla  ferma  di  leva  prolungata e
successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
22 luglio  1987,  n. 411,  con cui sono stati fissati, tra gli altri,
specifici  limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi per la
nomina ad ufficiale dell'Aeronautica militare;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  della difesa 11 febbraio 1988,
n. 62,  che  approva  il  regolamento  concernente  i  criteri  e  le
modalita'  per l'arruolamento degli ufficiali di complemento, nonche'
la  durata dei corsi allievi ufficiali di complemento delle tre Forze
armate e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  della  difesa  18 aprile 1990,
concernente il nuovo elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono
causa  di  non  idoneita' ai servizi di navigazione aerea, pubblicato
sul giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 24 del
16 giugno 1990, e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, recante
norme  in  materia  di  razionalizzazione  dell'organizzazione  delle
amministrazioni  pubbliche e revisione della disciplina in materia di
pubblico impiego e successive modificazioni e integrazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  il  regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle  persone  e  di  altri soggetti rispetto al trattamento di dati
personali e successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo snellimento dell'attivita' amministrativa dei procedimenti di
decisione e di controllo e successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto   il   decreto   legislativo   30 dicembre   1997,  n. 490,
concernente  il  riordino  del  reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali;
    Vista  la  legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente modifiche ed
integrazioni  alle  leggi  15 marzo  1997,  n. 59,  e 15 maggio 1997,
n. 127;
    Vista  la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403,  concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  della  difesa  22 aprile 1999,
n. 188, concernente il regolamento recante norme per l'individuazione
dei  limiti  di  eta'  per  la  partecipazione  ai  concorsi  per  il
reclutamento    del   personale   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  della  difesa  26 marzo  1999,
concernente  l'approvazione  del  nuovo  elenco  delle imperfezioni e
delle  infermita'  che  sono  causa  di  non  idoneita'  al  servizio
militare;
    Visto l'art. 2, comma 3 del decreto ministeriale 26 gennaio 1998,
registrato  alla  Corte  dei conti il 20 febbraio 1998, registro n. 1
Difesa,  foglio  n. 259,  recante  struttura  ordinativa e competenze
della  direzione  generale  per  il  personale militare del Ministero
della difesa;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1.  E'  indetto un concorso per l'ammissione di trecentocinquanta
giovani   ai  sottonotati  corsi  allievi  ufficiali  di  complemento
(A.U.C.),  laureati  e diplomati, per il conseguimento della nomina a
sottotenente  di  complemento  nei  ruoli,  Arma, Corpi e specialita'
dell'Aeronautica militare, con il numero e la ripartizione di posti e
con i periodi di svolgimento di seguito indicati:
    116o  corso  (centoventitre' posti - svolgimento dal 19 settembre
al 7 dicembre 2000).
Laureati:
    ruolo   normale  del  Corpo  del  genio  aeronautico  (G.A.r.n.):
nove posti cosi' suddivisi:
      specialita' elettronica: cinque posti;
      specialita' chimici: due posti;
      specialita' fisici: due posti;
    ruolo   normale   del  Corpo  sanitario  aeronautico  (C.S.r.n.):
trentasette posti.
Diplomati:
    ruolo  speciale  delle  armi  dell'Arma aeronautica (A.A.r.a.s.):
trenta posti;
    ruolo  speciale  del  Corpo  del  genio  aeronautico  (G.A.r.s.):
quarantasette posti cosi' suddivisi:
      specialita' aeronautici: otto posti;
      specialita' edili: otto posti;
      specialita' elettronici: undici posti;
      specialita' motorizzazione: sei posti;
      specialita' armamento: quattro posti;
      specialita' geofisici: dieci posti.
    117o  corso  (centodiciassette posti - svolgimento dal 16 gennaio
al 5 aprile 2001).
Laureati:
    ruolo   normale   del  Corpo  sanitario  aeronautico  (C.S.r.n.):
trentasette posti.
Diplomati:
    ruolo  speciale  delle  armi  dell'Arma aeronautica (A.A.r.a.s.):
ottanta posti.
    118o  corso  (centodieci  posti  -  svolgimento  dal 18 aprile al
6 luglio 2001).
Laureati:
    ruolo  normale del Corpo di commissariato aeronautico (C.C.r.n.):
quattro posti;
    ruolo   normale   del  Corpo  sanitario  aeronautico  (C.S.r.n.):
trentasei posti.
Diplomati:
    ruolo  speciale  delle  armi  dell'Arma aeronautica (A.A.r.a.s.):
cinquanta posti;
    ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico (C.C.r.s.):
venti posti.
    2.  Il numero dei posti disponibili per ciascun corso, nonche' la
ripartizione  per  ruolo,  Arma,  Corpo e specialita' potranno subire
modificazioni,   fino   alla  data  di  approvazione  della  relativa
graduatoria  di  merito, qualora fosse necessario soddisfare esigenze
della   Forza  armata  connesse  alla  consistenza  dei  ruoli  degli
ufficiali di complemento.
    3.  Ai  sensi  dell'art.  28 del decreto ministeriale 11 febbraio
1988,  n. 62,  citato nelle premesse, il Ministero della difesa ha la
facolta'  di  sopprimere  qualsiasi  corso  indetto  con  il presente
decreto, di trasferire i giovani da un corso all'altro e di apportare
modifiche al numero dei posti messi a concorso.