IL RETTORE Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed in particolare gli articoli 2 e 4, concernenti le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorieta'; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, ed in particolare l'art. 51, comma 6 che tratta le modalita' di conferimento di assegni per la collaborazione ad attivita' di ricerca da parte delle Universita'; Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1998, concernente criteri per il conferimento di detti assegni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative; Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1999, concernente la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari cosi' come rettificato dal decreto ministeriale 4 maggio 1999; Visto il decreto rettorale n. 1647 del 10 giugno 1999 contenente le "Norme relative all'applicazione delle disposizioni legislative finalizzate allo sviluppo della ricerca scientifica" ed in particolare gli articoli 2, commi 2 e 3, e 3, commi 2 e 3, che consentono ai consigli dei dipartimenti interessati di richiedere direttamente l'attivazione delle procedure di valutazione comparativa finalizzate al conferimento di assegni a tempo determinato per collaborazione ad attivita' di ricerca i cui oneri finanziari gravano sulle disponibilita' dei dipartimenti stessi derivanti da contratti di ricerca; Visto il decreto rettorale n. 2039 del 30 giugno 1999 con il quale e' stato emanato il "Regolamento del dottorato di ricerca" dell'Universita' di Genova; Viste le proposte formulate in tal senso dai consigli dei dipartimenti di oncologia, biologia e genetica, di scienze neurologiche e della visione, di ingegneria elettrica, di ingegneria biofisica ed elettronica, di storia e progetto dell'architettura, del territorio e del paesaggio e di storia moderna e contemporanea; considerato che tali proposte contengono gli elementi previsti dal citato art. 2, comma 2, ai fini dell'emissione del bando, ed indicano, altresi', le disponibilita' finanziarie derivanti da contratti di ricerca destinate al conferimento degli assegni; Viste le deliberazioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 3 maggio 1999 e dell'11 maggio 1999, in merito all'assegnazione di contributi per il cofinanziamento di posti da assegnista a carico dei bilanci dipartimentali; Vista le deliberazioni del consiglio di amministrazione nelle sedute del 21 dicembre 1999 e dell'8 febbraio 2000 nonche' il decreto rettorale n. 722 del 16 dicembre 2000, in merito all'avvio delle procedure di valutazione comparativa per il conferimento degli assegni di cui sopra, proposte dai dipartimenti citati; Decreta: Art. 1. Numero degli assegni 1. Sono indette sette procedure di valutazione comparativa, per titoli ed esami, finalizzate al conferimento di complessivi sette assegni a tempo determinato, per la collaborazione all'attivita' di ricerca nei programmi specificati nell'allegato A che fa parte integrante del presente bando. 2. Il candidato che intenda concorrere a piu' di una procedura deve presentare domanda separata per ciascuna di esse comprensiva degli eventuali titoli e pubblicazioni. Qualora il candidato con una singola istanza richieda la partecipazione a piu' procedure, sara' ammesso a quella indicata per prima nella domanda stessa. 3. Per quanto concerne le discipline incluse nei settori scientifico-disciplinari si rimanda al decreto ministeriale 26 febbraio 1999, citato in premessa, pubblicato nel supplemento ordinario n. 55 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 61 del 15 marzo 1999, cosi' come rettificato dal decreto ministeriale 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 121 del 26 maggio 1999. 4. L'amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. Art. 2. Requisiti generali di ammissione 1. I candidati devono possedere i seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana. Tale requisito non e' richiesto per i soggetti appartenenti all'Unione europea; b) possesso del titolo di studio specificato nell'allegato A al presente bando per ciascun programma di ricerca. Si precisa che il suddetto allegato descrive altresi' il profilo scientifico professionale idoneo per lo svolgimento dell'attivita' di ricerca di cui il candidato, oltre alla laurea, deve essere in possesso; c) adeguata conoscenza della lingua italiana (se cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea); d) idoneita' fisica. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica i vincitori, in base alla normativa vigente. 2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione. 3. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura; l'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla procedura stessa. Tale provvedimento verra' comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento. 4. Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura i neolaureati privi di titoli di formazione alla ricerca o di documentata ed idonea esperienza derivante da attivita' di ricerca gia' svolta ovvero di curriculum scientifico-professionale adeguato. 5. Ai vincitori in servizio presso pubbliche amministrazioni diverse da quelle indicate al comma 8 del presente articolo potra' essere conferito l'assegno previo collocamento in aspettativa senza assegni. 6. Non e' ammesso il cumulo con borse a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle utili ad integrare l'attivita' di ricerca dei titolari di assegni con soggiorni all'estero, concesse dall'Universita' degli studi di Genova o da istituzioni nazionali o straniere. 7. Il titolare di assegni puo' frequentare corsi di dottorato di ricerca anche in deroga al numero determinato ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando il superamento delle prove di ammissione. L'Universita' puo' fissare, con motivato provvedimento, il numero massimo dei titolari di assegno ammessi a frequentare in soprannumero ciascun corso di dottorato, sentito il relativo collegio dei docenti. 8. Non possono essere titolari di assegni di ricerca i dipendenti di ruolo e non di ruolo, docenti e personale tecnico-amministrativo delle Universita', il personale di ruolo in servizio presso gli altri soggetti di cui all'art. 51, comma 6, primo periodo, della citata legge n. 449/1997 nonche' coloro che sono iscritti a corsi universitari post-laurea, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 7. Art. 3. Domanda e termine di presentazione 1. La domanda di ammissione alla procedura deve essere prodotta, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale. 2. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza e' prorogata al primo giorno feriale utile. 3. La domanda deve essere scritta in modo chiaro e assolutamente leggibile, sottoscritta e indirizzata al direttore amministrativo dell'Universita' degli studi di Genova - dipartimento gestione delle risorse umane e organizzazione - servizio organico, reclutamento e mobilita' - Via Balbi, 5. Deve essere redatta in carta semplice su apposito modello - allegato B, che fa parte integrante del presente bando, disponibile presso la sede dell'amministrazione centrale, via Balbi 5, ovvero al seguente indirizzo telematico: http://www.unige.it., alla voce "Concorsi". 4. E' consentito redigere la domanda anche utilizzando la fotocopia della pagina della Gazzetta Ufficiale in cui e' pubblicato l'allegato B - fac-simile della domanda - purche' sia chiara ed integrale. 5. La domanda puo' essere presentata direttamente al predetto servizio che rilascera' apposita ricevuta. 6. La domanda puo' anche essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all'indirizzo sopra indicato. In tal caso fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. 7. Il candidato dovra' indicare con chiarezza e precisione il numero del programma di ricerca, l'area scientifico-disciplinare ed il settore scientifico-disciplinare per i quali intende essere ammesso alla procedura. 8. Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici e quelle che, per qualsiasi causa, dovessero essere prodotte a questa Universita' oltre il termine sopra indicato. 9. Tutte le comunicazioni riguardanti le procedure di valutazione comparativa indette con il presente decreto verranno inoltrate agli interessati a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. 10. I candidati devono allegare alla domanda: a) fotocopia di un documento di identita'; b) curriculum della propria attivita' scientifica, prodotto ai soli fini conoscitivi (in unica copia e debitamente sottoscritto); c) titoli e pubblicazioni ritenuti utili ai fini della valutazione in un'unica copia e relativi elenchi (in unica copia e debitamente sottoscritti); d) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea. 11. I titoli, comprese le pubblicazioni, devono essere prodotti in carta semplice e possono essere in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 (modulo C allegato). Il candidato dovra' utilizzare un modulo per ciascun titolo presentato, comprese le pubblicazioni, di cui intende dichiarare la conformita' all'originale, allegandolo al titolo stesso. Potra', in alternativa, produrre dichiarazione cumulativa di conformita' all'originale dei titoli presentati, comprese le pubblicazioni. In tal caso la dichiarazione dovra' contenere precise indicazioni atte ad identificare i titoli stessi. 12. I candidati possono altresi' dimostrare il possesso dei titoli (escluse le pubblicazioni) mediante la forma di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dalla legge n. 15/1968, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 27 gennaio 1968, e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 275 del 24 novembre 1998 (modulo C allegato). 13. Le stesse modalita' previste ai commi precedenti per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione europea. 14. Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia debbono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660, di seguito riportato: "Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare, per ogni qualsivoglia suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla prefettura della provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed un esemplare alla locale Procura della Repubblica". 15. L'amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. Art. 4. Dichiarazioni da formulare nella domanda 1. Nella domanda il candidato, oltre il cognome ed il nome, deve dichiarare, a pena di esclusione, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge n. 15/1968 e degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998: a) la data ed il luogo di nascita; b) la residenza ed il preciso domicilio eletto ai fini della partecipazione alla procedura; c) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea; d) il possesso del titolo di studio richiesto per il programma di ricerca cui concorre (vedere precedente art. 2). I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all'estero dovranno altresi' specificare se lo stesso, in base alla normativa vigente in materia, sia stato dichiarato equipollente al titolo richiesto dal presente bando. Per quanto concerne le procedure volte alla dichiarazione di equipollenza del dottorato di ricerca conseguito all'estero si rimanda, ad ogni buon fine, al decreto rettorale n. 2039 del 30 giugno 1999, citato in premessa, disponibile al seguente indirizzo telematico: http://www.unige.it, alla voce "Statuto e Regolamenti". Il candidato dovra' indicare altresi' l'Universita' che ha rilasciato il titolo, la data del conseguimento e la votazione riportata nell'esame di laurea; e) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (se cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea); f) di essere a conoscenza che il conferimento dell'assegno non e' compatibile con le posizioni di cui all'art. 2 del bando; 2. L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. 3. Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall'art. 26 della legge n. 15/1968. Art. 5. Valutazione dei titoli e prove d'esame 1. Le prove d'esame avranno luogo a Genova e tenderanno ad accertare la preparazione, l'esperienza e l'attitudine alla ricerca del candidato. Esse consisteranno: nella valutazione dei titoli presentati; in un colloquio concernente la discussione dei titoli stessi con approfondimento, per ciascuna procedura, degli argomenti di particolare rilievo scientifico connessi al programma di ricerca, indicati nell'allegato A al presente bando. 2. Il punteggio complessivo e' pari a 60 punti cosi' suddivisi: 20 punti per la valutazione dei titoli, presentati con le modalita' di cui all'art. 3, commi 10 e 11; 40 punti per il colloquio. 3. Sono ammessi al colloquio solo i candidati cui e' stato attribuito un punteggio di almeno 8 punti. 4. Il colloquio si intende superato con una valutazione di almeno 28/40. 5. Il punteggio finale e' dato dalla seguente somma: punteggio attribuito ai titoli; valutazione conseguita nel colloquio. 6. Le tipologie di titoli valutabili sono: titolo di dottore di ricerca o annualita' di frequenza a dottorati di ricerca: fino a punti 8; attestati relativi al conseguimento di diplomi di specializzazione; attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post-laurea conseguiti in Italia o all'estero; attestati di svolgimento di attivita' di ricerca presso soggetti pubblici o privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero; pubblicazioni scientifiche; altri titoli a discrezione della commissione giudicatrice: fino a punti 12. 7. I lavori redatti in collaborazione possono essere considerati come titoli utili solo ove sia possibile scindere ed individuare l'apporto dei singoli autori, in modo che siano valutabili, a favore del candidato, per la parte che lo riguarda. 8. La comunicazione dei risultati della valutazione dei titoli nonche' l'elenco dei candidati ammessi al colloquio verra' data contestualmente, prima della data fissata per il colloquio, mediante affissione di apposito avviso all'albo della sede degli esami. 9. Il colloquio si svolgera' in un locale aperto al pubblico. 10. Il diario della prova d'esame con l'indicazione della sede in cui la stessa avra' luogo sara' notificato agli interessati tramite raccomandata con avviso di ricevimento almeno quindici giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla, tranne quanto previsto al successivo art. 6 per i programmi n. 4 e n. 7 di cui all'allegato A. 11. Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame i candidati dovranno essere muniti di documento di riconoscimento valido. 12. Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato che sara' affisso all'albo della sede degli esami. 13. A parita' di merito e di titoli e' preferito il candidato piu' giovane di eta'. Art. 6. Calendario delle prove d'esame per i programmi n. 4 e n. 7 Le prove di esame per il programma n. 4 di cui all'allegato A si terranno a Genova, presso il dipartimento di storia e progetto dell'architettura, del territorio e del paesaggio - POLIS, Stradone S. Agostino, 37 secondo il seguente calendario: martedi' 2 maggio 2000, ore 9.30: affissione della valutazione dei titoli; mercoledi' 3 maggio 2000, ore 9.30: colloquio orale. Le prove di esame per il programma n. 7 di cui all'allegato A si terranno a Genova, presso il dipartimento di storia moderna e contemporanea, via Balbi, 6, secondo il seguente calendario: giovedi' 27 aprile 2000, ore 12.00: affissione dei risultati della valutazione dei titoli; giovedi' 27 aprile 2000, ore 15.00: colloquio orale. La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti per cui i candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede di esame indicata. Art. 7. Commissione giudicatrice Formazione ed approvazione delle graduatorie 1. Le commissioni giudicatrici sono costituite da tre docenti universitari, anche di altri atenei, di cui almeno un professore di ruolo, nominati dal rettore su proposta del consiglio del dipartimento interessato. 2. Espletate le prove, le commissioni formano la graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio finale. 3. La graduatoria di merito e quella del vincitore della procedura di valutazione comparativa sono approvate con decreto rettorale. 4. La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato con l'osservanza, a parita' di punti, della preferenza prevista dall'ultimo comma del precedente art. 5. 5. Sono dichiarati vincitori, nel limite degli assegni da conferire, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito. 6. E' consentita l'utilizzazione della graduatoria di merito per la complessiva durata dei programmi di ricerca qualora il titolare dell'assegno cessi per qualsiasi causa, sempreche' il rimanente periodo di svolgimento sia superiore a sei mesi. 7. Le graduatorie di merito e quelle dei vincitori saranno pubblicate mediante affissione all'albo del rettorato di questa universita', via Balbi, 5. Dalla data di tale pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative. Art. 8. Conferimento dell'assegno di ricerca 1. Al candidato dichiarato vincitore della procedura verra' conferito, mediante contratto individuale a tempo determinato, un assegno corrispondente alla durata specificata nell'allegato A al presente bando per ciascun programma di ricerca, sotto riserva dell'accertamento dei requisiti prescritti. 2. All'atto della stipula del contratto il vincitore dovra' sottoscrivere dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dal precedente art. 2; il vincitore in servizio presso le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2, quinto comma, dovra' altresi' dichiarare di essere stato collocato in aspettativa senza assegni. 3. Gli assegni sono rinnovabili con le modalita' di cui al successivo art. 10. Art. 9. Trattamento economico e normativo 1. Gli oneri finanziari derivanti dalle presenti procedure gravano sulle disponibilita' finanziarie del dipartimento interessato derivanti da contratti di ricerca. 2. L'importo lordo annuo dell'assegno di ricerca e' determinato in 28 milioni di lire, comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'Universita'. Il predetto importo e' erogato in rate mensili posticipate. 3. Agli assegni si applicano, in materia fiscale e previdenziale le disposizioni richiamate dall'art. 51, comma 6, della citata legge n. 449/1997. 4. La collaborazione e' svolta in condizioni di autonomia, nei soli limiti dei programmi di ricerca e in stretto legame con la realizzazione degli stessi, senza orario di lavoro predeterminato. 5. L'assegno non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Universita'. Art. 10. Valutazione dell'attivita' svolta 1. Il responsabile scientifico della ricerca e l'assegnista trasmettono al consiglio del dipartimento interessato, almeno due mesi prima della scadenza del contratto, una relazione finale da cui risulti lo stato di avanzamento della ricerca. 2. Il consiglio del dipartimento interessato valutera' la relazione finale, riguardante l'attivita' svolta e i risultati conseguiti nell'ambito del programma di ricerca, esprimendo un parere sulla possibile rinnovabilita' dello stesso. Il contratto non potra' essere rinnovato qualora l'attivita' scientifica dell'assegnista non sia documentata. 3. I giudizi espressi dal consiglio del dipartimento interessato devono essere adeguatamente motivati e sono insindacabili. Art. 11. Presentazione dei documenti 1. Il candidato dichiarato vincitore, ai fini dell'accertamento dei requisiti previsti, sara' invitato a presentare a questa Universita', entro trenta giorni dalla data di stipula del contratto, il documento sotto indicato, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998: dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, qualora siano trascorsi piu' di sei mesi dalla data di presentazione della domanda. 2. Il documento si considera prodotto in tempo utile anche se spedito a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. 3. L'assegnista sara' invitato a regolarizzare entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'invito, pena la risoluzione del contratto, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile. Art. 12. Restituzione della documentazione 1. I candidati potranno richiedere, entro sei mesi dall'espletamento della procedura, la restituzione, con spese a loro carico, della documentazione presentata. Tale restituzione sara' effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine questa Universita' disporra' del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilita'. Art. 13. Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Universita' degli studi di Genova - dipartimento gestione risorse umane e organizzazione, servizio organico, reclutamento e mobilita' - e trattati per le finalita' di gestione della selezione e del rapporto di lavoro instaurato. 2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del candidato risultato vincitore. Art. 14. Rinvio circa le modalita' di espletamento della procedura 1. Per quanto non previsto dal presente bando valgono le disposizioni contenute nelle norme citate in premessa. Genova, 23 febbraio 2000 Il rettore: Pontremoli