IL RETTORE

    Visti gli articoli 68 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  382/1980  relativi  alla istituzione dei dottorati di
ricerca;
    Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, art. 4;
    Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 "Regolamento
recante  norme  in  materia  di  dottorato  di  ricerca", emanato con
decreto rettorale n. 706/OC del 7 settembre 1999;
    Vista la relazione del nucleo di valutazione interna;
    Vista  la  relazione  della  commissione  ricerca scientifica del
senato accademico;
    Vista   la   delibera   del   senato   accademico   nell'adunanza
dell'11 ottobre 1999;
    Considerato ogni opportuno elemento;

                              Decreta:


                               Art. 1.

    E'  istituito  il  XV ciclo dei corsi di dottorato di ricerca con
sede amministrativa presso l'Universita' degli studi di Torino.
    E'   indetto   il   concorso   pubblico,   per   esami,  ai  fini
dell'ammissione   al   corso  di  dottorato  di  ricerca  di  seguito
riportato:

                         Lettere e filosofia


                            Italianistica

    Sede   proponente:   Dipartimento   di   scienze   letterarie   e
filologiche.
    Durata: tre anni.
    Posti: 6.
    Borse: 3.

                               Art. 2.

    Possono  presentare  domanda  di  partecipazione  al  concorso di
ammissione  al  dottorato  di  ricerca,  senza  limitazioni di eta' e
cittadinanza, coloro che sono in possesso di diploma di laurea ovvero
di  titolo  equipollente  conseguito  presso universita' straniere. I
candidati  in  possesso  di  titolo accademico straniero, che non sia
gia'  stato dichiarato equipollente ad una laurea italiana, dovranno,
ai   soli  fini  dell'ammissione  al  dottorato  al  quale  intendono
concorrere, fare esplicita richiesta di dichiarazione di equipollenza
nella   domanda   di  partecipazione  al  concorso  corredandola  dei
documenti, tradotti e legalizzati dalle ambasciate competenti secondo
le  norme  vigenti,  utili  a  consentire  al collegio dei docenti le
dichiarazioni di equipollenza in parola.
    E'  consentita  la  partecipazione,  con  riserva,  agli esami di
ammissione,  anche  a  coloro  che conseguiranno il diploma di laurea
prima dell'inizio ufficiale dei corsi.

                               Art. 3.

    La  domanda  di ammissione, redatta secondo lo schema allegato al
presente  bando,  compilata  in  tutte  le  sue  parti, dovra' essere
indirizzata  al  magnifico  rettore  dell'Universita'  degli studi di
Torino, via Verdi, 8 - 10124 Torino entro, e non oltre, il termine di
trenta  giorni  a  decorrere  dal  giorno  successivo  a quello della
pubblicazione  del  presente  decreto  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.  Per  il rispetto del predetto termine fara' fede la data
del  timbro  dell'ufficio  postale  accettante la raccomandata. Nella
domanda  di  ammissione  il  candidato  dichiarera'  con chiarezza (a
macchina o in stampatello), sotto la propria responsabilita':
      le  proprie  generalita',  la  data  ed il luogo di nascita, la
residenza   ed   il   recapito  eletto  agli  effetti  del  concorso,
specificando  il  codice  di  avviamento  postale e, se possibile, il
numero telefonico.
    (Per   quanto   riguarda   i   cittadini   stranieri   segnalare,
possibilmente,  un  recapito  italiano  o l'indicazione della propria
ambasciata in Italia, eletti quale proprio domicilio);
      l'esatta  denominazione  del concorso di dottorato di ricerca a
cui si intende partecipare;
      la propria cittadinanza;
      la  laurea  posseduta  o  che  conseguira',  nonche'  la data e
l'universita'  presso  cui  e'  stata  o verra' conseguita, ovvero il
titolo  equipollente  conseguito  presso  una  Universita' straniera,
nonche'  la  data  del  decreto  rettorale  con  il  quale  e'  stata
dichiarata l'equipollenza stessa;
      di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato
di ricerca secondo le modalita' fissate dal collegio dei docenti;
      di indicare le lingue straniere conosciute;
      di  impegnarsi  a  comunicare  tempestivamente  ogni  eventuale
cambiamento della propria residenza o del recapito.
    L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
in  caso  di  dispersione  di  comunicazioni  dipendenti  da inesatte
indicazioni  della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi,
ne'  per  eventuali  disguidi  postali o telegrafici non imputabili a
colpe dell'amministrazione stessa.

                               Art. 4.

    L'esame  di  ammissione consiste in due prove, una scritta ed una
orale,  intese  ad  accertare  la  preparazione  e le attitudini alla
ricerca  scientifica  del  candidato.  E'  compresa nella prova orale
anche  una  verifica  della conoscenza della o delle lingue straniere
indicate dal candidato.

                               Art. 5.

    Le prove di esame si svolgeranno presso l'Universita' degli studi
di  Torino.  Il  diario  della  prova  scritta, con l'indicazione del
luogo,  del  giorno,  del  mese  e  dell'ora  sara'  comunicato  agli
interessati  a  mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, inviata
almeno quindici giorni prima della data prevista. La convocazione per
la  prova  orale  avverra' ugualmente a mezzo raccomandata che verra'
inviata, a coloro che avranno superato la prova scritta, almeno venti
giorni  prima  della  data  fissata  per  la prova, ovvero a mezzo di
comunicazione   in   sede  concorsuale  da  parte  della  commissione
giudicatrice.
    Prima  che  abbia  inizio  la  prova scritta, la commissione puo'
chiedere  ai  partecipanti la eventuale rinuncia dei termini di venti
giorni   tra   le  due  prove  del  concorso.  La  predetta  rinuncia
sottoscritta   dai  candidati  fara'  parte  integrante  del  verbale
concorsuale.
    Per  sostenere  le  prove  i  candidati  dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento:
      1) tessera postale;
      2) porto d'armi;
      3) passaporto;
      4) carta d'identita';
      5) patente di guida.

                               Art. 6.

    La  commissione  giudicatrice  del  concorso  per l'ammissione al
corso  di dottorato di ricerca sara' nominata dal rettore, sentito il
collegio  dei  docenti.  Essa sara' composta da tre docenti di ruolo,
cui possono essere aggiunti non piu' di due esperti, anche stranieri,
scelti nell'ambito degli enti o delle istituzioni pubbliche e private
di ricerca.

                               Art. 7.

    Ogni  commissione,  per  la  valutazione  di  ciascun  candidato,
dispone  di  sessanta  punti  per  ognuna  delle prove. E' ammesso al
colloquio  il  candidato  che abbia superato la prova scritta con una
votazione  non inferiore a 40/60. Il colloquio si intende superato se
il  candidato  ottiene  una  votazione  di almeno 40/60. Espletate le
prove  di  concorso la commissione compila la graduatoria generale di
merito sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato
nelle singole prove.

                               Art. 8.

    I  candidati  saranno  ammessi  ai  corsi  secondo l'ordine della
graduatoria  fino  alla  concorrenza  del  numero  dei  posti messi a
concorso  per  il  dottorato  di  ricerca.  In caso di rinuncia degli
aventi  diritto,  subentreranno  altrettanti candidati idonei secondo
l'ordine della graduatoria.
    Nel  caso  in cui, successivamente all'espletamento del concorso,
siano   attivate   borse   di  studio  aggiuntive,  finanziate  dalle
Universita'  consorziate, dai dipartimenti o da altri enti, si potra'
far ricorso alla graduatoria.
    I  candidati  idonei,  se titolari di assegni di ricerca ai sensi
dell'art. 51,  comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono
essere  ammessi  al corso di dottorato di ricerca in sovrannumero nel
limite  della meta' dei posti istituiti con arrotondamento all'unita'
per eccesso.
    Possono,  altresi', essere ammessi in sovrannumero, nel limite di
cui al comma precedente, i cittadini stranieri idonei, se titolari di
borse di studio a qualsiasi titolo conferite.
    In  caso  di  utile collocamento in piu' graduatorie il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.

                               Art. 9.

    I   candidati  risultati  vincitori  dovranno  presentare  o  far
pervenire   alla   sezione   formazione  superiore  e  sostegno  alla
formazione  via Bogino, 9 - 10123 Torino, entro il termine perentorio
di  quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui
avranno  ricevuto il relativo invito, la sottoelencata documentazione
in carta libera:
      1)  diploma  originale  di scuola secondaria o titolo straniero
equivalente;
      2) certificato di equipollenza per i cittadini stranieri;
      3) due fotografie, formato tessera, uguali fra loro;
      4) fotocopia del documento di identita' debitamente firmata;
      5) certificato di laurea con votazione o autocertificazione;
      6) domanda di iscrizione al dottorato;
      7)  dichiarazione  di  non contemporanea iscrizione a scuole di
specializzazione ovvero perfezionamento;
      8)  dichiarazione  del  coordinatore  del  corso da cui risulti
l'inizio dell'attivita'.
    La  predetta  documentazione e' soggetta ad integrazione nel caso
di   godimento   della   borsa  di  studio  secondo  quanto  disposto
all'art. 11.

                              Art. 10.

    Gli  atti e i documenti redatti in lingua straniera devono essere
tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o
consolari   italiane   all'estero   e  devono  essere  conformi  alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso.

                              Art. 11.

    Ai   dottorandi  con  reddito  annuo  personale  complessivo  non
superiore ai 15.000.000 di lire, secondo il numero di borse di studio
messe  a  concorso,  e' conferita, ai sensi della normativa vigente e
secondo  l'ordine  della  graduatoria,  una  borsa  di  studio per la
frequenza al corso di dottorato di ricerca.
    A  parita'  di  merito  prevale  la  valutazione sulla situazione
economica  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri del 30 aprile 1997.
    L'importo  annuale  della borsa di studio e' pari a L. 20.450.000
assoggettabile   al  contributo  previdenziale  I.N.P.S.  a  gestione
separata.
    La   durata   dell'erogazione  della  borsa  di  studio  e'  pari
all'intera  durata del corso, ferme restando le condizioni di reddito
di cui al comma precedente.
    La  cadenza di pagamento della borsa di studio e' posticipato con
cadenza  non  superiore al bimestre. La decorrenza della borsa stessa
e'  non anteriore al 1o gennaio 2000. L'importo della borsa di studio
e'  aumentato  per  eventuali  periodi  di attivita' all'estero nella
misura  del  50%  per  un periodo complessivo che non superi l'esatta
meta' della durata del corso.
    E'  prevista la sospensione del corso nei casi di maternita' e di
servizio  militare e civile; nel caso di grave e documentata malattia
se  la  sospensione  e' di durata superiore a trenta giorni, non puo'
essere erogata la borsa di studio per i bimestri interessati.
    Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse di studio.
Chi  abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato
di  ricerca, anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.
    Il  pubblico  dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca
e'  collocato,  a domanda, fino dall'inizio e per tutta la durata del
corso, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegno ed
usufruisce  della  borsa  di  studio  ove  ricorrano le condizioni di
reddito richieste.
    Il  periodo  di  congedo  straordinario  e'  utile  ai fini della
progressione   di   carriera   e  del  trattamento  di  quiescenza  e
previdenza.

                              Art. 12.

    Gli  iscritti ai corsi di dottorato di ricerca hanno l'obbligo di
frequenza  e svolgimento di tutte le attivita' di studio e di ricerca
nell'ambito   della  struttura  universitaria  secondo  le  modalita'
previste dal collegio dei docenti.
    E'  consentita,  previa  autorizzazione del collegio dei docenti,
una  limitata  attivita'  didattica sussidiaria e integrativa che non
deve  in  ogni  caso  compromettere  l'attivita'  di  formazione alla
ricerca prevista per i dottorandi.
    Alla  fine di ciascun anno, gli iscritti ai corsi di dottorato di
ricerca hanno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione
sull'attivita'  e  la  ricerca  svolte al collegio dei docenti che ne
curera'  la conservazione e che, previa valutazione dell'assiduita' e
dell'operosita'  dimostrate proporra' al rettore il proseguimento del
dottorato di ricerca ovvero l'esclusione.

                              Art. 13.

    Il   titolo   di  dottore  di  ricerca,  rilasciato  dal  rettore
dell'Universita'  degli studi di Torino, si consegue alla conclusione
del  corso  di  dottorato  di  ricerca  previo superamento dell'esame
finale  subordinato  alla  presentazione di una dissertazione scritta
(tesi di dottorato) e puo' essere ripetuto una sola volta.
    La  tesi  finale  puo'  essere redatta anche in lingua straniera,
previa autorizzazione del collegio dei docenti.
    Per  comprovati  motivi che non consentano la presentazione della
tesi  nei  tempi  previsti,  il rettore, su proposta del collegio dei
docenti,  puo'  ammettere il candidato all'esame finale, in deroga ai
termini fissati e, in caso di mancata attivazione del corso, anche in
altre sedi.

                              Art. 14.

    La  commissione  per  l'esame finale verra' nominata dal rettore,
sentito  il  collegio dei docenti, e sara' composta da tre docenti di
ruolo qualificati nelle discipline afferenti alle aree scientifiche a
cui si riferisce il corso.
    La  predetta commissione puo' essere integrata da non piu' di due
esperti,  anche  stranieri,  scelti  nell'ambito  degli  enti e delle
istituzioni pubbliche e private di ricerca.

                              Art. 15.

    Per   quanto   non   previsto   nel  presente  bando  valgono  le
disposizioni  legislative  e regolamentari in materia di dottorato di
ricerca.
      Torino, 18 febbraio 2000
Il rettore