IL RETTORE Visti gli articoli 68 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 relativi alla istituzione dei dottorati di ricerca; Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, art. 4; Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 "Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca", emanato con decreto rettorale n. 706/OC del 7 settembre 1999; Vista la relazione del nucleo di valutazione interna; Vista la relazione della commissione ricerca scientifica del senato accademico; Vista la delibera del senato accademico nell'adunanza dell'11 ottobre 1999; Considerato ogni opportuno elemento; Decreta: Art. 1. E' istituito il XV ciclo dei corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Universita' degli studi di Torino. E' indetto il concorso pubblico, per esami, ai fini dell'ammissione al corso di dottorato di ricerca di seguito riportato: Lettere e filosofia Italianistica Sede proponente: Dipartimento di scienze letterarie e filologiche. Durata: tre anni. Posti: 6. Borse: 3. Art. 2. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione al dottorato di ricerca, senza limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro che sono in possesso di diploma di laurea ovvero di titolo equipollente conseguito presso universita' straniere. I candidati in possesso di titolo accademico straniero, che non sia gia' stato dichiarato equipollente ad una laurea italiana, dovranno, ai soli fini dell'ammissione al dottorato al quale intendono concorrere, fare esplicita richiesta di dichiarazione di equipollenza nella domanda di partecipazione al concorso corredandola dei documenti, tradotti e legalizzati dalle ambasciate competenti secondo le norme vigenti, utili a consentire al collegio dei docenti le dichiarazioni di equipollenza in parola. E' consentita la partecipazione, con riserva, agli esami di ammissione, anche a coloro che conseguiranno il diploma di laurea prima dell'inizio ufficiale dei corsi. Art. 3. La domanda di ammissione, redatta secondo lo schema allegato al presente bando, compilata in tutte le sue parti, dovra' essere indirizzata al magnifico rettore dell'Universita' degli studi di Torino, via Verdi, 8 - 10124 Torino entro, e non oltre, il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Per il rispetto del predetto termine fara' fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante la raccomandata. Nella domanda di ammissione il candidato dichiarera' con chiarezza (a macchina o in stampatello), sotto la propria responsabilita': le proprie generalita', la data ed il luogo di nascita, la residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso, specificando il codice di avviamento postale e, se possibile, il numero telefonico. (Per quanto riguarda i cittadini stranieri segnalare, possibilmente, un recapito italiano o l'indicazione della propria ambasciata in Italia, eletti quale proprio domicilio); l'esatta denominazione del concorso di dottorato di ricerca a cui si intende partecipare; la propria cittadinanza; la laurea posseduta o che conseguira', nonche' la data e l'universita' presso cui e' stata o verra' conseguita, ovvero il titolo equipollente conseguito presso una Universita' straniera, nonche' la data del decreto rettorale con il quale e' stata dichiarata l'equipollenza stessa; di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato di ricerca secondo le modalita' fissate dal collegio dei docenti; di indicare le lingue straniere conosciute; di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito. L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita' in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpe dell'amministrazione stessa. Art. 4. L'esame di ammissione consiste in due prove, una scritta ed una orale, intese ad accertare la preparazione e le attitudini alla ricerca scientifica del candidato. E' compresa nella prova orale anche una verifica della conoscenza della o delle lingue straniere indicate dal candidato. Art. 5. Le prove di esame si svolgeranno presso l'Universita' degli studi di Torino. Il diario della prova scritta, con l'indicazione del luogo, del giorno, del mese e dell'ora sara' comunicato agli interessati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, inviata almeno quindici giorni prima della data prevista. La convocazione per la prova orale avverra' ugualmente a mezzo raccomandata che verra' inviata, a coloro che avranno superato la prova scritta, almeno venti giorni prima della data fissata per la prova, ovvero a mezzo di comunicazione in sede concorsuale da parte della commissione giudicatrice. Prima che abbia inizio la prova scritta, la commissione puo' chiedere ai partecipanti la eventuale rinuncia dei termini di venti giorni tra le due prove del concorso. La predetta rinuncia sottoscritta dai candidati fara' parte integrante del verbale concorsuale. Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: 1) tessera postale; 2) porto d'armi; 3) passaporto; 4) carta d'identita'; 5) patente di guida. Art. 6. La commissione giudicatrice del concorso per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca sara' nominata dal rettore, sentito il collegio dei docenti. Essa sara' composta da tre docenti di ruolo, cui possono essere aggiunti non piu' di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti o delle istituzioni pubbliche e private di ricerca. Art. 7. Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone di sessanta punti per ognuna delle prove. E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova scritta con una votazione non inferiore a 40/60. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 40/60. Espletate le prove di concorso la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove. Art. 8. I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per il dottorato di ricerca. In caso di rinuncia degli aventi diritto, subentreranno altrettanti candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria. Nel caso in cui, successivamente all'espletamento del concorso, siano attivate borse di studio aggiuntive, finanziate dalle Universita' consorziate, dai dipartimenti o da altri enti, si potra' far ricorso alla graduatoria. I candidati idonei, se titolari di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono essere ammessi al corso di dottorato di ricerca in sovrannumero nel limite della meta' dei posti istituiti con arrotondamento all'unita' per eccesso. Possono, altresi', essere ammessi in sovrannumero, nel limite di cui al comma precedente, i cittadini stranieri idonei, se titolari di borse di studio a qualsiasi titolo conferite. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato. Art. 9. I candidati risultati vincitori dovranno presentare o far pervenire alla sezione formazione superiore e sostegno alla formazione via Bogino, 9 - 10123 Torino, entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, la sottoelencata documentazione in carta libera: 1) diploma originale di scuola secondaria o titolo straniero equivalente; 2) certificato di equipollenza per i cittadini stranieri; 3) due fotografie, formato tessera, uguali fra loro; 4) fotocopia del documento di identita' debitamente firmata; 5) certificato di laurea con votazione o autocertificazione; 6) domanda di iscrizione al dottorato; 7) dichiarazione di non contemporanea iscrizione a scuole di specializzazione ovvero perfezionamento; 8) dichiarazione del coordinatore del corso da cui risulti l'inizio dell'attivita'. La predetta documentazione e' soggetta ad integrazione nel caso di godimento della borsa di studio secondo quanto disposto all'art. 11. Art. 10. Gli atti e i documenti redatti in lingua straniera devono essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero e devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso. Art. 11. Ai dottorandi con reddito annuo personale complessivo non superiore ai 15.000.000 di lire, secondo il numero di borse di studio messe a concorso, e' conferita, ai sensi della normativa vigente e secondo l'ordine della graduatoria, una borsa di studio per la frequenza al corso di dottorato di ricerca. A parita' di merito prevale la valutazione sulla situazione economica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1997. L'importo annuale della borsa di studio e' pari a L. 20.450.000 assoggettabile al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata. La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso, ferme restando le condizioni di reddito di cui al comma precedente. La cadenza di pagamento della borsa di studio e' posticipato con cadenza non superiore al bimestre. La decorrenza della borsa stessa e' non anteriore al 1o gennaio 2000. L'importo della borsa di studio e' aumentato per eventuali periodi di attivita' all'estero nella misura del 50% per un periodo complessivo che non superi l'esatta meta' della durata del corso. E' prevista la sospensione del corso nei casi di maternita' e di servizio militare e civile; nel caso di grave e documentata malattia se la sospensione e' di durata superiore a trenta giorni, non puo' essere erogata la borsa di studio per i bimestri interessati. Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse di studio. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato di ricerca, anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una seconda volta. Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca e' collocato, a domanda, fino dall'inizio e per tutta la durata del corso, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegno ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni di reddito richieste. Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e previdenza. Art. 12. Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca hanno l'obbligo di frequenza e svolgimento di tutte le attivita' di studio e di ricerca nell'ambito della struttura universitaria secondo le modalita' previste dal collegio dei docenti. E' consentita, previa autorizzazione del collegio dei docenti, una limitata attivita' didattica sussidiaria e integrativa che non deve in ogni caso compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca prevista per i dottorandi. Alla fine di ciascun anno, gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca hanno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione sull'attivita' e la ricerca svolte al collegio dei docenti che ne curera' la conservazione e che, previa valutazione dell'assiduita' e dell'operosita' dimostrate proporra' al rettore il proseguimento del dottorato di ricerca ovvero l'esclusione. Art. 13. Il titolo di dottore di ricerca, rilasciato dal rettore dell'Universita' degli studi di Torino, si consegue alla conclusione del corso di dottorato di ricerca previo superamento dell'esame finale subordinato alla presentazione di una dissertazione scritta (tesi di dottorato) e puo' essere ripetuto una sola volta. La tesi finale puo' essere redatta anche in lingua straniera, previa autorizzazione del collegio dei docenti. Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della tesi nei tempi previsti, il rettore, su proposta del collegio dei docenti, puo' ammettere il candidato all'esame finale, in deroga ai termini fissati e, in caso di mancata attivazione del corso, anche in altre sedi. Art. 14. La commissione per l'esame finale verra' nominata dal rettore, sentito il collegio dei docenti, e sara' composta da tre docenti di ruolo qualificati nelle discipline afferenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il corso. La predetta commissione puo' essere integrata da non piu' di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle istituzioni pubbliche e private di ricerca. Art. 15. Per quanto non previsto nel presente bando valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di dottorato di ricerca. Torino, 18 febbraio 2000 Il rettore