IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 950, sull'ordinamento delle scuole militari, e successive modificazioni; Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione delle firme e successive modificazioni; Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare; Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul servizio militare di leva e successive modificazioni; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dalla imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; Visto il decreto interministeriale 12 luglio 1995, concernente adeguamento della retta a carico delle famiglie degli allievi delle scuole militari dell'Esercito; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e successive modificazioni; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere a), d) ed h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente il regolamento recante lo statuto degli studenti della scuola secondaria; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sopracitata, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative; Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile, la quale, tra l'altro, demanda ad un decreto ministeriale la definizione annuale delle aliquote, dei ruoli, dei corpi, delle categorie, delle specialita' e delle specializzazioni di ciascuna Forza armata in cui ha luogo il reclutamento di personale femminile; Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 2000, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, che non prevede per l'anno 2000 partecipazione di personale femminile ai concorsi per l'ammissione di allievi alle scuole militari dell'Esercito; Ravvisata l'opportunita' di prevedere l'effettuazione di una prova di preliminare di cultura generale cui sottoporre i concorrenti al concorso per l'ammissione ai licei annessi alle scuole militari dell'Esercito per l'anno scolastico 2000-2001 indetto con il presente decreto; Ritenuto che l'ammissione alle successive prove concorsuali di concorrenti in misura pari a sei volte quello dei posti a concorso per ciascun ordine di studi offra adeguata garanzia di selezione; Decreta: Art. 1. Posti a concorso 1. Per l'anno scolastico 2000-2001 e' indetto un concorso, per esami, per l'ammissione di centocinquanta giovani ai licei annessi alle scuole militari dell'Esercito, con la seguente ripartizione di posti per sede ed ordine di studi: Scuola militare "Nunziatella" di Napoli: 1o liceo classico: posti 36; 3o liceo scientifico: posti 54. 2a Scuola militare dell'Esercito di Milano: 1o liceo classico: posti 20; 3o liceo scientifico: posti 40. 2. Dei posti messi a concorso per ciascun ordine di studi il 50% e' riservato ai candidati idonei al termine delle prove concorsuali che siano orfani di guerra (o equiparati) e agli orfani dei dipendenti civili e militari dello Stato deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per causa di servizio. 3. I posti riservati di cui al precedente comma 2 eventualmente non ricoperti per mancanza di concorrenti idonei appartenenti alle suindicate categorie di riservatari saranno devoluti agli altri concorrenti idonei.