IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni; Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito e successive modificazioni; Vista la legge 13 dicembre 1966, n. 1111, recante norme concernenti gli ufficiali medici in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di pubblica sicurezza; Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione delle firme e successive modificazioni; Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare; Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni; Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 912, concernente gli obblighi di servizio per gli ufficiali in servizio permanente del servizio sanitario dell'Esercito e dei Corpi sanitari della Marina e dell'Aeronautica; Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali; Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Esercito; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dalla imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzioni presso le amministrazioni pubbliche; Vista la legge 1o febbraio 1989, n. 53, concernente modifiche sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vice brigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato e al Corpo degli agenti di custodia ed al Corpo forestale dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea della facolta' di ingegneria e successive modificazioni; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme sulla cittadinanza; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante norme in materia di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'amministrazione della difesa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente la riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere a), b) e h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative; Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali dell'Esercito, emanato in applicazione all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490; Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente disposizioni in materia di imposta di bollo; Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1999, concernente il nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare; Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile, la quale dispone, tra l'altro, che il reclutamento del personale femminile nei ruoli delle Forze armate deve aver luogo a partire dall'anno 2000; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica 3 novembre 1999, n. 509, concernente norme in materia di autonomia didattica degli atenei; Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza; Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 2000, concernente, tra l'altro, la definizione dei ruoli dell'Esercito nei quali avverra' nell'anno 2000 il reclutamento di personale femminile e delle aliquote percentuali massime di detto personale che potra' essere immesso nei ruoli normali di ciascun corpo; Considerato che per dare immediata attuazione alle disposizioni della sopracitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'art. 1, comma 5, della legge medesima, che dovra' definire i requisiti di idoneita' fisio-psico-attitudinali richiesti al personale femminile che partecipi ai concorsi di reclutamento nei ruoli delle Forze armate e le relative modalita' di accertamento, occorre consentire che detto personale possa presentare domanda di partecipazione, con riserva, ai concorsi indetti con il presente decreto nei medesimi termini previsti per i concorrenti di sesso maschile; Ravvisata, pertanto, l'esigenza di emanare successive disposizioni integrative concernenti il personale femminile che abbia prodotto domanda di partecipazione ai concorsi, per gli aspetti che verranno disciplinati dal decreto ministeriale previsto dall'art. 1, comma 5, della piu' volte citata legge 20 ottobre 1999, n. 380, con riserva di disporre la revoca del presente decreto, nella parte relativa alla partecipazione del personale femminile, qualora la data di emanazione del medesimo risultasse incompatibile con quelle di svolgimento delle fasi delle procedure concorsuali; Ravvisata l'opportunita' di prevedere, ai sensi dell'art. 7 del sopracitato decreto ministeriale 21 dicembre 1998, una prova di preselezione cui sottoporre i concorrenti, con riserva di disporre che detta prova non abbia luogo, per motivi di economicita' e di speditezza dell'azione amministrativa, qualora il numero delle domande presentate per uno o piu' dei concorsi indetti con il presente decreto venisse ritenuto compatibile con le esigenze di selezione della Forza armata e con i termini di conclusione della relativa procedura concorsuale; Ritenuto che, qualora abbia luogo detta prova, l'ammissione alle successive prove scritte di concorrenti in misura non superiore a dieci volte quello dei posti previsti in ciascun concorso offra adeguata garanzia di selezione; Considerato che, al fine di soddisfare la prioritaria esigenza della Forza armata di disporre di ufficiali da impiegare, dopo la nomina in servizio permanente, in particolari ed emergenti settori di attivita' che richiedono elevata professionalita', e' necessario prevedere che ai concorsi indetti con il presente decreto vengano ammessi a partecipare solo concorrenti in possesso di specifici diplomi di laurea e di specializzazione, tra quelli previsti dall'art. 17 del sopracitato decreto ministeriale 21 dicembre 1998; Decreta: Art. 1. Posti a concorso 1. Sono indetti per l'anno 2000 i sottonotati concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di tenenti in servizio permanente effettivo dei ruoli normali dell'Esercito: a) concorso, per titoli ed esami, per la nomina di nove tenenti del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito, cosi' ripartiti: sei per i laureati in economia e commercio o lauree equipollenti; tre per i laureati in scienze politiche o lauree equipollenti. Qualora uno o piu' dei posti previsti per i laureati in economia e commercio non venissero ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei, i medesimi potranno essere portati in aumento, secondo l'ordine della graduatoria generale di merito, a quelli per i laureati in scienze politiche, e viceversa; b) concorso, per titoli ed esami, per la nomina di dieci tenenti del Corpo sanitario dell'Esercito, cosi' ripartiti: tre per i laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione di medico chirurgo e specializzati in ostetricia e ginecologia; tre per i laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione di medico chirurgo e specializzati in radiodiagnostica; tre per i laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione di medico chirurgo e specializzati in anestesia e rianimazione. Qualora uno o piu' dei posti di cui sopra non venissero ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei in possesso delle specializzazioni previste, i medesimi potranno essere portati in aumento, secondo l'ordine della graduatoria generale di merito, a quelli disponibili per i concorrenti in possesso delle altre specializzazioni previste; uno per i laureati in medicina veterinaria ed abilitati all'esercizio della professione di medico veterinario; c) concorso, per titoli ed esami, per la nomina di sedici tenenti del Corpo degli ingegneri dell'Esercito, cosi' ripartiti: cinque per i laureati in ingegneria edile; tre per i laureati in ingegneria elettronica; due per i laureati in ingegneria dei materiali; quattro per i laureati in ingegneria informatica; due per i laureati in informatica. I posti eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei dai laureati in ingegneria elettronica potranno essere portati in aumento, secondo l'ordine della graduatoria generale di merito, a quelli disponibili per i laureati in ingegneria informatica e/o in informatica, e viceversa. Parimenti, i posti eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei dai laureati in ingegneria edile potranno essere portati in aumento, secondo l'ordine della graduatoria generale di merito, a quelli disponibili per i laureati in ingegneria dei materiali, e viceversa. I posti che, nonostante l'applicazione delle disposizioni precedenti, dovessero risultare ancora non ricoperti saranno devoluti ai concorrenti idonei, indipendentemente dal diploma di laurea posseduto secondo l'ordine della graduatoria generale di merito del concorso di cui al successivo art. 14. 2. Ai concorsi di cui al precedente comma 1 possono partecipare concorrenti sia di sesso maschile che di sesso femminile. 3. I concorrenti di sesso femminile, tuttavia, sono ammessi a presentare domanda di partecipazione al concorso con riserva di emanazione del decreto ministeriale previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, citata nelle premesse. 4. Qualora il decreto ministeriale indicato nel precedente comma 3 non fosse emanato in tempi compatibili con le date di svolgimento delle varie fasi della procedura concorsuale nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 21 aprile 2000 verra' pubblicato il decreto di revoca del presente decreto, limitatamente alla partecipazione al concorso del personale femminile. Detta pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. Nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 21 aprile 2000 tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una data successiva. 5. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1 il numero dei posti potra' subire modificazioni, fino alla data di approvazione della relativa graduatoria di merito, qualora fosse necessario soddisfare esigenze della Forza armata connesse alla consistenza del ruolo normale del rispettivo corpo. 6. I concorrenti risultati vincitori dei concorsi frequenteranno, dopo la nomina, un corso applicativo della durata e con le modalita' che saranno definite dallo stato maggiore dell'Esercito.