IL DIRETTORE GENERALE
                      per il personale militare

    Vista  la  legge  10  aprile  1954,  n. 113,  sullo  stato  degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive
modificazioni;
    Vista  la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli
ufficiali dell'Esercito e successive modificazioni;
    Vista   la   legge   13 dicembre  1966,  n. 1111,  recante  norme
concernenti    gli    ufficiali   medici   in   servizio   permanente
dell'Esercito,  della  Marina,  dell'Aeronautica  e  del  Corpo della
Guardia di pubblica sicurezza;
    Vista  la  legge  4 gennaio  1968,  n. 15,  recante  norme  sulla
documentazione    amministrativa    e    sulla    legalizzazione   ed
autenticazione delle firme e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  11 luglio  1978,  n. 382,  concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
    Vista   la   legge   20 settembre   1980,   n. 574,   concernente
unificazione  e  riordinamento  dei  ruoli  normali,  speciali  e  di
complemento   degli   ufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
    Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 912, concernente gli obblighi
di  servizio  per  gli  ufficiali in servizio permanente del servizio
sanitario   dell'Esercito   e  dei  Corpi  sanitari  della  Marina  e
dell'Aeronautica;
    Vista  la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi  al  sostegno  dell'occupazione  mediante  copertura dei posti
disponibili  nelle  amministrazioni  statali,  anche  ad  ordinamento
autonomo, e negli enti locali;
    Vista   la   legge   13 dicembre   1986,  n. 874,  recante  norme
concernenti  i  limiti  di  altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
22 luglio  1987,  n. 411,  con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti  di  altezza  per  l'ammissione  ai  concorsi per la nomina ad
ufficiale dell'Esercito;
    Vista  la  legge  23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dalla  imposta  di  bollo  per le domande di concorso e di assunzioni
presso le amministrazioni pubbliche;
    Vista  la  legge  1o febbraio  1989, n. 53, concernente modifiche
sullo  stato  giuridico  e  sull'avanzamento dei vice brigadieri, dei
graduati  e  militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della  Guardia di finanza, nonche' disposizioni relative alla Polizia
di  Stato  e  al Corpo degli agenti di custodia ed al Corpo forestale
dello Stato;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989,
concernente  modificazioni  all'ordinamento  didattico  universitario
relativamente  ai  corsi  di  laurea  della  facolta' di ingegneria e
successive modificazioni;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
    Vista legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme sulla
cittadinanza;
    Visto  il  decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, recante
norme  in  materia  di  razionalizzazione  dell'organizzazione  delle
amministrazioni  pubbliche e revisione della disciplina in materia di
pubblico impiego e successive modificazioni e integrazioni;
    Visto   il   decreto   ministeriale  16 settembre  1993,  n. 603,
concernente  il  regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli  2  e  4  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241, nell'ambito
dell'amministrazione della difesa;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  il  regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle  persone  e  di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni e integrazioni;
    Vista  la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni
del  Ministro  della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze
armate e dell'Amministrazione della difesa;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e controllo e successive modificazioni;
    Visto   il   decreto   legislativo   28 novembre   1997,  n. 464,
concernente  la  riforma  strutturale  delle  Forze  armate,  a norma
dell'art.  1,  comma  1, lettere a), b) e h), della legge 28 dicembre
1995, n. 549;
    Visto   il   decreto   legislativo   30 dicembre   1997,  n. 490,
concernente  il  riordino  del  reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali;
    Vista  la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403,  concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
    Visto  il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra
l'altro,  requisiti  di partecipazione, titoli di studio, tipologia e
modalita'  di  svolgimento  dei concorsi e delle prove d'esame per il
reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali dell'Esercito, emanato
in   applicazione  all'art.  3,  comma  2,  del  decreto  legislativo
30 dicembre 1997, n. 490;
    Vista  la legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente disposizioni
in materia di imposta di bollo;
    Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1999, concernente il nuovo
elenco  delle  imperfezioni  e delle infermita' che sono causa di non
idoneita' al servizio militare;
    Vista  la  legge  20 ottobre  1999, n. 380, concernente delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile,
la  quale  dispone,  tra  l'altro,  che il reclutamento del personale
femminile  nei  ruoli  delle  Forze  armate deve aver luogo a partire
dall'anno 2000;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica  3 novembre 1999, n. 509, concernente norme in materia di
autonomia didattica degli atenei;
    Visto  il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni  in  materia  di  reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della Guardia di finanza;
    Visto  il  decreto ministeriale 9 febbraio 2000, concernente, tra
l'altro,  la  definizione  dei ruoli dell'Esercito nei quali avverra'
nell'anno  2000  il  reclutamento  di  personale  femminile  e  delle
aliquote  percentuali  massime  di  detto personale che potra' essere
immesso nei ruoli normali di ciascun corpo;
    Considerato  che  per dare immediata attuazione alle disposizioni
della   sopracitata   legge   20 ottobre   1999,  n. 380,  in  attesa
dell'emanazione  del decreto ministeriale previsto dall'art. 1, comma
5, della legge medesima, che dovra' definire i requisiti di idoneita'
fisio-psico-attitudinali   richiesti   al   personale  femminile  che
partecipi  ai concorsi di reclutamento nei ruoli delle Forze armate e
le  relative  modalita' di accertamento, occorre consentire che detto
personale possa presentare domanda di partecipazione, con riserva, ai
concorsi  indetti  con  il  presente  decreto  nei  medesimi  termini
previsti per i concorrenti di sesso maschile;
    Ravvisata,    pertanto,    l'esigenza   di   emanare   successive
disposizioni integrative concernenti il personale femminile che abbia
prodotto  domanda  di partecipazione ai concorsi, per gli aspetti che
verranno  disciplinati dal decreto ministeriale previsto dall'art. 1,
comma 5,  della  piu' volte citata legge 20 ottobre 1999, n. 380, con
riserva  di  disporre  la  revoca  del  presente decreto, nella parte
relativa alla partecipazione del personale femminile, qualora la data
di  emanazione  del  medesimo  risultasse incompatibile con quelle di
svolgimento delle fasi delle procedure concorsuali;
    Ravvisata  l'opportunita'  di prevedere, ai sensi dell'art. 7 del
sopracitato  decreto  ministeriale  21 dicembre  1998,  una  prova di
preselezione  cui  sottoporre  i concorrenti, con riserva di disporre
che  detta  prova  non  abbia  luogo, per motivi di economicita' e di
speditezza   dell'azione  amministrativa,  qualora  il  numero  delle
domande  presentate  per  uno  o  piu'  dei  concorsi  indetti con il
presente  decreto  venisse  ritenuto  compatibile  con le esigenze di
selezione  della  Forza  armata  e con i termini di conclusione della
relativa procedura concorsuale;
    Ritenuto  che, qualora abbia luogo detta prova, l'ammissione alle
successive  prove  scritte  di  concorrenti in misura non superiore a
dieci  volte  quello  dei  posti  previsti  in ciascun concorso offra
adeguata garanzia di selezione;
    Considerato  che,  al  fine di soddisfare la prioritaria esigenza
della  Forza  armata  di  disporre di ufficiali da impiegare, dopo la
nomina in servizio permanente, in particolari ed emergenti settori di
attivita'  che  richiedono  elevata  professionalita',  e' necessario
prevedere  che  ai  concorsi  indetti con il presente decreto vengano
ammessi  a  partecipare  solo  concorrenti  in  possesso di specifici
diplomi   di  laurea  e  di  specializzazione,  tra  quelli  previsti
dall'art. 17 del sopracitato decreto ministeriale 21 dicembre 1998;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1.  Sono  indetti  per  l'anno  2000  i sottonotati concorsi, per
titoli  ed  esami,  per  la  nomina di tenenti in servizio permanente
effettivo dei ruoli normali dell'Esercito:
      a) concorso, per titoli ed esami, per la nomina di nove tenenti
del  Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito, cosi'
ripartiti:
        sei   per  i  laureati  in  economia  e  commercio  o  lauree
equipollenti;
        tre   per   i   laureati   in   scienze  politiche  o  lauree
equipollenti.
    Qualora  uno o piu' dei posti previsti per i laureati in economia
e  commercio non venissero ricoperti per insufficienza di concorrenti
idonei,  i  medesimi  potranno  essere  portati  in  aumento, secondo
l'ordine  della  graduatoria  generale  di  merito,  a  quelli  per i
laureati in scienze politiche, e viceversa;
      b) concorso,  per  titoli  ed  esami,  per  la  nomina di dieci
tenenti del Corpo sanitario dell'Esercito, cosi' ripartiti:
        tre  per  i  laureati  in  medicina  e  chirurgia,  abilitati
all'esercizio della professione di medico chirurgo e specializzati in
ostetricia e ginecologia;
        tre  per  i  laureati  in  medicina  e  chirurgia,  abilitati
all'esercizio della professione di medico chirurgo e specializzati in
radiodiagnostica;
        tre  per  i  laureati  in  medicina  e  chirurgia,  abilitati
all'esercizio della professione di medico chirurgo e specializzati in
anestesia e rianimazione.
    Qualora uno o piu' dei posti di cui sopra non venissero ricoperti
per   insufficienza   di   concorrenti   idonei   in  possesso  delle
specializzazioni  previste,  i  medesimi  potranno  essere portati in
aumento,  secondo  l'ordine  della  graduatoria generale di merito, a
quelli   disponibili  per  i  concorrenti  in  possesso  delle  altre
specializzazioni previste;
        uno  per  i  laureati  in  medicina  veterinaria ed abilitati
all'esercizio della professione di medico veterinario;
      c) concorso,  per  titoli  ed  esami,  per  la nomina di sedici
tenenti del Corpo degli ingegneri dell'Esercito, cosi' ripartiti:
        cinque per i laureati in ingegneria edile;
        tre per i laureati in ingegneria elettronica;
        due per i laureati in ingegneria dei materiali;
        quattro per i laureati in ingegneria informatica;
        due per i laureati in informatica.
    I   posti   eventualmente  non  ricoperti  per  insufficienza  di
concorrenti  idonei  dai  laureati in ingegneria elettronica potranno
essere   portati  in  aumento,  secondo  l'ordine  della  graduatoria
generale di merito, a quelli disponibili per i laureati in ingegneria
informatica  e/o  in  informatica,  e  viceversa.  Parimenti, i posti
eventualmente  non  ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei
dai  laureati in ingegneria edile potranno essere portati in aumento,
secondo  l'ordine  della  graduatoria  generale  di  merito, a quelli
disponibili per i laureati in ingegneria dei materiali, e viceversa.
    I   posti   che,  nonostante  l'applicazione  delle  disposizioni
precedenti, dovessero risultare ancora non ricoperti saranno devoluti
ai  concorrenti  idonei,  indipendentemente  dal  diploma  di  laurea
posseduto  secondo  l'ordine della graduatoria generale di merito del
concorso di cui al successivo art. 14.
    2.  Ai  concorsi di cui al precedente comma 1 possono partecipare
concorrenti sia di sesso maschile che di sesso femminile.
    3.  I  concorrenti  di  sesso femminile, tuttavia, sono ammessi a
presentare  domanda  di  partecipazione  al  concorso  con riserva di
emanazione  del  decreto  ministeriale previsto dall'art. 1, comma 5,
della legge 20 ottobre 1999, n. 380, citata nelle premesse.
    4.  Qualora  il  decreto  ministeriale  indicato  nel  precedente
comma 3  non  fosse  emanato  in  tempi  compatibili  con  le date di
svolgimento  delle  varie  fasi  della  procedura  concorsuale  nella
Gazzetta  Ufficiale  -  4a serie speciale - del 21 aprile 2000 verra'
pubblicato  il  decreto di revoca del presente decreto, limitatamente
alla  partecipazione  al  concorso  del  personale  femminile.  Detta
pubblicazione  avra'  valore  di  notifica  a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti.
    Nella  stessa  Gazzetta  Ufficiale  -  4a  serie  speciale  - del
21 aprile  2000 tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una data
successiva.
    5.  In  ciascuno  dei  concorsi  di  cui al precedente comma 1 il
numero  dei  posti  potra'  subire  modificazioni,  fino alla data di
approvazione  della  relativa  graduatoria  di  merito, qualora fosse
necessario  soddisfare  esigenze  della  Forza  armata  connesse alla
consistenza del ruolo normale del rispettivo corpo.
    6. I concorrenti risultati vincitori dei concorsi frequenteranno,
dopo  la nomina, un corso applicativo della durata e con le modalita'
che saranno definite dallo stato maggiore dell'Esercito.