IL RETTORE

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modifiche:
    Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
    Vista  la  legge  22  aprile  1987,  n. 158,  di  conversione del
decreto- legge 2 marzo 1987, n. 57;
    Vista  la  legge  9  maggio  1989,  n. 168,  di  istituzione  del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
    Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1994,
n. 174,  concernente  il  regolamento  recante norme sull'accesso dei
cittadini  degli  Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche;
    Visto  lo  statuto  dell'Universita' di Pisa, emanato con decreto
rettorale 30 settembre 1994, n. 1196, e successive modifiche;
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e
6 maggio  1994 e il decreto ministeriale 23 giugno 1997 e 26 febbraio
1999    di    individuazione    e    rideterminazione   dei   settori
scientificodisciplinari degli insegnamenti universitari;
    Viste  le  leggi  15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127,
cosi'  come  modificate  dalla  legge  16  giugno 1998, n. 191, e dal
decreto Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403;
    Vista  la  legge  3  luglio  1998,  n. 210,  recante norme per il
reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998,
n. 390, recante norme sulle modalita' di espletamento delle procedure
per  il  reclutamento  dei  professori  universitari  di  ruolo e dei
ricercatori;
    Vista la disponibilita' finanziaria dell'Universita' di Pisa;
    Vista  la  delibera del 15 marzo 2000 con la quale la facolta' di
economia ha chiesto il reclutamento di professori ordinari;
    Vista  la  delibera  in data 16 marzo 1999 con la quale il senato
accademico di questo Ateneo ha individuato le affinita' tra i settori
scientifico-disciplinari;
    Vista legge 19 ottobre 1999, n. 370;
    Vista  la  delibera  in data 28 marzo 2000 con la quale il senato
accademico  di  questo  Ateneo ha approvato l'assegnazione ai settori
scientifico-disciplinari   deliberata  dalla  competente  facolta'  e
autorizzato le valutazioni comparative:

                              Decreta:

                               Art. 1.

                Oggetto della valutazione comparativa

    L'Universita'  di Pisa (di seguito denominata Universita') indice
ai  sensi  della  legge 3 luglio 1998, n. 210, e secondo le norme del
regolamento  emanato  con  decreto del Presidente della Repubblica 19
ottobre 1998, n. 390, una procedura di valutazione comparativa per il
reclutamento  di  professori ordinari, un posto presso la facolta' di
economia,   settore   scientifico-disciplinare   S01A  -  Statistica,
indicati nel bando O.00.06.
    Per   l'elenco  delle  discipline  afferenti  a  ciascun  settore
scientifico-disciplinare   si   rinvia  al  decreto  ministeriale  26
febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 15 marzo
1999 come rettificato dal decreto ministeriale 4 maggio 1999.
    Al presente bando si fara' riferimento con la sigla O.00.06.
    Per  ogni  procedura  la  commissione  giudicatrice indichera' al
massimo  tre  idonei,  secondo  quanto previsto dall'art. 5, comma 2,
della legge n. 210/1998.
    La  tipologia  di  impegno  scientifico  e didattico richiesta ai
professori reclutati e' la seguente:
      n. 1 - Settore scientifico-disciplinare - S01A
    Impegno didattico scientifico: si richiede un impegno scientifico
congruente alle finalita' formative della facolta'. Il candidato deve
esibire   una   produzione  scientifica  ben  diversificata  riguardo
all'impiego  di  metodi  e  modelli statistici per l'analisi dei dati
economici  e  socio-economici, con particolare riferimento ad aree di
ricerca  quali l'analisi delle serie temporali, i modelli stocastici,
la   statistica   computazionale   e   le   tecniche  di  simulazione
nell'inferenza  statistica. Il candidato deve esibire una consolidata
esperienza   didattica   maturata   su  insegnamenti  fondamentali  e
caratterizzanti  della  statistica  tale da assicurare il suo impegno
nell'insegnamento  della  statistica  a  tutti  i  livelli  di studio
previsti  dalla  facolta'.  A  tale  scopo  saranno  apprezzate anche
pubblicazioni con finalita' didattiche.