IL VICE DIRETTORE GENERALE Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile; Visto il decreto interdirigenziale 29 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 19 del 7 marzo 2000, con il quale sono stati indetti concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di ufficiali in servizio permanente effettivo nei ruoli normali della Marina - anno 2000 e successiva integrazione; Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, recante modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale della Marina; Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non idoneita', che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze di impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici requisiti psico-fisici; Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione generale della Sanita' Militare emanata per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato decreto ministeriale 4 aprile 2000; Vista la direttiva in data 19 aprile 2000 della Direzione generale della Sanita' Militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Considerato che, a scioglimento della riserva di cui all'articolo 3, comma 2, del sopracitato decreto interdirigenziale 29 febbraio 2000, occorre emanare disposizioni integrative del bando, concernenti il personale femminile che abbia prodotto domanda di partecipazione ai concorsi indetti con il medesimo, per gli aspetti disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, dal decreto ministeriale 4 aprile 2000 e dalle direttive della Direzione generale della Sanita' Militare, sopracitati; Visto il decreto dirigenziale 1o marzo 2000, concernente attribuzione di competenze all'Ufficiale generale dell'Aeronautica militare con funzioni di vice Direttore generale della Direzione generale per il personale militare all'adozione, tra l'altro, di taluni atti di gestione amministrativa in materia di personale militare; Decreta: Art. 1. Generalita' Le concorrenti che hanno presentato domanda di partecipazione ai concorsi, per titoli ed esami, per la nomina a sottotenente di vascello in servizio permanente effettivo nei ruoli normali per il Corpo commissariato della Marina, per il Corpo delle capitanerie di porto, per il Corpo sanitario della Marina, per i Corpi tecnici (genio navale e armi navali) e per la nomina di guardiamarina nel ruolo normale per il Corpo delle capitanerie di porto, indetti con decreto interdirigenziale 29 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 19 del 7 marzo 2000, gia' integrato con decreto dirigenziale 17 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale - n. 32 del 21 aprile 2000, e che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso cui abbiano chiesto di partecipare, riceveranno lettera o telegramma di convocazione riportante rispettivamente la sede e il giorno di presentazione per essere sottoposte, qualora risultate idonee alle prove scritte, agli accertamenti sanitari ed all'accertamento psico-attitudinale di cui agli articoli 8 e 9 del bando di concorso, con le modalita' indicate negli articoli successivi del presente decreto. Le concorrenti all'atto della presentazione devono produrre i documenti indicati nell'art. 11, comma 1, del bando.