IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
    Visto  il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 24
settembre 1981;
    Visto il D.I 20 maggio 1983, in particolare l'art. 6;
    Visto il D.I. 27 luglio 1988, n. 534;
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989,
n. 116;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990,
n. 319;
    Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 405;
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
    Visto il Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, in particolare gli artt. 7, 8 e 61;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487  e  il  successivo  aggiornamento  effettuato  con decreto del
Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693;
    Vista  la legge 23 dicembre 1996, n. 662, in particolare l'art. 1
- comma 52;
    Vista la legge 15 maggio 1997,n. 127;
    Visto  il  decreto  rettorale 5 agosto 1999 con il quale e' stato
emanato  il  regolamento  interno  sul reclutamento del personale non
docente;
    Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488;
    Considerato  che  ai  sensi  dell'art. 51 della legge 27 dicembre
1997,  n. 449,  gli  atenei possono decidere il numero e la tipologia
del   personale   da   assumere  nel  rispetto  delle  disponibilita'
finanziarie;
    Verificata la disponibilita' finanziaria;
    Considerato  che  occorre  riservare il 15% dei posti in organico
agli  appartenenti  alle  categorie  di  cui  alla  legge n. 482/1968
relativa  al profilo di assistente di elaborazione dati come previsto
dall'art. 5,  comma  3,  punto  1  del  decreto  del Presidente della
Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni;
    Considerato  che  occorre  riservare  il  20%  dei  posti messi a
concorso  ai  sensi  dell'art. 5,  comma  3,  punto 2 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  487/1994  a favore dei militari in
ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre forze
armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
    Considerato  che  la riserva del 2% dei posti messi a concorso ai
sensi  dell'art. 5. comma 3, punto 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994 che dispone, ai sensi della legge 20 settembre
1980,  n. 574  -  art. 40  -  la  riserva  dei  posti  a favore degli
ufficiali    di    complemento    dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica  che  abbiano  terminato,  senza  demerito, la ferma
biennale risulta inoperante:

                              Dispone:

                               Art. 1.

                          Numero dei posti

    E'  indetto  un  concorso  pubblico, per esami, a cinque posti di
assistente   di   elaborazione   dati  (sesta  qualifica  funzionale)
dell'area funzionale delle strutture di elaborazione dati.