IL DIRETTORE

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
    Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
    Vista  la  legge  2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche e
integrazioni;
    Vista la legge 27 ottobre 1969, n. 754;
    Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1077;
    Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;
    Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
    Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
    Visto  il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 24
settembre  1981,  registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1981,
registro  n. 9 Presidenza, foglio. n. 232, relativo alle declaratorie
delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale
non docente delle Universita';
    Vista la legge 26 dicembre 1981, n. 763;
    Visto  il  decreto  ministeriale  20  maggio  1983, relativo alla
normativa  concorsuale  per il reclutamento del personale non docente
universitario;
    Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;
    Vista  la  legge  24  dicembre  1986,  n.  958, ed in particolare
l'art. 22, comma sesto;
    Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 28 settembre
1987, n. 567, e in particolare l'art. 33;
    Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534;
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
    Vista la legge 27 gennaio 1989, n. 25;
    Vista la legge 21 febbraio 1989, n. 63;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989,
n. 116;
    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990,
n. 319;
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
    Vista  la  legge  10  aprile  1991,  n.  125, che garantisce pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
    Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;
    Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
    Viste  le  circolari  della Presidenza del Consiglio dei Ministri
n. 7 del 5 marzo 1993 e n. 13 del 24 marzo 1993;
    Visto il decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470;
    Visto  il  decreto  legislativo  23  dicembre  1993, n. 546, e in
particolare l'art. 4, comma 6;
    Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
    Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 7
febbraio  1994,  n.  174, "Regolamento recante norme sull'accesso dei
cittadini  degli  stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487;
    Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724;
    Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549;
    Vista  la  nota  del  Ministero  dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica  -  Ufficio  legislativo - n. 2641 del 12
febbraio  1994,  che  conferma  l'applicazione agli Osservatori delle
norme  vigenti  per  le  Universita'  in  materia  concorsuale  e  di
mobilita' del personale;
    Visto  il  CCNL  del  comparto  Universita', sottoscritto in data
21 maggio 1996, nonche' ulteriore CCNL per accordo economico biennale
1996-1997, sottoscritto in data 5 settembre 1996;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996,
n. 693;
    Vista  la  legge  31  dicembre 1996, n. 675, relativa alla tutela
della riservatezza nel trattamento dei dati personali;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
    Vista  la  legge  27  dicembre  1997,  n.  449, ed in particolare
l'art. 51;
    Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
    Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
    Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
    Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28;
    Vista  la  legge  23  dicembre  1999,  n.  488, ed in particolare
l'art. 20, comma 3;
    Vista  la  comunicazione  del  Ministero dell'universita' e della
ricerca   scientifica   n.   629   del   13   marzo  1997  riportante
determinazione della pianta organica dell'Osservatorio astronomico di
Bologna,  disposta  con  decreto  ministeriale n. 158 del 25 febbraio
1997;
    Vista  la  delibera  del  Consiglio  direttivo  dell'Osservatorio
astronomico  di  Bologna  n. 20 del 7 maggio 1997 a configurazione di
organico  d'Ente,  comunicata al Ministero vigilante, per recepimento
d'ufficio, con prot. n. 689 del 15 maggio 1997;
    Vista  la  delibera  del  Consiglio  direttivo  dell'Osservatorio
astronomico  di  Bologna  n.  46  del  18  giugno  1999,  cosi'  come
richiamata  e  confermata al punto 5.1 del verbale della seduta dello
stesso  Consiglio  in  data  23  febbraio  2000,  e quanto ad essa in
preambolo,  disponente  la  configurazione  in organico, per primarie
esigenze  di attivita', di due posti di settima qualifica funzionale,
profilo   di   collaboratore  elaborazione  dati,  area  conforme  di
strutture   elaborazione  dati,  con  contestuale  autorizzazione  ad
attivazione  di  procedura  per  relativa  copertura tramite bando di
concorso a due posti, di cui uno da riservare al personale interno in
possesso dei requisiti di ammissibilita';
    Considerata  la  necessita'  di  ricoprire  i  due  posti vacanti
suddetti  con  sollecitudine,  in  quanto estremamente necessari allo
svolgimento   di   primarie   funzioni  a  supporto  delle  attivita'
istituzionali dell'Ente;
    Accertato  che presso questo Osservatorio non sono presenti altri
dipendenti  cui  sia  applicabile  quanto  previsto  dalle  leggi  21
febbraio 1989, n. 63 e 23 gennaio 1991, n. 21;
    Considerato  che  questo Osservatorio ha adempiuto a procedura di
comunicazione a Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, e a Uffici vigilanti, a fini di copertura
di  posti vacanti in organico, con prot. 30 ottobre 1993, n. 1426, ai
sensi   del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e  in
ottemperanza  delle  circolari  della  Presidenza  del  Consiglio dei
Ministri 5 marzo 1993, n. 7, e 24 marzo 1993, n. 13, con segnalazione
di  non  ammissibilita'  di  procedure di mobilita' per assunzioni di
tecnologi   e  tecnici  specializzati,  date  le  specializzazioni  e
professionalita'     tecnico-scientifiche    richieste    per    fini
istituzionali  di  ricerca,  ai sensi del previgente comma 7, art. 32
del  decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, coordinato con le
modifiche  apportate  dai  decreti legislativi n. 470 del 18 novembre
1993 e n. 546 del 23 dicembre 1993;
    Considerato  che  la  riserva  di cui all'art. 33 del decreto del
Presidente  della Repubblica n. 567/1987 risulta da configurarsi come
operante;
    Considerata  inoltre  l'opportunita' di adottare, secondo criteri
di   buona   amministrazione   e   di  economia,  un'unica  procedura
concorsuale,  per  la  ricopertura  dei  due posti messi a bando, che
tenga conto del posto riservato quale riserva esclusiva e non come da
riversarsi   vincolatamente,   in  mancanza  eventuale  di  candidati
riservatari  idonei,  a ricopertura da parte dei candidati idonei non
riservatari;
    Accertata  la  copertura finanziaria per ilmaggior onere previsto
per l'Ente;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                     Numero dei posti e riserva

    E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti
di collaboratore di elaborazione dati - settima qualifica funzionale,
dell'area  funzionale  delle  strutture  di elaborazione dati, presso
questo  Osservatorio,  di cui uno riservato al personale dello stesso
ruolo  di  servizio  degli  Osservatori  astronomici,  astrofisici  e
vesuviano, e comunque afferente al comparto Universita', appartenente
alla  sesta  qualifica  della  stessa  area funzionale con profilo di
assistente  di  elaborazione  dati,  in  possesso  di  anzianita'  di
servizio di almeno sei anni maturata in tale qualifica.
    Il  posto  riservato  e' da considerarsi come riserva operante in
esclusiva,  per  cui  la modalita' del concorso unico, decisa come da
preambolo  secondo criteri di buona amministrazione e di economia per
l'Ente,  non  comportera'  comunque  vincolo per l'amministrazione di
attingimento  alla graduatoria degli idonei candidati non riservatari
per ricopertura del posto riservatario per il quale eventualmente non
si verifichino idoneita' da parte di candidati riservatari.