IL RETTORE ED IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
    Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
    Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1077;
    Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;
    Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
    Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
24 settembre   1981   relativo  alle  declaratorie  delle  qualifiche
funzionali  e  dei  profili  professionali  del personale non docente
delle Universita';
    Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983;
    Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;
    Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;
    Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958;
    Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 28 settembre
1987, n. 567 ed in particolare l'art. 33;
    Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534;
    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990,
n. 319;
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
    Vista  la  legge  10 aprile  1991,  n. 125  che  garantisce  pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
ed integrazioni;
    Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;
    Visto  il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni;
    Vista la legge 12 ottobre 1993, n. 413 ed in particolare l'art. 3
- primo comma;
    Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;
    Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio  1994,  n. 174 "Regolamento recante norme sull'accesso dei
cittadini  degli  Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche";
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
23 marzo  1995  "Determinazione  dei  compensi  da  corrispondere  ai
componenti  delle  commissioni  esaminatrici  ed al personale addetto
alla   sorveglianza  di  tutti  i  tipi  di  concorso  indetti  dalle
amministrazioni pubbliche";
    Vista  la  legge 17 maggio 1995, n. 186, conversione in legge del
decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89 - ed in particolare gli articoli 1
e 3;
    Vista  la legge 21 giugno 1995, n. 236, conversione in legge, con
modificazioni,  del  decreto-legge  21 aprile  1995,  n. 120,  ed  in
particolare l'art. 2, comma 3;
    Vista    la   legge   28 dicembre   1995,   n. 549   "Misure   di
razionalizzazione della finanza pubblica" ed in particolare l'art. 1,
commi 4 e 31;
    Visto  il provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri
del  4 aprile  1996,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie
generale - Supplemento ordinario n. 93 alla Gazzetta Ufficiale n. 132
del   7 giugno   1996,   con   il   quale  e'  stata  autorizzata  la
sottoscrizione del testo del contratto collettivo nazionale di lavoro
del  comparto  del  personale  delle  Universita'  con  efficacia dal
22 maggio 1996;
    Visto  il provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri
2 agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
Supplemento  ordinario  n. 230  del  10 ottobre 1996, con il quale e'
stata   autorizzata   la   sottoscrizione  del  testo  del  contratto
collettivo  nazionale  di  lavoro  del  comparto  del personale delle
"Universita'" per il biennio economico 1996/1997;
    Vista  la  legge  28 novembre 1996, n. 608, conversione in legge,
con  modificazioni del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, recante
"Disposizioni  urgenti  in  materia  di  lavori socialmente utili, di
interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale";
    Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
    Vista la legge 17 maggio 1997, n. 127;
    Visto il decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468;
    Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
    Vista  la  legge  27 dicembre  1997,  n. 449  ed  in  particolare
l'art. 39, commi 25, 26 e 27 e l'art. 51, commi 4 e 5;
    Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
    Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
    Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
    Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387;
    Vista  la  legge  23 dicembre  1998,  n. 448  ed  in  particolare
l'art. 29, comma 12;
    Vista  la  legge  18  febbraio  1999,  n. 28  ed  in  particolare
l'art. 19;
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
    Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
    Vista  la  legge  23 dicembre  1999,  n. 488  ed  in  particolare
l'art. 20;
    Vista  la  delibera  del  consiglio  di amministrazione di questo
ateneo   del   23 luglio   1997  in  merito  alla  pubblicita'  sulla
composizione   delle   commissioni   esaminatrici   delle   procedure
concorsuali attivate da questa amministrazione;
    Vista  la  delibera  del  consiglio  di amministrazione di questo
ateneo  del  29 aprile  1998  con  la  quale  si  e'  provveduto alla
revisione della pianta organica del personale tecnico-amministrativo;
    Viste  le  delibere  del  consiglio  di amministrazione di questo
ateneo  del  19 maggio  1999,  1o dicembre  1999,  23 dicembre  1999,
2 febbraio 2000, 21 febbraio 2000, 1o marzo 2000 e 28 marzo 2000;
    Vista  la  delibera  del  consiglio  di amministrazione di questo
ateneo  del  1o marzo  2000  sui  criteri  e  le  modalita'  relative
all'espletamento dei concorsi pubblici e riservati attivati da questa
amministrazione per l'area amministrativo-contabile;
    Considerato che, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente
della  Repubblica 28 settembre 1987, n. 567, il 50% dei posti vacanti
e  disponibili  nelle  varie  qualifiche e profili professionali alla
data  del 31 dicembre di ciascun anno, sono coperti mediante concorsi
riservati  al  personale  appartenente  alla qualifica immediatamente
inferiore  della stessa area funzionale, in possesso di un'anzianita'
di  servizio,  maturata  in  tale  qualifica,  di  almeno tre anni se
partecipa a concorsi per posti di sesta qualifica;
    Considerato  che ai sensi della legge n. 68/1999, i posti messi a
concorso  sono  da  riservarsi,  nella  misura  massima  del  50%, ai
beneficiari della legge stessa;
    Accertata la vacanza dei posti da coprire;

                             Decretano:


                               Art. 1.


                          Numero dei posti

    E' indetta una procedura selettiva pubblica unica, per esami, per
la  copertura  di  diciannove  posti della sesta qualifica funzionale
dell'area  funzionale amministrativo-contabile, profilo di assistente
amministrativo, presso questa Universita'.
    Per  quattro  dei  predetti posti di assistente amministrativo e'
prevista la riserva in favore dei beneficiari della legge n. 68/1999;
nel  caso in cui i posti riservati di cui sopra non vengano ricoperti
da candidati riservatari, gli stessi devono intendersi pubblici.
    Per  cinque  dei  predetti  posti di assistente amministrativo e'
prevista la riserva stabilita dall'art. 33 del decreto del Presidente
della  Repubblica  n. 567/1987;  nel caso in cui i posti riservati di
cui sopra non vengano ricoperti da candidati interni riservatari, gli
stessi  devono  considerarsi riservati ai candidati beneficiari della
legge n. 68/1989 di cui al precedente periodo.
    Nell'ipotesi  in  cui  i  posti  riservati  ai  sensi della legge
n. 68/1999 e dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 567/1987  risultino  deserti, gli stessi verranno ricoperti con la
graduatoria dei candidati pubblici.
    Potra' usufruire della riserva di cui all'art. 33 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n. 567/1987  il personale appartenente
alla  quinta  qualifica dell'area funzionale amministrativo-contabile
(operatore  amministrativo),  in servizio presso le universita' e gli
istituti di istruzione universitaria, in possesso di un'anzianita' di
servizio, maturata in tale qualifica, di almeno tre anni.
    L'Amministrazione  garantisce  parita'  e  pari  opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
    I  candidati  vincitori  o  utilmente collocati nella graduatoria
finale   della  presente  selezione  verranno  destinati  a  prestare
servizio  presso  le  sedi  di  Modena  e  Reggio  Emilia  di  questa
Universita'.

                               Art. 2.


                  Requisiti generali di ammissione

    Per   l'ammissione  alla  procedura  selettiva  e'  richiesto  il
possesso dei seguenti requisiti, generali:
      1)   Titolo  di  studio:  diploma  di  istituto  di  istruzione
secondaria  di  secondo  grado di durata quinquennale, ivi compresi i
licei  linguistici  riconosciuti  per  legge, il diploma di maturita'
professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754, i diplomi
di  istituti  magistrali  e  dei  licei artistici integrati dai corsi
annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.
    I  cittadini  stranieri  appartenenti  ad altri Stati dell'Unione
europea   dovranno   essere  in  possesso  di  un  titolo  di  studio
riconosciuto equipollente a quelli di cui al precedente comma in base
ad   accordi   internazionali,   ovvero   con  le  modalita'  di  cui
all'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.
    Ai  sensi  dell'art. 84,  comma  3,  della  legge n. 312/1980, si
prescinde  dal  possesso  del suddetto titolo di studio nei confronti
del personale della quinta qualifica funzionale in servizio da almeno
cinque anni senza demerito.
    Ai  candidati  che  concorrono  per  i  posti  riservati ai sensi
dell'art. 33  del decreto del Presidente della Repubblica n. 567/1987
e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
      a) essere  inquadrato  nella  quinta qualifica funzionale, area
amministrativo-contabile, profilo di operatore amministrativo;
      b) essere in possesso, alla data di scadenza del termine ultimo
per  la  presentazione della domanda di partecipazione alla procedura
selettiva,  di  un'anzianita'  di  servizio  di almeno tre anni nella
quinta qualifica funzionale dell'area amministrativo-contabile;
      c) essere muniti del seguente titolo di studio:
        diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado
di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti
per legge, il diploma di maturita' professionale ai sensi della legge
27 ottobre 1969, n. 754, i diplomi di istituti magistrali e dei licei
artistici   integrati   dai   corsi   annuali  previsti  dalla  legge
11 dicembre 1969, n. 910, ovvero diploma di qualifica professionale o
attestato  di  qualifica  rilasciato ai sensi della legge n. 845/1978
art. 14, inerente alle mansioni specifiche del profilo professionale,
piu' diploma di istruzione secondaria di primo grado.
    La  mancanza  anche  di  uno  solo  dei  requisiti  di  cui sopra
comportera'  l'esclusione  dalla  procedura  selettiva  e,  comunque,
dall'accesso alla qualifica.
      2)   cittadinanza   italiana   (sono  equiparati  ai  cittadini
italiani,  gli  italiani  non  appartenenti alla Repubblica) o di uno
degli Stati membri dell'Unione europea.
      3)  idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta'
di  sottoporre  a  visita  medica  di  controllo  i  vincitori  della
procedura selettiva, in base alla normativa vigente.
    I   cittadini   italiani  soggetti  all'obbligo  di  leva  devono
comprovare  di  essere  in  posizione  regolare nei confronti di tale
obbligo.
    Non  possono  essere  ammessi alla procedura selettiva coloro che
siano  esclusi  dall'elettorato  politico  attivo, nonche' coloro che
siano  stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione  per  persistente  insufficiente  rendimento,  ovvero
siano  stati  dichiarati  decaduti  da  un  impiego statale, ai sensi
dell'art. 127,  primo  comma,  lettera  d),  del  testo  unico  delle
disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli  impiegati civili dello
Stato,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3.
    I   cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea  devono
possedere,   ai   fini   dell'accesso   ai   posti   della   pubblica
amministrazione, i seguenti requisiti:
      a) godere  dei  diritti  civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
      b) essere  in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza  italiana,  di  tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
      c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
    I  requisiti  prescritti  devono  essere  posseduti  alla data di
scadenza  del  termine stabilito nel bando di procedura selettiva per
la presentazione della domanda di ammissione.
    I candidati sono ammessi con riserva alla procedura selettiva.
    L'amministrazione   puo'   disporre,   in   ogni   momento,   con
provvedimento  motivato,  l'esclusione  dalla procedura selettiva per
difetto dei requisiti prescritti.

                               Art. 3.


                          Domanda e termine

    La  domanda  di  ammissione  alla procedura selettiva, redatta in
carta semplice, deve essere indirizzata e presentata direttamente o a
mezzo  di raccomandata con avviso di ricevimento al rettore di questa
Universita'  -  via  Universita', 4 - 41100 Modena, con esclusione di
qualsiasi  altro  mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta
che  decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente bando.
    La data di spedizione delle domande e' stabilita e comprovata dal
timbro a data dell'ufficio postale accettante.
    La  domanda  deve  essere  redatta  secondo lo schema allegato al
presente  bando  di  procedura  selettiva (allegato n. 1), riportando
tutte  le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono
tenuti a fornire.
    L'amministrazione  non  assume responsabilita' per la dispersione
di  comunicazioni  dipendente da inesatta indicazione del recapito da
parte  del  concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento  dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi  postali  o  telegrafici,  o  comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
    Nelle domande i concorrenti dovranno dichiarare, sotto la propria
responsabilita',  a  pena  di  esclusione  dalla  procedura selettiva
stessa:
      a) nome e cognome (scritto in stampatello se la domanda non sia
dattiloscritta  le aspiranti coniugate dovranno indicare nell'ordine:
il cognome da nubile, il nome proprio ed il cognome del coniuge);
      b) la data ed il luogo di nascita;
      c) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza
di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
      d) (se cittadini italiani) il comune nelle cui liste elettorali
sono  iscritti  ovvero  i  motivi  della  mancata  iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
      e) di  non  aver  mai  riportato  condanne penali e di non aver
procedimenti  penali in corso; in caso contrario indicare le condanne
riportate,  la  data  di sentenza dell'autorita' giudiziaria che l'ha
emessa,  da  indicare  anche  se  e' stata concessa amnistia, perdono
giudiziale,  condono,  indulto, non menzione, ecc... e anche se nulla
risulta  sul  casellario  giudiziale.  I  procedimenti  penali devono
essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi;
      f) il  possesso  e  sua  specificazione  del  titolo  di studio
indicato  al punto 1, comma 1, del precedente art. 2. I candidati che
partecipano   a   norma   delI'art. 84,   terzo  comma,  della  legge
n. 312/1980  debbono dichiarare, in mancanza del prescritto titolo di
studio,  di  appartenere alla quinta qualifica funzionale e di essere
in  servizio  presso le universita' e le istituzioni universitarie da
almeno cinque anni, senza demerito;
      g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
      h) di avere l'idoneita' fisica all'impiego;
      i) il  domicilio  o recapito, completo del codice di avviamento
postale,  al  quale  si  desidera  che  siano  trasmesse le eventuali
comunicazioni;
      l)  di  non  essere  stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso  una  pubblica  amministrazione  per persistente insufficiente
rendimento,  ovvero  essere  stati  dichiarati decaduti da un impiego
statale,  ai  sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo
unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli impiegati
civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
      m) i    servizi   eventualmente   prestati   presso   pubbliche
amministrazioni  e  le  cause  di risoluzione eventuale di precedente
rapporto d'impiego;
      n) il codice fiscale posseduto;
      o) l'eventuale  possesso  di titoli di preferenza, a parita' di
valutazione, indicati nel successivo art. 7 del presente bando;
      p) l'eventuale appartenenza ad una delle categorie beneficiarie
della  legge  n. 68/1999  e  l'iscrizione  nell'elenco del competente
Ufficio del lavoro;
      q) i  cittadini  degli Stati membri dell'Unione europea debbono
dichiarare  altresi'  di  godere  dei diritti civili e politici anche
nello  Stato  di  appartenenza  o di provenienza, ovvero i motivi del
mancato  godimento,  e  di  avere  adeguata  conoscenza  della lingua
italiana.
    I  candidati  interni  provenienti dalla qualifica inferiore, con
tre  anni  di  anzianita' nella stessa, che intendono avvalersi della
riserva   di   cui  all'art. 33  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 567/1987 devono farne esplicita richiesta nella domanda
di  ammissione; a tal fine devono dichiarare il servizio prestato per
almeno tre anni nella qualifica immediatamente inferiore a quella per
cui si concorre e di essere muniti del titolo di studio come indicato
al punto 1, lettera c) del precedente art. 2.
    I  candidati  portatori  di  handicap,  ai  sensi della legge del
5 febbraio   1992,  n. 104,  dovranno  fare  esplicita  richiesta  in
relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario, nonche'
l'eventuale  necessita'  di  tempi  aggiuntivi per poter sostenere le
prove d'esame specificate all'art. 6 del presente bando.

                               Art. 4.


                             T i t o l i

    I   soli   candidati  che  si  avvalgono  della  riserva  di  cui
all'art. 33  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 567/1987
devono  allegare  alla  domanda  i  titoli,  anche  in fotocopia, che
intendono  presentare  per  la  valutazione,  nonche' un elenco degli
stessi.
    Sono  valutabili  i titoli di studio rispettivamente previsti per
l'accesso  ai  singoli profili professionali dal decreto del Ministro
della pubblica istruzione 20 maggio 1983, come modificato dal decreto
ministeriale   27 luglio  1988,  n. 534,  nonche'  le  anzianita'  di
servizio    prestate   presso   le   universita'   e   le   pubbliche
amministrazioni,  gli incarichi svolti nell'ambito di detti rapporti,
le   pubblicazioni  scientifiche,  gli  attestati  di  qualificazione
rilasciati a seguito di frequenza a corsi di formazione professionale
organizzati dalle pubbliche amministrazioni.
    Ai  suddetti titoli sara' attribuito un punteggio complessivo non
superiore a un terzo del totale del punteggio, cosi' come specificato
nella tabella allegata al presente bando (allegato n. 3).
    I  criteri  di  valutazione  dei titoli saranno determinati dalla
commissione giudicatrice.
    I  titoli  dei quali il candidato richiede la valutazione debbono
essere  prodotti  entro  il  termine  di  scadenza  stabilito  per la
presentazione delle domande.
    E', tuttavia, in facolta' dell'interessato allegare alla domanda,
in  luogo  dei  sopra elencati titoli una autocertificazione ai sensi
dell'art. 2  della  legge  n. 15/1968  e  dell'art. 1 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n. 403/1998 di cui viene riportato uno
schema esemplificativo in calce all'allegato n. 1 del presente bando.
    E'  altresi'  facolta' del candidato presentare una dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' (ai sensi dell'art. 4 della legge
n. 15/1968  e dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica
20 ottobre   1998,   n. 403)   di  cui  viene  riportato  uno  schema
esemplificativo  in calce all'allegato n. 1 del presente bando; detta
dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  dovra'  essere
corredata  della  fotocopia  dei  titoli  che  si  producono  per  la
valutazione.
    Con riferimento alle pubblicazioni, che si ritengono utili alfine
della  presente  procedura  selettiva,  il  candidato dovra' altresi'
allegare  apposita  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
in   cui  se  ne  attesti  la  conformita'  all'originale  (ai  sensi
dell'art. 2,  comma  2  del  decreto  del Presidente della Repubblica
20 ottobre 1998, n. 403).
    Ai  titoli  redatti  in lingua straniera deve essere allegata una
traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al
testo   straniero   dalla  competente  rappresentanza  diplomatica  o
consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
    Il risultato della valutazione dei titoli, che e' effettuata dopo
le  prove  scritte  e  prima della correzione dei relativi elaborati,
sara'  reso  noto  agli  interessati mediante comunicazione scritta a
mezzo  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  o telegramma prima
dell'effettuazione della prova orale.

                               Art. 5.


                      Commissione giudicatrice

    La   commissione  giudicatrice  sara'  nominata  e  composta  nel
rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
    Al  fine  di  garantire  un'immediata  pubblicita' in merito alla
composizione  della  commissione  giudicatrice,  il decreto di nomina
della  stessa  verra'  affisso, per un periodo non inferiore a trenta
giorni, all'albo ufficiale dell'Universita' di Modena e Reggio Emilia
sede di Modena, via Universita' n. 4 - Modena.

                               Art. 6.


                           Prove di esame

    Gli  esami  consisteranno  in  due  prove  scritte e in una prova
orale, comprendente l'accertamento di conoscenze informatiche e della
conoscenza  della  lingua  straniera  come  specificato nel programma
d'esame allegato al presente bando (allegato n. 2).
    Al  fine  di  consentire  ai  soggetti  beneficiari  della  legge
n. 68/1999  di  concorrere in effettive condizioni di parita' con gli
altri  candidati,  l'amministrazione garantira' speciali modalita' di
svolgimento delle prove di esame.
    La notizia del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le
prove  d'esame  verra' data ai candidati almeno quindici giorni prima
dello  svolgimento  delle  stesse,  con  raccomandata  con  avviso di
ricevimento o telegramma.
    Per  avere  accesso  all'aula  degli esami, i candidati ammessi a
sostenere  le  prove  dovranno  essere  muniti  di  un  documento  di
riconoscimento valido.
    Per  le  prove scritte i concorrenti non potranno portare con se'
libri, periodici, giornali quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun
tipo,  ad  eccezione  dei  codici  (purche'  non  commentati)  e  del
vocabolario  della  lingua  italiana,  ne'  potranno  portare borse o
simili,  capaci  di  contenere pubblicazioni del genere, ne' telefoni
cellulari  o  apparecchi radiotrasmittenti, che dovranno in ogni caso
essere  consegnate  prima  dell'inizio  delle  prove  al personale di
vigilanza, il quale provvedera' a restituirle al termine delle prove,
senza peraltro alcuna responsabilita' circa il loro contenuto.
    Alla   prova  orale  saranno  ammessi  i  candidati  che  avranno
riportato  in  ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o
equivalente.
    L'avviso  per  la  presentazione  alla  prova orale sara' dato ai
singoli  candidati  almeno  venti  giorni prima di quello in cui essi
debbono sostenerla, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o
telegramma.
    Ai  medesimi sara' data contemporaneamente comunicazione del voto
riportato in ciascuna delle prove scritte.
    La prova orale si svolgera' in un'aula aperta al pubblico.
    Al   termine   di  ogni  seduta  dedicata  alla  prova  orale  la
commissione  giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione  dei voti da ciascuno riportati che sara' affisso nella
sede degli esami.
    La  prova  orale  non  si intendera' superata se il candidato non
avra' ottenuto una votazione di almeno 21/30 o equivalente.

                               Art. 7.


         Riserva dei posti e preferenze a parita' di merito

    I  concorrenti  che  abbiano superato la prova orale dovranno far
pervenire  al rettore dell'Universita' di Modena e Reggio Emilia, via
Universita'  n. 4  -  41100  Modena,  entro  il termine perentorio di
quindici  giorni  decorrenti  dal  giorno  successivo a quello in cui
hanno  sostenuto  la  prova  orale,  i  documenti  in  carta semplice
attestanti   il   possesso   dei  titoli  di  riserva,  preferenza  e
precedenza,  a  parita'  di valutazione, gia' indicati nella domanda,
dai  quali  risulti, altresi', il possesso del requisito alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione della domanda di
ammissione alla procedura selettiva.
    E', tuttavia, in facolta' dell'interessato allegare alla domanda,
in  luogo dei sopraelencati documenti una autocertificazione ai sensi
dell'art. 2  della  legge  n. 15/1968  e  dell'art. 1 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n. 403/1998 di cui viene riportato uno
schema esemplificativo in calce all'allegato n. 1 del presente bando.
    E'  altresi'  facolta' del candidato presentare una dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' (ai sensi deIl'art. 4 della legge
n. 15/1968  e dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica
20 ottobre   1998,   n. 403)   di  cui  viene  riportato  uno  schema
esemplificativo  in  calce  all'allegato  1 del presente bando; detta
dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  dovra'  essere
corredata della fotocopia dei documenti che si intende far valere.
    Tale documentazione non e' richiesta nei casi in cui le pubbliche
amministrazioni  ne  siano  in possesso o ne possano disporre facendo
richiesta ad altre pubbliche amministrazioni.
    A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
      1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
      2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
      3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      4)  i  mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
      5) gli orfani di guerra;
      6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
      7)  gli  orfani  dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
      8) i feriti in combattimento;
      9)  gli  insigniti  di  croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra nonche' i capi di famiglia numerosa;
      10)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra ex
combattenti;
      11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
      12)  i  figli  dei  mutilati  e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
      13)  i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
      14)  i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
      15)  i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi  o  non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
      16)   coloro   che  abbiano  prestato  servizio  militare  come
combattenti;
      17)  coloro  che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il
concorso;
      18)  i  coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
      19) gli invalidi ed i mutilati civili;
      20)  militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.

                               Art. 8.


                    Formazione della graduatoria

    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  e'  formata  secondo
l'ordine  dei  punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato,  con  l'osservanza,  a  parita' di punti, delle preferenze
previste dall'art. 7 del presente bando.
    La votazione complessiva e' data dalla somma della media dei voti
conseguiti  nelle  prove  scritte di cui al precedente art. 6 e della
votazione conseguita nella prova orale.
    Per i candidati che partecipano ai sensi dell'art. 33 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 567/1987, la votazione complessiva
e'  data dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli
e  del  voto  complessivo  riportato  nelle  prove d'esame cosi' come
indicato nel precedente comma.
    Ai  sensi  di  quanto  previsto dall'art. 2, comma 9, della legge
16 giugno  1998,  n. 191,  se  due  o  piu'  candidati  ottengono,  a
conclusione  delle operazioni di valutazione delle prove d'esame pari
punteggio, e' preferito il candidato piu' giovane di eta'.
    Sono  dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente
messi  a  procedura  selettiva, i candidati utilmente collocati nella
graduatoria  di  merito, formata secondo i criteri sopra specificati,
tenuto  conto  di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, o
da  altre  disposizioni  di  legge in vigore che prevedono riserve di
posti in favore di particolari categorie di cittadini.
    La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori della
procedura  selettiva,  e'  approvata  con  decreto  del rettore e del
direttore  amministrativo  di  questo  Ateneo  ed  e'  immediatamente
efficace.
    La   graduatoria  dei  vincitori  sara'  resa  pubblica  mediante
affissione  all'albo  ufficiale  dell'Universita'  di Modena e Reggio
Emilia  sede  di Modena - via Universita' n. 4 Modena, per un periodo
non  inferiore  a  trenta  giorni.  Dalla  data  di  affissione della
predetta graduatoria decorre il termine per le eventuali impugnative.
    La  graduatoria  dei  vincitori rimane efficace per un termine di
ventiquattro   mesi  dalla  data  della  sopracitata  affissione  per
l'eventuale  copertura di posti per i quali la procedura selettiva e'
stata  bandita  e  che  successivamente  ed entro tale data dovessero
rendersi  disponibili.  Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita'
alla procedura selettiva.

                               Art. 9.


                       Assunzione in servizio

    I  vincitori  saranno  invitati,  ai sensi di quanto disposto dal
decreto  del  Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, ad
autocertificare i seguenti stati, fatti e qualita' personali:
      1) l'atto di nascita;
      2)  il godimento dei diritti politici; i cittadini di uno degli
Stati  membri dell'Unione europea devono autocertificare il godimento
dei  diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di
provenienza;
      3)  il  possesso  della  cittadinanza  italiana  o il titolo di
cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
      4)  di non aver riportato condanne penali; in caso contrario il
vincitore  dovra'  autocertificare  le condanne riportate, la data di
sentenza  dell'autorita'  giudiziaria  che  l'ha emessa, (anche se e'
stata  concessa  amnistia,  perdono giudiziale, condono, indulto, non
menzione  ecc.. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I
procedimenti  penali  devono  essere indicati qualsiasi sia la natura
degli stessi).
    I   cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea  devono
autocertificare  altresi' di non aver riportato condanne penali nello
Stato in cui sono cittadini ed in quello italiano;
      5)  il possesso del titolo di studio indicato all'art. 2, punto
1 del presente bando;
      6) la propria posizione relativa all'adempimento degli obblighi
militari;
      7) il proprio stato di famiglia;
      8)  il  possesso  ed il numero di codice fiscale, della partita
IVA   e   di  qualsiasi  dato  presente  nell'archivio  dell'anagrafe
tributaria inerente allo stesso;
      9) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti
nei registri dello stato civile.
    Gli   stati,  fatti  e  qualita'  personali  autocertificati  dai
vincitori  della  presente  procedura  selettiva saranno soggetti, da
parte dell'Universita' di Modena e Reggio Emilia, a idonei controlli,
anche a campione, circa la veridicita' degli stessi.
    I  vincitori saranno altresi' tenuti a produrre, entro il termine
di   trenta   giorni  dall'invito  dell'amministrazione,  i  seguenti
documenti:
      1)  certificato medico rilasciato dall'azienda sanitaria locale
o  da un medico militare o medico condotto o dall'ufficiale sanitario
attestante   l'idoneita'   fisica   e   psichica   allo   svolgimento
dell'impiego.   Qualora   il   candidato   sia   affetto  da  qualche
imperfezione,  il  certificato  ne  deve  fare menzione e indicare se
l'imperfezione  stessa  menomi l'attitudine all'impiego suddetto. Nel
certificato  stesso  dovra'  essere  precisato  che e' stato eseguito
l'accertamento  sierologico  del  sangue  previsto  dall'art. 7 della
legge 25 luglio 1956, n. 837.
    L'amministrazione si riserva comunque la facolta' di sottoporre i
candidati  a  visita medica da parte del medico del lavoro competente
ai sensi della legge n. 626/1994.
      2) fotografia recente formato tessera;
      3)  dichiarazione  in  data  recente attestante se il candidato
ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di
Enti  pubblici  o di aziende private o se fruisca comunque di redditi
di  lavoro  subordinato  e, in caso affermativo, la relativa opzione.
Detta   dichiarazione   deve   contenere   le  eventuali  indicazioni
concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego
(art. 1,   lett. g)  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
3 maggio  1957,  n. 686).  Deve  essere  rilasciata in carta libera e
anche se negativa.
    Il certificato medico di cui al precedente punto 1) dovra' essere
conforme  alle leggi per quanto attiene alla legalizzazione ed essere
di data non anteriore a sei mesi rispetto alla data della richiesta.
    Ai   sensi   dell'ultimo   comma  dell'art. 11  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti
al  personale  statale  di  ruolo  devono  presentare,  altresi', nel
termine sopraindicato, una copia integrale dello stato matricolare.
    I  vincitori  della  procedura  selettiva,  che  risulteranno  in
possesso  di  tutti i requisiti prescritti, saranno immessi, ai sensi
del  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre
1981,   nella  sesta  qualifica  funzionale,  profilo  di  assistente
amministrativo  -  area  funzionale  amministrativo-contabile, con il
trattamento economico corrispondente alla normativa vigente.
    I  candidati  dichiarati  vincitori  saranno  invitati,  a  mezzo
assicurata  convenzionale,  ad  assumere servizio in via provvisoria,
sotto  riserva  di accertamento del possesso dei requisiti prescritti
per la nomina.
    L'amministrazione   si   riserva   la   facolta'  di  individuare
autonomamente  la  sede  di  assegnazione  definitiva ove i candidati
vincitori  della procedura selettiva presteranno la propria attivita'
lavorativa.
    Il  periodo di prova ha la durata di tre mesi. Decorso il periodo
di  prova  senza  che  il rapporto di lavoro sia stato risolto da una
delle  parti,  il  dipendente si intende confermato in servizio e gli
viene  riconosciuta  l'anzianita'  dal giorno dell'assunzione a tutti
gli effetti.
    I  vincitori  che  non  assumeranno  servizio, senza giustificato
motivo,  entro  il termine stabilito dall'amministrazione, decadranno
dalla nomina.
    Qualora  i  vincitori assumano servizio, per giustificato motivo,
con  ritardo  sul  termine  loro  prefissato,  gli  effetti economici
decorrono dal giorno di presa servizio.
    Tutti  i dati personali trasmessi dai candidati con le domande di
partecipazione alla procedura selettiva, ai sensi degli articoli 10 e
12   della   legge   31 dicembre   1996,   n. 675,  saranno  trattati
esclusivamente  per le finalita' di gestione della presente procedura
e degli eventuali procedimenti di assunzione.
    Ai  sensi  di  quanto  disposto  dall'art. 5 della legge 7 agosto
1990,  n. 241,  il  responsabile  del procedimento di cui al presente
bando e' il dott. Giuseppe Bisceglie, Ufficio selezione ed assunzione
del   personale   -  Universita'  di  Modena  e  Reggio  Emilia,  via
Universita' n. 4 - Modena, telefono 059/2056503, fax 059/2056507.
    Per  quanto  non previsto dal presente bando, valgono, sempreche'
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel testo unico del 10 gennaio 1957, n. 3, del decreto del Presidente
della  Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni ed
integrazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970,  n. 1077 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.
      Modena, 30 maggio 2000
Il rettore: Pellacani
Il direttore amministrativo: Reggiani