IL RETTORE ED IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15; Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077; Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808; Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312; Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 relativo alle declaratorie delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale non docente delle Universita'; Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983; Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732; Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23; Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567 ed in particolare l'art. 33; Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 319; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125 che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 12 ottobre 1993, n. 413 ed in particolare l'art. 3 - primo comma; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 "Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995 "Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici ed al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche"; Vista la legge 17 maggio 1995, n. 186, conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89 - ed in particolare gli articoli 1 e 3; Vista la legge 21 giugno 1995, n. 236, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, ed in particolare l'art. 2, comma 3; Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" ed in particolare l'art. 1, commi 4 e 31; Visto il provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - Supplemento ordinario n. 93 alla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 1996, con il quale e' stata autorizzata la sottoscrizione del testo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale delle Universita' con efficacia dal 22 maggio 1996; Visto il provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - Supplemento ordinario n. 230 del 10 ottobre 1996, con il quale e' stata autorizzata la sottoscrizione del testo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale delle "Universita'" per il biennio economico 1996/1997; Vista la legge 28 novembre 1996, n. 608, conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, recante "Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale"; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la legge 17 maggio 1997, n. 127; Visto il decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468; Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449 ed in particolare l'art. 39, commi 25, 26 e 27 e l'art. 51, commi 4 e 5; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403; Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387; Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448 ed in particolare l'art. 29, comma 12; Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28 ed in particolare l'art. 19; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68; Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261; Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed in particolare l'art. 20; Vista la delibera del consiglio di amministrazione di questo ateneo del 23 luglio 1997 in merito alla pubblicita' sulla composizione delle commissioni esaminatrici delle procedure concorsuali attivate da questa amministrazione; Vista la delibera del consiglio di amministrazione di questo ateneo del 29 aprile 1998 con la quale si e' provveduto alla revisione della pianta organica del personale tecnico-amministrativo; Viste le delibere del consiglio di amministrazione di questo ateneo del 19 maggio 1999, 1o dicembre 1999, 23 dicembre 1999, 2 febbraio 2000, 21 febbraio 2000, 1o marzo 2000 e 28 marzo 2000; Vista la delibera del consiglio di amministrazione di questo ateneo del 1o marzo 2000 sui criteri e le modalita' relative all'espletamento dei concorsi pubblici e riservati attivati da questa amministrazione per l'area amministrativo-contabile; Considerato che, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567, il 50% dei posti vacanti e disponibili nelle varie qualifiche e profili professionali alla data del 31 dicembre di ciascun anno, sono coperti mediante concorsi riservati al personale appartenente alla qualifica immediatamente inferiore della stessa area funzionale, in possesso di un'anzianita' di servizio, maturata in tale qualifica, di almeno tre anni se partecipa a concorsi per posti di sesta qualifica; Considerato che ai sensi della legge n. 68/1999, i posti messi a concorso sono da riservarsi, nella misura massima del 50%, ai beneficiari della legge stessa; Accertata la vacanza dei posti da coprire; Decretano: Art. 1. Numero dei posti E' indetta una procedura selettiva pubblica unica, per esami, per la copertura di diciannove posti della sesta qualifica funzionale dell'area funzionale amministrativo-contabile, profilo di assistente amministrativo, presso questa Universita'. Per quattro dei predetti posti di assistente amministrativo e' prevista la riserva in favore dei beneficiari della legge n. 68/1999; nel caso in cui i posti riservati di cui sopra non vengano ricoperti da candidati riservatari, gli stessi devono intendersi pubblici. Per cinque dei predetti posti di assistente amministrativo e' prevista la riserva stabilita dall'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 567/1987; nel caso in cui i posti riservati di cui sopra non vengano ricoperti da candidati interni riservatari, gli stessi devono considerarsi riservati ai candidati beneficiari della legge n. 68/1989 di cui al precedente periodo. Nell'ipotesi in cui i posti riservati ai sensi della legge n. 68/1999 e dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 567/1987 risultino deserti, gli stessi verranno ricoperti con la graduatoria dei candidati pubblici. Potra' usufruire della riserva di cui all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 567/1987 il personale appartenente alla quinta qualifica dell'area funzionale amministrativo-contabile (operatore amministrativo), in servizio presso le universita' e gli istituti di istruzione universitaria, in possesso di un'anzianita' di servizio, maturata in tale qualifica, di almeno tre anni. L'Amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. I candidati vincitori o utilmente collocati nella graduatoria finale della presente selezione verranno destinati a prestare servizio presso le sedi di Modena e Reggio Emilia di questa Universita'. Art. 2. Requisiti generali di ammissione Per l'ammissione alla procedura selettiva e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti, generali: 1) Titolo di studio: diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge, il diploma di maturita' professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754, i diplomi di istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910. I cittadini stranieri appartenenti ad altri Stati dell'Unione europea dovranno essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente a quelli di cui al precedente comma in base ad accordi internazionali, ovvero con le modalita' di cui all'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592. Ai sensi dell'art. 84, comma 3, della legge n. 312/1980, si prescinde dal possesso del suddetto titolo di studio nei confronti del personale della quinta qualifica funzionale in servizio da almeno cinque anni senza demerito. Ai candidati che concorrono per i posti riservati ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 567/1987 e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) essere inquadrato nella quinta qualifica funzionale, area amministrativo-contabile, profilo di operatore amministrativo; b) essere in possesso, alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva, di un'anzianita' di servizio di almeno tre anni nella quinta qualifica funzionale dell'area amministrativo-contabile; c) essere muniti del seguente titolo di studio: diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge, il diploma di maturita' professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754, i diplomi di istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910, ovvero diploma di qualifica professionale o attestato di qualifica rilasciato ai sensi della legge n. 845/1978 art. 14, inerente alle mansioni specifiche del profilo professionale, piu' diploma di istruzione secondaria di primo grado. La mancanza anche di uno solo dei requisiti di cui sopra comportera' l'esclusione dalla procedura selettiva e, comunque, dall'accesso alla qualifica. 2) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o di uno degli Stati membri dell'Unione europea. 3) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori della procedura selettiva, in base alla normativa vigente. I cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva devono comprovare di essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo. Non possono essere ammessi alla procedura selettiva coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo, nonche' coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono possedere, ai fini dell'accesso ai posti della pubblica amministrazione, i seguenti requisiti: a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di procedura selettiva per la presentazione della domanda di ammissione. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura selettiva. L'amministrazione puo' disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti. Art. 3. Domanda e termine La domanda di ammissione alla procedura selettiva, redatta in carta semplice, deve essere indirizzata e presentata direttamente o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al rettore di questa Universita' - via Universita', 4 - 41100 Modena, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente bando. La data di spedizione delle domande e' stabilita e comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. La domanda deve essere redatta secondo lo schema allegato al presente bando di procedura selettiva (allegato n. 1), riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire. L'amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Nelle domande i concorrenti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilita', a pena di esclusione dalla procedura selettiva stessa: a) nome e cognome (scritto in stampatello se la domanda non sia dattiloscritta le aspiranti coniugate dovranno indicare nell'ordine: il cognome da nubile, il nome proprio ed il cognome del coniuge); b) la data ed il luogo di nascita; c) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea; d) (se cittadini italiani) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; e) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorita' giudiziaria che l'ha emessa, da indicare anche se e' stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc... e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi; f) il possesso e sua specificazione del titolo di studio indicato al punto 1, comma 1, del precedente art. 2. I candidati che partecipano a norma delI'art. 84, terzo comma, della legge n. 312/1980 debbono dichiarare, in mancanza del prescritto titolo di studio, di appartenere alla quinta qualifica funzionale e di essere in servizio presso le universita' e le istituzioni universitarie da almeno cinque anni, senza demerito; g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari; h) di avere l'idoneita' fisica all'impiego; i) il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento postale, al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni; l) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 m) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione eventuale di precedente rapporto d'impiego; n) il codice fiscale posseduto; o) l'eventuale possesso di titoli di preferenza, a parita' di valutazione, indicati nel successivo art. 7 del presente bando; p) l'eventuale appartenenza ad una delle categorie beneficiarie della legge n. 68/1999 e l'iscrizione nell'elenco del competente Ufficio del lavoro; q) i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea debbono dichiarare altresi' di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento, e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. I candidati interni provenienti dalla qualifica inferiore, con tre anni di anzianita' nella stessa, che intendono avvalersi della riserva di cui all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 567/1987 devono farne esplicita richiesta nella domanda di ammissione; a tal fine devono dichiarare il servizio prestato per almeno tre anni nella qualifica immediatamente inferiore a quella per cui si concorre e di essere muniti del titolo di studio come indicato al punto 1, lettera c) del precedente art. 2. I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge del 5 febbraio 1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per poter sostenere le prove d'esame specificate all'art. 6 del presente bando. Art. 4. T i t o l i I soli candidati che si avvalgono della riserva di cui all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 567/1987 devono allegare alla domanda i titoli, anche in fotocopia, che intendono presentare per la valutazione, nonche' un elenco degli stessi. Sono valutabili i titoli di studio rispettivamente previsti per l'accesso ai singoli profili professionali dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 maggio 1983, come modificato dal decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534, nonche' le anzianita' di servizio prestate presso le universita' e le pubbliche amministrazioni, gli incarichi svolti nell'ambito di detti rapporti, le pubblicazioni scientifiche, gli attestati di qualificazione rilasciati a seguito di frequenza a corsi di formazione professionale organizzati dalle pubbliche amministrazioni. Ai suddetti titoli sara' attribuito un punteggio complessivo non superiore a un terzo del totale del punteggio, cosi' come specificato nella tabella allegata al presente bando (allegato n. 3). I criteri di valutazione dei titoli saranno determinati dalla commissione giudicatrice. I titoli dei quali il candidato richiede la valutazione debbono essere prodotti entro il termine di scadenza stabilito per la presentazione delle domande. E', tuttavia, in facolta' dell'interessato allegare alla domanda, in luogo dei sopra elencati titoli una autocertificazione ai sensi dell'art. 2 della legge n. 15/1968 e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 di cui viene riportato uno schema esemplificativo in calce all'allegato n. 1 del presente bando. E' altresi' facolta' del candidato presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' (ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968 e dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403) di cui viene riportato uno schema esemplificativo in calce all'allegato n. 1 del presente bando; detta dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' dovra' essere corredata della fotocopia dei titoli che si producono per la valutazione. Con riferimento alle pubblicazioni, che si ritengono utili alfine della presente procedura selettiva, il candidato dovra' altresi' allegare apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' in cui se ne attesti la conformita' all'originale (ai sensi dell'art. 2, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403). Ai titoli redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale. Il risultato della valutazione dei titoli, che e' effettuata dopo le prove scritte e prima della correzione dei relativi elaborati, sara' reso noto agli interessati mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma prima dell'effettuazione della prova orale. Art. 5. Commissione giudicatrice La commissione giudicatrice sara' nominata e composta nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia. Al fine di garantire un'immediata pubblicita' in merito alla composizione della commissione giudicatrice, il decreto di nomina della stessa verra' affisso, per un periodo non inferiore a trenta giorni, all'albo ufficiale dell'Universita' di Modena e Reggio Emilia sede di Modena, via Universita' n. 4 - Modena. Art. 6. Prove di esame Gli esami consisteranno in due prove scritte e in una prova orale, comprendente l'accertamento di conoscenze informatiche e della conoscenza della lingua straniera come specificato nel programma d'esame allegato al presente bando (allegato n. 2). Al fine di consentire ai soggetti beneficiari della legge n. 68/1999 di concorrere in effettive condizioni di parita' con gli altri candidati, l'amministrazione garantira' speciali modalita' di svolgimento delle prove di esame. La notizia del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove d'esame verra' data ai candidati almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle stesse, con raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma. Per avere accesso all'aula degli esami, i candidati ammessi a sostenere le prove dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido. Per le prove scritte i concorrenti non potranno portare con se' libri, periodici, giornali quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo, ad eccezione dei codici (purche' non commentati) e del vocabolario della lingua italiana, ne' potranno portare borse o simili, capaci di contenere pubblicazioni del genere, ne' telefoni cellulari o apparecchi radiotrasmittenti, che dovranno in ogni caso essere consegnate prima dell'inizio delle prove al personale di vigilanza, il quale provvedera' a restituirle al termine delle prove, senza peraltro alcuna responsabilita' circa il loro contenuto. Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente. L'avviso per la presentazione alla prova orale sara' dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma. Ai medesimi sara' data contemporaneamente comunicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. La prova orale si svolgera' in un'aula aperta al pubblico. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sara' affisso nella sede degli esami. La prova orale non si intendera' superata se il candidato non avra' ottenuto una votazione di almeno 21/30 o equivalente. Art. 7. Riserva dei posti e preferenze a parita' di merito I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al rettore dell'Universita' di Modena e Reggio Emilia, via Universita' n. 4 - 41100 Modena, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova orale, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza, a parita' di valutazione, gia' indicati nella domanda, dai quali risulti, altresi', il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla procedura selettiva. E', tuttavia, in facolta' dell'interessato allegare alla domanda, in luogo dei sopraelencati documenti una autocertificazione ai sensi dell'art. 2 della legge n. 15/1968 e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 di cui viene riportato uno schema esemplificativo in calce all'allegato n. 1 del presente bando. E' altresi' facolta' del candidato presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' (ai sensi deIl'art. 4 della legge n. 15/1968 e dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403) di cui viene riportato uno schema esemplificativo in calce all'allegato 1 del presente bando; detta dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' dovra' essere corredata della fotocopia dei documenti che si intende far valere. Tale documentazione non e' richiesta nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne siano in possesso o ne possano disporre facendo richiesta ad altre pubbliche amministrazioni. A parita' di merito i titoli di preferenza sono: 1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5) gli orfani di guerra; 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 8) i feriti in combattimento; 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonche' i capi di famiglia numerosa; 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 13) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 14) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 15) i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 18) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 19) gli invalidi ed i mutilati civili; 20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. Art. 8. Formazione della graduatoria La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste dall'art. 7 del presente bando. La votazione complessiva e' data dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte di cui al precedente art. 6 e della votazione conseguita nella prova orale. Per i candidati che partecipano ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 567/1987, la votazione complessiva e' data dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli e del voto complessivo riportato nelle prove d'esame cosi' come indicato nel precedente comma. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, se due o piu' candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione delle prove d'esame pari punteggio, e' preferito il candidato piu' giovane di eta'. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a procedura selettiva, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata secondo i criteri sopra specificati, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori della procedura selettiva, e' approvata con decreto del rettore e del direttore amministrativo di questo Ateneo ed e' immediatamente efficace. La graduatoria dei vincitori sara' resa pubblica mediante affissione all'albo ufficiale dell'Universita' di Modena e Reggio Emilia sede di Modena - via Universita' n. 4 Modena, per un periodo non inferiore a trenta giorni. Dalla data di affissione della predetta graduatoria decorre il termine per le eventuali impugnative. La graduatoria dei vincitori rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data della sopracitata affissione per l'eventuale copertura di posti per i quali la procedura selettiva e' stata bandita e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili. Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' alla procedura selettiva. Art. 9. Assunzione in servizio I vincitori saranno invitati, ai sensi di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, ad autocertificare i seguenti stati, fatti e qualita' personali: 1) l'atto di nascita; 2) il godimento dei diritti politici; i cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea devono autocertificare il godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza; 3) il possesso della cittadinanza italiana o il titolo di cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea; 4) di non aver riportato condanne penali; in caso contrario il vincitore dovra' autocertificare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorita' giudiziaria che l'ha emessa, (anche se e' stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione ecc.. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi). I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono autocertificare altresi' di non aver riportato condanne penali nello Stato in cui sono cittadini ed in quello italiano; 5) il possesso del titolo di studio indicato all'art. 2, punto 1 del presente bando; 6) la propria posizione relativa all'adempimento degli obblighi militari; 7) il proprio stato di famiglia; 8) il possesso ed il numero di codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria inerente allo stesso; 9) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile. Gli stati, fatti e qualita' personali autocertificati dai vincitori della presente procedura selettiva saranno soggetti, da parte dell'Universita' di Modena e Reggio Emilia, a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicita' degli stessi. I vincitori saranno altresi' tenuti a produrre, entro il termine di trenta giorni dall'invito dell'amministrazione, i seguenti documenti: 1) certificato medico rilasciato dall'azienda sanitaria locale o da un medico militare o medico condotto o dall'ufficiale sanitario attestante l'idoneita' fisica e psichica allo svolgimento dell'impiego. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego suddetto. Nel certificato stesso dovra' essere precisato che e' stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. L'amministrazione si riserva comunque la facolta' di sottoporre i candidati a visita medica da parte del medico del lavoro competente ai sensi della legge n. 626/1994. 2) fotografia recente formato tessera; 3) dichiarazione in data recente attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di Enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato e, in caso affermativo, la relativa opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego (art. 1, lett. g) del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686). Deve essere rilasciata in carta libera e anche se negativa. Il certificato medico di cui al precedente punto 1) dovra' essere conforme alle leggi per quanto attiene alla legalizzazione ed essere di data non anteriore a sei mesi rispetto alla data della richiesta. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo devono presentare, altresi', nel termine sopraindicato, una copia integrale dello stato matricolare. I vincitori della procedura selettiva, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno immessi, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, nella sesta qualifica funzionale, profilo di assistente amministrativo - area funzionale amministrativo-contabile, con il trattamento economico corrispondente alla normativa vigente. I candidati dichiarati vincitori saranno invitati, a mezzo assicurata convenzionale, ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina. L'amministrazione si riserva la facolta' di individuare autonomamente la sede di assegnazione definitiva ove i candidati vincitori della procedura selettiva presteranno la propria attivita' lavorativa. Il periodo di prova ha la durata di tre mesi. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianita' dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti. I vincitori che non assumeranno servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito dall'amministrazione, decadranno dalla nomina. Qualora i vincitori assumano servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine loro prefissato, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa servizio. Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla procedura selettiva, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, saranno trattati esclusivamente per le finalita' di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti di assunzione. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando e' il dott. Giuseppe Bisceglie, Ufficio selezione ed assunzione del personale - Universita' di Modena e Reggio Emilia, via Universita' n. 4 - Modena, telefono 059/2056503, fax 059/2056507. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreche' applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico del 10 gennaio 1957, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni. Modena, 30 maggio 2000 Il rettore: Pellacani Il direttore amministrativo: Reggiani