IL DIRETTORE GENERALE dell'ufficio centrale per i beni archeologici architettonici, artistici e storici Visto il regio decreto 5 settembre 1895, n. 612, di approvazione del regolamento dell'Opificio delle pietre dure di Firenze; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, art. 23, per il quale rimangono in vigore le norme attualmente vigenti relative all'Opificio delle pietre dure; Vista la legge 1o marzo 1975, n. 44, art. 11, "misure intese alla protezione del patrimonio archeologico, artistico e storico nazionale" per il quale compete all'Opificio l'insegnamento del restauro; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di ammissione presso le amministrazioni pubbliche; Vista la legge 20 gennaio 1992, n. 57, riguardante l'istituzione della scuola di restauro presso l'Opificio delle pietre dure di Firenze; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 294, concernente l'approvazione del regolamento recante norme sulla Scuola di restauro presso l'Opificio delle pietre dure di Firenze; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, recante norme di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative. Su proposta del direttore dell'Opificio delle pietre dure pervenuta con la nota n. 272 Z/255 del 7 aprile 2000; Decreta: Art. 1. Posti a concorso E' indetto un concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di quattordici allievi, al corso quadriennale di restauro nei seguenti settori, come di seguito riportati: a) conservazione dei dipinti - allievi 6; b) conservazione del mosaico e del commesso in pietre dure - allievi 4; c) conservazione degli arazzi e dei tappeti - allievi 4.