IL RETTORE

    Visto  il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni;
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e
integrazioni  recante norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
    Vista la legge del 9 maggio 1989, n. 168;
    Vista  la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni
ed integrazioni;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403  relativo al Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2, 3,
della suddetta legge n. 127/1997;
    Vista  la  legge  31 dicembre  1996,  n. 675  sulla "tutela della
privacy";
    Visto  il  decreto-legge  21 aprile  1995, n. 120, convertito con
modificazioni  nella  legge  21 giugno 1995, n. 236 ed in particolare
l'art. 4,  relativo  alle  modalita'  di reclutamento degli esperti e
collaboratori linguistici;
    Vista  la  legge  23 dicembre  1999,  n. 488  ed  in  particolare
l'art. 20;
    Visto  lo  Statuto  dell'Istituto universitario orientale emanato
con  decreto  rettorale  n. 1500  del  13 novembre  1996 e successive
modificazioni;
    Visto   il   regolamento  per  l'accesso  a  posti  di  personale
tecnicoamministrativo  a  tempo  indeterminato  e a tempo determinato
emanato  con  decreto rettorale n. 1267 del 25 agosto 1997 cosi' come
successivamente modificato;
    Visto  il decreto rettorale n. 18 del 13 gennaio 1994, cosi' come
modificato  dal  decreto  rettorale n. 115 del 18 gennaio 1994 con il
quale e' stato costituito il centro per la didattica linguistica;
    Visto  lo schema-tipo di contratto di lavoro subordinato, a tempo
indeterminato  per  collaboratori  ed  esperti  linguistici di lingua
madre   approvato   dal   Consiglio  di  amministrazione  dell'I.U.O.
nell'adunanza del 16 giugno 1999;
    Visto  il  C.C.N.L.  del  comparto  Universita'  1994-1997  ed in
particolare   l'art. 51   relativo   a   "esperti   e   collaboratori
linguistici" e l'art. 19 il quale prevede l'assunzione di personale a
tempo  determinato  in  sostituzione  di personale assente ovvero per
assunzioni stagionali o assunzioni per particolari punte di attivita'
o per esigenze straordinarie;
    Sentito il Presidente del centro per la didattica linguistica;
    Vista  la  nota  prot. n. F.L. 62 del 24 gennaio 2000 del preside
della facolta' di lettere e filosofia;
    Vista  la  delibera  del  senato  accademico nell'adunanza del 28
febbraio 2000;
    Vista  la  delibera del consiglio di amministrazione nella seduta
del 17 maggio 2000;
    Valutata  la  necessita'  di  dare  una  sollecita  risposta alle
richieste  della  didattica  linguistica  del  settore  di anglistica
afferente  rispettivamente  alle  facolta' di lettere e filosofia e a
quella di lingue e letterature straniere;
    Preso  atto  quindi  della  necessita'  di  bandire una selezione
pubblica,  per titoli e colloquio, per il reclutamento di due esperti
e  collaboratori  linguistici  di madre lingua inglese (di cui uno da
assegnare  alla  Facolta'  di  lettere e filosofia e uno da assegnare
alla facolta' di lingue e letterature straniere);
    Valutate   le   esigenze   di   apprendimento  linguistico  e  le
motivazioni  che  sussistono  per il mantenimento e la garanzia della
continuita' dell'attivita';
    Tenuto   conto  che  si  procedera'  all'immissione  in  servizio
subordinatamente  alla capienza dei relativi stanziamenti di bilancio
dell'Ateneo;

                              Decreta:

                               Art. 1.
    E' indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il
reclutamento  di  due  esperti  e  collaboratori linguistici di madre
lingua  inglese  (di  cui uno da assegnare alla Facolta' di lettere e
filosofia  e  uno  da assegnare alla facolta' di lingue e letterature
straniere)  al fine di addivenire alla stipula di contratti di lavoro
subordinato  a  tempo indeterminato di diritto privato con un impegno
orario  di  318 ore cadauno; la selezione pubblica di cui trattasi e'
da  intendersi  utile  altresi'  per  la  costituzione di rapporti di
lavoro a tempo determinato nelle seguenti ipotesi:
      a)  per  sostituzione  di  personale  assente, quando l'assenza
prevista  superi  i  sessanta giorni consecutivi e la sostituzione si
renda necessaria in relazione al previsto impegno orario;
      b)  per  sostituzione  di  personale  assente  per gravidanza e
puerperio,  nelle  ipotesi  di  astensione obbligatoria e facoltativa
previste dalla legge n. 1204/1971 e n. 903/1977;
      c) per esigenze straordinarie;
      d) per  esigenze  di  apprendimento  delle  lingue  a carattere
sperimentale,  ovvero  correlate  a  programmi di attivita' di durata
temporanea, per un massimo di tre anni.