IL RETTORE Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge del 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 relativo al Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2, 3, della suddetta legge n. 127/1997; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 sulla "tutela della privacy"; Visto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito con modificazioni nella legge 21 giugno 1995, n. 236 ed in particolare l'art. 4, relativo alle modalita' di reclutamento degli esperti e collaboratori linguistici; Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed in particolare l'art. 20; Visto lo Statuto dell'Istituto universitario orientale emanato con decreto rettorale n. 1500 del 13 novembre 1996 e successive modificazioni; Visto il regolamento per l'accesso a posti di personale tecnicoamministrativo a tempo indeterminato e a tempo determinato emanato con decreto rettorale n. 1267 del 25 agosto 1997 cosi' come successivamente modificato; Visto il decreto rettorale n. 18 del 13 gennaio 1994, cosi' come modificato dal decreto rettorale n. 115 del 18 gennaio 1994 con il quale e' stato costituito il centro per la didattica linguistica; Visto lo schema-tipo di contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato per collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre approvato dal Consiglio di amministrazione dell'I.U.O. nell'adunanza del 16 giugno 1999; Visto il C.C.N.L. del comparto Universita' 1994-1997 ed in particolare l'art. 51 relativo a "esperti e collaboratori linguistici" e l'art. 19 il quale prevede l'assunzione di personale a tempo determinato in sostituzione di personale assente ovvero per assunzioni stagionali o assunzioni per particolari punte di attivita' o per esigenze straordinarie; Sentito il Presidente del centro per la didattica linguistica; Vista la nota prot. n. F.L. 62 del 24 gennaio 2000 del preside della facolta' di lettere e filosofia; Vista la delibera del senato accademico nell'adunanza del 28 febbraio 2000; Vista la delibera del consiglio di amministrazione nella seduta del 17 maggio 2000; Valutata la necessita' di dare una sollecita risposta alle richieste della didattica linguistica del settore di anglistica afferente rispettivamente alle facolta' di lettere e filosofia e a quella di lingue e letterature straniere; Preso atto quindi della necessita' di bandire una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di due esperti e collaboratori linguistici di madre lingua inglese (di cui uno da assegnare alla Facolta' di lettere e filosofia e uno da assegnare alla facolta' di lingue e letterature straniere); Valutate le esigenze di apprendimento linguistico e le motivazioni che sussistono per il mantenimento e la garanzia della continuita' dell'attivita'; Tenuto conto che si procedera' all'immissione in servizio subordinatamente alla capienza dei relativi stanziamenti di bilancio dell'Ateneo; Decreta: Art. 1. E' indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento di due esperti e collaboratori linguistici di madre lingua inglese (di cui uno da assegnare alla Facolta' di lettere e filosofia e uno da assegnare alla facolta' di lingue e letterature straniere) al fine di addivenire alla stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato di diritto privato con un impegno orario di 318 ore cadauno; la selezione pubblica di cui trattasi e' da intendersi utile altresi' per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato nelle seguenti ipotesi: a) per sostituzione di personale assente, quando l'assenza prevista superi i sessanta giorni consecutivi e la sostituzione si renda necessaria in relazione al previsto impegno orario; b) per sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio, nelle ipotesi di astensione obbligatoria e facoltativa previste dalla legge n. 1204/1971 e n. 903/1977; c) per esigenze straordinarie; d) per esigenze di apprendimento delle lingue a carattere sperimentale, ovvero correlate a programmi di attivita' di durata temporanea, per un massimo di tre anni.