IL DIRETTORE GENERALE
                      per il personale militare

    Vista  la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli
ufficiali dell'esercito e successive modificazioni;
    Vista    la   legge   11 dicembre   1969,   n. 910,   concernente
provvedimenti urgenti per l'Universita' e successive modificazioni;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1976,
registrato  alla  Corte  dei  conti  il 7 maggio 1976, registro n. 11
Difesa,  foglio  n. 80, con il quale sono stati stabiliti i titoli di
studio  validi  per  l'ammissione  ai  corsi  dell'Accademia militare
dell'esercito  ed  ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio
permanente nei ruoli dell'Esercito;
    Visto  il  decreto  ministeriale  1o aprile 1976, registrato alla
Corte  dei  conti  il  11 maggio  1976, registro n. 11 Difesa, foglio
n. 182,  con  il quale sono stati stabiliti, fra l'altro, i titoli di
studio validi per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale
in servizio permanente nei ruoli dell'Esercito;
    Vista  la  legge  11 luglio  1978,  n. 382,  concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
    Vista  la  legge  20 settembre  1980, n. 574, sull'unificazione e
riordinamento  dei  ruoli  normali,  speciali  e di complemento degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
    Vista  la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi  al  sostegno  dell'occupazione  mediante  copertura dei posti
disponibili  nelle  amministrazioni  statali,  anche  ad  ordinamento
autonomo, e negli enti locali;
    Vista   la   legge   13 dicembre   1986,  n. 874,  recante  norme
concernenti  i  limiti  di  altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
22 luglio  1987,  n. 411,  con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti  di  altezza  per  l'ammissione  ai  concorsi per la nomina ad
ufficiale dell'Esercito;
    Vista  la  legge  23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dalla  imposta  di  bollo  per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche;
    Vista  la  legge  1o febbraio  1989, n. 53, concernente modifiche
sullo  stato  giuridico  e  sull'avanzamento  dei vicebrigadieri, dei
graduati  e  militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della  Guardia di finanza, nonche' disposizioni relative alla Polizia
di Stato, agli agenti di custodia ed al Corpo forestale dello Stato;
      Visto  il  decreto  ministeriale  1o febbraio 1990, concernente
modifiche  ai  titoli  di  studio  validi  per  l'ammissione ai corsi
dell'Accademia militare dell'Esercito;
    Visto  il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e  revisione  della  disciplina  in  materia  di  pubblico  impiego e
successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il  decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, concernente
l'istituzione  dei  ruoli normale, speciale e tecnico degli ufficiali
in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  il regolamento recante norme per l'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
    Visto  il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, concernente
l'attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato e
avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei
carabinieri;
    Vista  la legge 28 marzo 1997, n. 85, concernente disposizioni in
materia   di  avanzamento,  di  reclutamento  e  di  adeguamento  del
trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate e qualifiche
equiparate delle Forze di polizia;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di   decisione   e   di   controllo  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403,  concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
    Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1999, n. 188, concernente
il  regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta'
per  la  partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale
dell'Esercito,   della  Marina  e  dell'Aeronautica,  in  particolare
l'art. 1, comma 1, lettera a), n. 1);
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 marzo   2000,   n. 112,   recante  modificazioni  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui
sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione
ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Arma dei carabinieri;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1. Sono  indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami, per il
reclutamento  di  sottotenenti  in  servizio permanente effettivo nel
ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri:
      a) concorso,   per   titoli   ed   esami,  il  reclutamento  di
quarantasette  sottotenenti  in  servizio  permanente  effettitvo nel
ruolo  speciale dell'Arma dei carabinieri, con riserva di trentasette
posti  a  favore degli ufficiali vincolati alla ferma biennale di cui
all'art. 37  della  legge  20 settembre  1980,  n. 574,  citata nelle
premesse;
      b) concorso,  per  titoli  ed  esami,  per  il  reclutamento di
novantacinque sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo
speciale  dell'Arma dei carabinieri, riservato al personale del ruolo
ispettori  nei  gradi  di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di
pubblica  sicurezza,  maresciallo  capo  e  maresciallo  ordinario in
servizio permanente dell'Arma dei carabinieri.