IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'esercito e successive modificazioni; Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente provvedimenti urgenti per l'Universita' e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1976, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1976, registro n. 11 Difesa, foglio n. 80, con il quale sono stati stabiliti i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia militare dell'esercito ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nei ruoli dell'Esercito; Visto il decreto ministeriale 1o aprile 1976, registrato alla Corte dei conti il 11 maggio 1976, registro n. 11 Difesa, foglio n. 182, con il quale sono stati stabiliti, fra l'altro, i titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nei ruoli dell'Esercito; Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare; Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, sull'unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali; Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Esercito; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dalla imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche; Vista la legge 1o febbraio 1989, n. 53, concernente modifiche sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, agli agenti di custodia ed al Corpo forestale dello Stato; Visto il decreto ministeriale 1o febbraio 1990, concernente modifiche ai titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia militare dell'Esercito; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, concernente l'istituzione dei ruoli normale, speciale e tecnico degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, concernente l'attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri; Vista la legge 28 marzo 1997, n. 85, concernente disposizioni in materia di avanzamento, di reclutamento e di adeguamento del trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate e qualifiche equiparate delle Forze di polizia; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative; Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1999, n. 188, concernente il regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in particolare l'art. 1, comma 1, lettera a), n. 1); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Arma dei carabinieri; Decreta: Art. 1. Posti a concorso 1. Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri: a) concorso, per titoli ed esami, il reclutamento di quarantasette sottotenenti in servizio permanente effettitvo nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, con riserva di trentasette posti a favore degli ufficiali vincolati alla ferma biennale di cui all'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, citata nelle premesse; b) concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di novantacinque sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, riservato al personale del ruolo ispettori nei gradi di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, maresciallo capo e maresciallo ordinario in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri.