IL DIRETTORE

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
    Vista   la  legge  25 ottobre  1977,  n. 808  ed  in  particolare
I'art. 2;
    Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
24 settembre 1981;
    Visto   il  decreto  ministeriale  20 maggio  1983  e  successive
integrazioni e modificazioni; .
    Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 28 settembre
1987, n. 567;
    Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534;
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370; .
    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; .
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990,
n. 319;
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
    Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
    Visto  il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174, ed in particolare l'art. 3;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  modificato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
30 ottobre 1996, n. 693;
    Visto il C.C.N.L. 21 maggio 1996;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa e dei procedimenti di
decisioni e di controllo;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403;
    Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28;
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
    Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488;
    Visto  il  decreto  ministeriale 14 luglio 1998, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 176,  del  30 luglio  1998,  con cui e' stata
istituita l'Universita' degli studi dell'Insubria;
    Visto  il decreto rettorale n. 8, del 31  luglio 1998, con cui si
e'  provveduto  ad inquadrare il personale tecnico-amministrativo nel
ruolo   dell'Universita'   degli   studi   dell'Insubria,   ai  sensi
dell'art. 5, deI decreto ministeriale n. 525, del 14 luglio 1998;
    Visti  i  decreti  direttoriali  n. 480,  del  22 giugno  1999, e
n. 747,   del   23 settembre  1999,  con  cui  e'  stato  emanato  il
regolamento  dei  procedimenti  di  selezione per l'accesso aI lavoro
negli  impieghi amministrativi e tecnici, delle qualifiche funzionali
comprese tra la III e II ruolo speciale, nell'Universita' degli studi
dell'Insubria;
    Vista  la delibera del Consiglio di amministrazione del 27 giugno
2000,  con  cui,  in  sede  di  ripartizione  di  posti  di personale
tecnico-amministrativo,  e' stato assegnato, tra l'altro, un posto di
assistente  socio-sanitario  -  profilo  di tecnico di radiologia (6a
qualifica  funzionale  dell'area  socio-sanitaria) aI Dipartimento di
scienze   cliniche   e   biologiche   dell'Universita'   degli  studi
dell'Insubria  -  sede  di  Varese,  disponendo la relativa copertura
finanziaria.
    Considerato  altresi'  che non trovano applicazione le riserve di
cui  aI  comma  3,  punti  1),  2)  e  3) dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 487/1994 e successive modificazioni;
    Accertata la vacanza del posto da coprire;

                              Decreta:


                               Art. 1.

    E'  indetto  un  concorso  pubblico,  per  esami,  a  un posto di
Assistente  socio-sanitario  -  profilo  di  tecnico di radiologia in
prova  (6a  qualifica  funzionale  -  area socio-sanitaria) presso il
Dipartimento di scienze cIiniche e biologiche dell'Universita'' degli
studi dell'Insubria - sede di Varese.
    L'Amministrazione  garantisce  parita'  e  pari  opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso aI lavoro ed il trattamento sul lavoro.

                               Art. 2.

    Per  l'ammissione  al  concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti:
      1) Titolo di studio: diploma universitario di tecnico sanitario
di radiologia medica o diploma di tecnico di radiologia se conseguito
prima dell'entrata in vigore della legge 341/1990;
    Per  i  titoli  di  studio  conseguiti all'estero e' richiesta la
dichiarazione di equipollenza ai sensi delle vigenti disposizioni.
      2) Cittadinanza italiana. Tale requisito non e' richiesto per i
soggetti appartenenti alla Unione europea;
    Sono   equiparati   ai   cittadini   dello   Stato  italiano  gli
appartenenti  alla Repubblica o di uno degli Stati membri dell'Unione
Europea;
      3) Eta' non inferiore agli anni 18;
      4)  Idoneita' fisica all'impiego. L'Amministrazione ha facolta'
di  sottoporre  a visita medica di controllo i vincitori di concorso,
in base alla normativa vigente;
      5)  Non  possono  accedere agli impieghi coloro che siano stati
esclusi  dall'elettorato  politico  attivo  e  coloro che siano stati
destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
      6) Avere ottemperato alle norme sul reclutamento militare.
    I requisiti prescritti, compresa la dichiarazione di equipollenza
dell'eventuale  titolo di studio conseguito all'estero, devono essere
posseduti  alla  data  di scadenza del termine stabilito dal bando di
concorso per la presentazione della domanda di ammissione.
    I candidati sono ammessi aI concorso con riserva.

                               Art. 3.

    Le  domande  di ammissione aI suddetto concorso, redatte in carta
semplice  (legge  370/1988),  in  conformita' allo schema allegato aI
presente   bando   ed   indirizzate   aI   Direttore   amministrativo
dell'Universita' degli Studi dell'Insubria - via Ravasi, 2 - Varese -
dovranno  essere  presentate  direttamente o a mezzo raccomandata con
avviso   di  ricevimento  all'Universita'  stessa  entro  il  termine
perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello
della  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
    A  tal  fine,  fa  fede  il  timbro  a  data dell'ufficio postale
accettante.
    La domanda di ammissione aI concorso dovra' contenere il cognome,
il  nome  e  preciso  domicilio  eletto  dal  concorrente ai fini del
concorso.  Le aspiranti coniugate dovranno indicare, oltre il cognome
da nubile anche quello da coniugata.
    Il   candidato   dovra'   inoltre  dichiarare  sotto  la  propria
responsabilita' e a pena di esclusione dal concorso:
      a) la data ed il luogo di nascita;
      b) possesso  della  cittadinanza  italiana;  sono equiparati ai
cittadini  dello Stato italiano gli appartenenti alla Repubblica o di
uno degli Stati membri dell'Unione europea;
      c) (se  cittadino  italiano):  il  comune ove e' iscritto nelle
liste  elettorali,  owero  i  motivi  della  non  iscrizione  o della
cancellazione dalle liste elettorali;
      d) (se   cittadino   di  uno  degli  Stati  membri  dell'Unione
europea):  di  godere dei diritti civili e politici anche nello Stato
di  appartenenza  o  di  provenienza,  ovvero  i  motivi  del mancato
godimento;
      e) di  non  aver  mai  riportato  condanne penali e di non aver
procedimenti  penali in corso; in caso contrario indicare le condanne
riportate,  la  data  di sentenza dell'autorita' giudiziaria che l'ha
emessa,  da  indicare  anche  se  e' stata concessa amnistia, perdono
giudiziale,  condono,  indulto,  non  menzione, ecc. e anche se nulla
risulta  sul  casellario  giudiziale.  I  procedimenti  penali devono
essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi;
      f) il  titolo  di  studio  richiesto  dall'art. 2, del presente
bando;
      g) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;
      h) gli   eventuali   servizi  prestati  come  impiegato  presso
pubbliche  amministrazioni  e  le  cause di risoluzione di precedenti
rapporti di impiego;
      i)  di  non  essere  stato destituito o dispensato dall'impiego
presso  una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato
decaduto  da  altro  impiego  statale  per averlo conseguito mediante
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile;
      l)   (se  cittadino  di  uno  degli  Stati  membri  dell'Unione
europea): di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
      m) di avere l'idoneita' fisica all'impiego;
      n) i  candidati portatori di handicap possono specificare nella
domanda  l'ausilio  necessario  in  relazione  aI  proprio  handicap,
nonche'  l'eventuale  necessita  di tempi aggiuntivi allo svolgimento
delle  prove  d'esame,  da  documentare a mezzo di idoneo certificato
rilasciato   dalla   struttura   sanitaria  pubblica  competente  per
territorio, ai sensi degli articoli. 4 e 20, della legge 104/1992.
    La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata.
    L'Amministrazione puo' disporre in qualunque momento, con decreto
motivato  dal Direttore Amministrativo, l'esclusione dal concorso per
difetto  dei  requisiti  prescritti.  I requisiti per l'ammissione aI
concorso  devono  essere  posseduti alla data di scadenza del termine
ultimo di presentazione della domanda.
    L'Amministrazione   non  assume  alcuna  responsabilita'  per  la
dispersione  di  comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito   da  parte  dell'aspirante  o  da  mancata  oppure  tardiva
comunicazione  del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
ne'   per   eventuali  disguidi  postali  o  telegrafici  o  comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

                               Art. 4.

    La commissione giudicatrice e' nominata e composta ai sensi delle
disposizioni vigenti in materia.
    Per  le  modalita'  di espletamento del concorso si osservano, in
quanto   applicabili,  le  disposizioni  contenute  nel  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  24 settembre  1981,  e nel
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9 maggio  1994,  n. 487,
modificato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 30 ottobre
1996,  n. 693,  e  nel  regolamento dei procedimenti di selezione per
l'accesso  aI  lavoro  negli  impieghi amministrativi e tecnici delle
qualifiche funzionali comprese tra la III e la II del ruolo speciale,
nell'Universita' degli studi dell'Insubria.

                               Art. 5.

    Gli  esami consisteranno in una prova a contenuto teorico pratico
ed in un colloquio secondo il seguente programma:
      -   Prova   teorico   pratica:  dovra'  accertare  le  seguenti
conoscenze:  radiazioni  ionizzanti  naturali  e artificiali; energie
termiche,  ultrasoniche  e di risonanza magnetica e loro applicazioni
in  campo  medico, con finalita' diagnostiche e terapeutiche; nozioni
di  radiobiologia  e  di radioprotezione; tecniche di diagnostica per
immagini  (radiologia  convenzionale, radiologia digitale, radiologia
vascolare     e     interventistica,    tomografia    computerizzata,
ultrasonografia,  risonanza magnetica), di radioterapia e di medicina
nucleare;   anatomia   per   immagini   (anatomia   radiologica)  del
neurocranio  e  dell'encefalo,  del  capo  e del collo, della colonna
vertebrale,    dell'apparato    muscolo-scheletrico,    dell'apparato
respiratorio,     dell'apparato    cardio-vascolare,    dell'apparato
gastro-enterico,  dell'apparato  uro-genitale;  della  mammella,  del
peritoneo  e del retroperitoneo; controlli di qualita' in diagnostica
per immagini, radioterapia e medicina nucleare.
      -  Colloquio:  vertera'  sugli  argomenti  della  prova teorico
pratica.  Dovra'  inoltre  accertare  l'attitudine  del  candidato  a
svolgere  attivita'  di  ricerca  in  radiologia, la conoscenza della
lingua  inglese  e  la  capacita'  di utilizzo dei principali sistemi
informatici,  con particolare riguardo all'informatica applicata alla
radiologia.
    Questa   Universita'   dara'   comunicazione   mediante   lettera
raccomandata  con  ricevuta  di ritorno della sede e della data dello
svolgimento  della  prova teorico pratica non meno di quindici giorni
prima dell'inizio della prova stessa.
    Per  avere  accesso  all'aula  degli esami, i candidati ammessi a
sostenere  la prova teorico pratica ed orale dovranno esibire uno dei
documenti di riconoscimento di cui all'art. 7, del presente bando.
    I  candidati  possono  consultare  soltanto  i testi di legge non
commentati ed autorizzati dalla commissione ed i dizionari.

                               Art. 6.


                       Ammissione al colloquio

    Conseguono  l'ammissione  al  colloquio  i  candidati che abbiano
riportato nella prova teorico pratica una votazione di almeno ventuno
trentesimi o equivalente.
    I  soli  candidati  ammessi aI colloquio saranno avvertiti almeno
venti  giorni  prima  del  giorno  in cui dovranno sostenere la prova
stessa.  Ai  medesimi  sara'  contemporaneamente  comunicato  il voto
riportato nella prova teorico pratica.
    Il  colloquio  si  intendera'  superato  se  il  candidato avra''
ottenuto una votazione di almeno ventuno trentesimi o equivalente.
    La  votazione complessiva e' data dalla somma del voto conseguito
nella  prova  teorico  pratica  di  cui aI precedente art. 5, e della
votazione conseguita nel colloquio.

                               Art. 7.


                     Documenti di riconoscimento

    Per  essere  ammessi  a  sostenere  le  prove d'esame i candidati
dovranno   essere   muniti   di   uno   dei   seguenti  documenti  di
riconoscimento:
      a) tessera postale;
      b) porto d'armi;
      c) patente automobilistica;
      d) passaporto;
      e) carta d'identita';
      f) tessera  di  riconoscimento rilasciata dalle amministrazioni
dello Stato ai propri dipendenti.

                               Art. 8.

    I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito che
abbiano   e   che  intendano  far  valere,  ai  sensi  delle  vigenti
disposizioni,  i  titoli  di  precedenza  o  preferenza  a parita' di
merito,  saranno  tenuti  a  presentare o far pervenire, aI Direttore
amministrativo  dell'Universita''  degli  studi dell'Insubria entro e
non  oltre  il  termine  di  giorni  quindici  che decorre dal giorno
successivo  a  quello  in  cui  i singoli candidati avranno sostenuto
l'ultima  delle  prove  previste  dall'allegato  programma d'esame, i
sotto  specificati  documenti  in  originale o copia autenticata, che
attestino il possesso dei seguenti titoli:
      1) gli insigniti di medaglia aI valor militare;
      2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
      3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      4)  i  mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
      5) gli orfani di guerra;
      6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
      7)  gli  orfani  dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
      8) i feriti in combattimento;
      9)  gli  insigniti  di  croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' capi di famiglia numerosa;
      10)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra ex
combattenti;
      11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
      12)  i  figli  dei  mutilati  e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
      13)  i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
      14)  i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
      15)  i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi  o  non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
      16)   coloro   che  abbiano  prestato  servizio  militare  come
combattenti;
      17)  coloro  che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo,  per  non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
      18)  i  coniugati  e i non coniugati con riguardo aI numero dei
figli a carico;
      19) gli invalidi ed i mutilati civili;
      20)  militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati senza
demerito aI termine della ferma o rafferma.
    A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
      a) dal  numero  dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
      b) dall'aver  prestato  lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
      c) dalla minore eta' anagrafica del candidato.

                               Art. 9.

    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  e'  formata  secondo
l'ordine  dei  punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato,  con  l'osservanza,  a  parita' di punti, delle preferenze
previste dall'art. 8.
    E'  dichiarato  vincitore,  nei limiti dei posti complessivamente
messi  a concorso, il candidato utilmente collocato nelle graduatorie
di  merito,  formate  sulla  base del punteggio riportato nelle prove
d'esame.
    La  graduatoria  di merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso,  e' approvata dal Direttore amministrativo ed e' pubblicata
all'Albo dell'Universita' degli studi dell'Insubria - sede di Varese.
    Di  tale  pubblicazione  e'  data  notizia  mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
    Dalla  data  di  pubblicazione di detto avviso decorre il termine
per le eventuali impugnative.
    Detta  graduatoria rimane efficace per un termine di ventiquattro
mesi   dalla  data  della  sopracitata  pubblicazione  per  eventuali
coperture  di  posti  per  i quali il concorso e' stato bandito e che
successivamente  ed  entro  tale data dovessero rendersi disponibili.
Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' aI concorso.

                              Art. 10.

    Il vincitore sara' invitato, a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno,  a  stipulare,  entro  dieci  giorni  dal  ricevimento della
suddetta ed in conformita' a quanto previsto dal Contratto Collettivo
Nazionale  dei dipendenti del comparto dell'Universita' del 21 maggio
1996,  il  contratto  di lavoro individuale a tempo indeterminato per
l'assunzione in prova.
    Il  vincitore dovra' inoltre assumere servizio entro dieci giorni
dalla sottoscrizione del contratto.
    Entro  il  termine  perentorio di trenta giorni dalla stipula del
contratto  il  vincitore  del  concorso  pubblico  dovra' produrre la
seguente documentazione:
      1)  Dichiarazione  resa  ai  sensi  degli articoli 2 e 4, della
legge  4 gennaio  1968,  15  e dell'art. 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, dalla quale risulti:
        a) data e luogo di nascita;
        b) cittadinanza;
        c) godimento dei diritti politici;
        d) la  posizione agli effetti dell'adempimento degli obblighi
militari;
        e) la mancanza di condanne penali e di carichi pendenti;
        f) il numero del codice fiscale;
        g) la composizione del nucleo familiare;
        h) titolo di studio;
        i) se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle
dipendenze  dello  Stato,  di Enti pubblici o di aziende private e se
fruisca,  comunque,  di  redditi  di  lavoro  subordinato  ed in caso
affermativo relativa opzione, nonche' di non esercitare il commercio,
l'industria,  ne'  alcuna  professione  e  di  non coprire cariche in
societa'  costituite  a  fine  di  lucro.  Detta  dichiarazione  deve
contenere   le   eventuali   indicazioni   concernenti  le  cause  di
risoluzione  di precedenti rapporti di impiego (art. 1 lettera g) del
decreto  del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686). Deve
essere rilasciata anche se negativa.
    La  dichiarazione  relativa aI requisito della cittadinanza e del
godimento  dei  diritti  politici  deve  riportare  l'indicazione del
possesso   del   requisito   alla   data   di   scadenza  del  bando.
L'amministrazione  provvedera'  ad  effettuare idonei controlli sulla
veridicita'  delle  dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 11,
del  decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998. Qualora dal
controllo dovesse emergere la non veridicita' della dichiarazione, il
dichiarante   decade   dai   benefici  conseguiti  sulla  base  della
dichiarazione   non   veritiera,   fermo   restando  quanto  previsto
dall'art. 26,  della  legge  4 gennaio  1968,  n. 15,  in  materia di
sanzioni penali. Qualora l'interessato non intenda o non sia in grado
di  ricorrere  alla  dichiarazione  sostitutiva  di certificazione, i
certificati  relativi  a stati, fatti o qualita' personali risultanti
da  albi  o  da pubblici registri tenuti o conservati da una pubblica
amministrazione   sono   acquisiti  d'ufficio  da  questo  Ateneo  su
indicazione da parte dell'interessato della specifica amministrazione
che conserva l'albo o il registro.
    A  termine  dell'ultimo  comma  del  gia'  citato articolo 11 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli
appartenenti  aI  personale  statale  di  ruolo devono presentare nel
termine  sopra  indicato una copia integrale dello stato matricolare,
la  dichiarazione di cui aI punto 1, per quanto riguarda il titolo di
studio  e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di
rito.  In sostituzione della copia integrale dello stato matricolare,
i  vincitori  potranno  presentare  la  dichiarazione  sostitutiva di
certificazione,  cosi' come previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
    I  certificati  rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di  cui  lo  straniero  e'  cittadino  debbono  essere  conformi alle
disposizioni  vigenti  nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.
    Agli  atti  e  documenti  redatti in lingua straniera deve essere
allegata  una  traduzione  in lingua italiana certificata conforme aI
testo straniero redatto dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
    Qualora  non  venga  prodotta  entro  il termine di trenta giorni
dalla  stipula del contratto la documentazione richiesta, fatta salva
la  possibilita'  di una proroga dello stesso termine a richiesta del
vincitore  nel  caso  di comprovato impedimento, da rappresentare per
iscritto   e  prima  della  scadenza,  si  provvedera'  all'immediata
risoluzione del contratto di lavoro.

                              Art. 11.

    I vincitori saranno assunti in prova con contratto individuale di
lavoro   subordinato   a   tempo  indeterminato  nella  6a  qualifica
funzionale   (assistente   socio-sanitario),   area  socio-sanitaria,
profilo   di  tecnico  di  radiologia,  con  diritto  aI  trattamento
economico  iniziale  di  cui  aI  contratto  collettivo nazionale dei
dipendenti del comparto Universita' stipulato il 5 settembre 1996.
    Il  periodo  di  prova ha la durata di tre mesi e non puo' essere
rinnovato o prorogato alla scadenza.
    Decorsa  la  meta'  del periodo suddetto, nel restante periodo di
prova  ciascuna  delle  parti puo' recedere dal rapporto in qualsiasi
momento  senza obbligo di preavviso ne' di indennita' sostitutiva del
preavviso.
    Il   recesso   opera   dal   momento   della  comunicazione  alla
controparte.
    Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato.
    Decorso  il  periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
risolto  da  una  delle parti, il dipendente si intende confermato in
servizio   e   gli   viene   riconosciuta   l'anzianita'  dal  giorno
dell'assunzione a tutti gli effetti.
    In  caso  di  recesso  la  retribuzione  viene  corrisposta  fino
all'ultimo  giorno  di  effettivo  servizio,  compresi  i ratei della
tredicesima mensilita'; spetta altresi' aI dipendente la retribuzione
corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.
    Il  dipendente,  fatte  salve  le  possibilita'  di trasferimento
d'ufficio  nei casi previsti dalla legge, dovra' rimanere in servizio
presso  l'Universita'  degli  studi  dell'Insubria per un periodo non
inferiore a sette anni.

                              Art. 12.

    Ai  sensi  dell'art. 10,  comma  1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675  e  successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali
forniti  dai  candidati  saranno  raccolti presso l'Universita' degli
studi  dell'Insubria  e  trattati  per le finalita' di gestione della
procedura di valutazione comparativa e dell'eventuale procedimento di
assunzione in servizio.
    Le  medesime  informazioni  potranno essere comunicate unicamente
alle   amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate  alla
posizione giuridico-economica del candidato risultato vincitore.

                              Art. 13.

    Ai  sensi  di  quanto  disposto dall'art. 5, della legge 7 agosto
1990,  n. 241,  il  responsabile  del procedimento di cui aI presente
bando  e'  la Dott.ssa Monica Gussoni, c/o ripartizione personale non
docente  -  Universita'  degli studi di Pavia (Tel. 0382/504234 - Fax
0382/504243).
    Per  quanto non previsto dal presente bando, valgono - sempreche'
applicabili   -   le  disposizioni  sullo  svolgimento  dei  concorsi
contenute  del testo unico del 10 gennaio 1957, n. 3, del decreto del
Presidente  della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e del decreto del
Presidente  della  Repubblica  28 dicembre 1970, n. 1077, decreto del
Presidente  della  Repubblica  9 maggio  1994, n. 487, modificato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693 e
nella  legge  15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, nel
decreto  del  Presidente  della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, e
nel regolamento dei procedimenti di selezione per l'accesso aI lavoro
negli impieghi amministrativi e tecnici delle qualifiche - funzionali
comprese  tra  la  III  e  la II del ruolo speciale, dell'Universita'
degli studi dell'Insubria.
    Varese, 28 giugno 2000
Il direttore amministrativo: Balzani

    SCHEMA DA SEGUIRE NELLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DA INVIARSI SU
                            CARTA LIBERA

Al    direttore    amministrativo    dell'Universita'   degli   studi
dell'Insubria - via Ravasi, 2 - 21100 Varese     Il sottoscritto
(le  donne  coniugate  devono indicare, nell'ordine, 1) il nome ed il
cognome proprio, 2) il cognome del marito), nato a
(Prov.) ....... il ............e residente in
(Prov.)                          .......                          via
............................................................... n.
chiede  di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a un posto
di  assistente  socio  sanitario  profilo di tecnico di radiologia in
prova  (6a  qualifica  funzionale  -  area socio-sanitaria) presso il
Dipartimento  di scienze cliniche e biologiche dell'Universita' degli
studi  dell'Insubria  -  sede  di  Varese,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 63 dell'11 agosto 2000.
    Dichiara sotto la propria responsabilita' che:
      1) e' cittadino italiano; (1)
      2) e' iscritto nelle liste elettorali del comune di
....................................................   (se  cittadino
italiano) (2);
      3) non ha riportato condanne penali (3);
      4) e' in possesso del seguente titolo di studio
...............................................conseguito in data
presso;
      5)  per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione
e' la seguente;
      6)   ha   prestato   i   seguenti   serivizi  presso  pubbliche
amministrazioni
(oppure non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni);
      7) non e' stato destituito o dispensato dall'impiego presso una
pubblica  amministrazione,  ne' e' stato dichiarato decaduto da altro
impiego statale ai sensi dell'art. 127, lett. D del testo unico;
      8) ha adeguata conoscenza della lingua italiana (4);
      9) di avere l'idoneita' fisica all'impiego;
      10)  il  sottoscritto  esprime  il proprio consenso affinche' i
dati  personali  forniti  possano  essere trattati nel rispetto della
legge   n. 675/1996,  per  gli  adempimenti  connessi  alla  presente
procedura.
    data .................................
firma .................................................
    Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni:
      (1)  Indicare  il possesso della cittadinanza italiana o di uno
degli Stati membri della Comunita' Economica europea;
      (2) in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle
liste elettorali, indicarne i motivi;
      (3)  in  caso  contrario  indicare le eventuali condanne penali
riportate  (anche  se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o
perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorita' che lo ha
emesso;
      (4)  la  dichiarazione  deve  essere sottoscritta solamente dai
cittadini  di  uno  degli  Stati  membri  della  Comunita'  economica
europea.