IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
    Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1077;
    Vista la legge 25 ottobre 1077, n. 808;
    Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
24 settembre 1981;
    Visto   il  decreto  ministeriale  20 maggio  1983  e  successive
modificazioni,
    Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23;
    Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958;
    Visto  il decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534 che integra
e modifica il decreto ministeriale 20 maggio 1983;
    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120;
    Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
    Visto il divieto di cui all'art. 1, ultimo comma, della legge 421
del 23 ottobre 1992;
    Visto  il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487;
    Visto  il  decreto  legislativo  12 maggio  1995,  n. 196,  ed un
particolare l'art. 39, comma 15;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996,
n. 693,   recante  modificazioni  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 487/1994;
    Vista   la   legge   31 dicembre   1996,   n.  675  e  successive
modificazioni e integrazioni;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
    Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1998,
n. 403;
    Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448;
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
    Visto  il  decreto  rettorale  n. 1220 del 17 giugno 1999, con il
quale  e'  stato  adottato  il  regolamento di ateneo disciplinante i
procedimenti   di   selezione  e  assunzione  del  personale  tecnico
amministrativo dell'Universita' degli studi di Padova;
    Vista  la  nota  del direttore del centro del 5 maggio 2000 ed il
parere favorevole del direttore amministrativo di questa eniversita';
    Accertata   l'inesistenza   di   graduatorie   utili   ai   sensi
dell'art. 23,  quarto  comma, della legge n. 23/1986 di concorsi gia'
espletati per il profilo e la struttura di cui al presente bando;
    Considerato   che,   con  separato  provvedimento  si  procedera'
all'indizione  di  corso  concorso riservato al personale in servizio
presso l'Universita' degli studi di Padova;
    Verificata la disponibilita' finanziaria;

                              Decreta:


                               Art 1.


                              Indizione

    L'universita'  degli  studi di Padova indice il seguente concorso
pubblico,  per  titoli  ed  esami, ad un posto di Assistente Tecnico,
sesta  qualifica,  area  funzionale  tecnico-scientifica,  presso  la
struttura di seguito indicata:
    Concorso n. 61/2000 - Centro Interchimico: posti uno.
    Sono garantite pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso
al lavoro ed il trattamento sul lavoro.