IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio
1957, n. 3;
    Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica del 3 maggio
1957, n. 686;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
24 settembre   1981   relativo  alla  declaratoria  delle  qualifiche
funzionali  e  dei  profili  professionali  del personale non docente
delle Universita';
    Visto  il  decreto  ministeriale  20 maggio  1983  relativo  alla
normativa concorsuale del personale non docente delle Universita', in
relazione  ai  profili professionali di cui al decreto del Presidente
del  Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 modificato ed integrato
dal decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534;
    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
30 marzo 1989, n. 127;
    Vista  la  legge  10 aprile  1991,  n. 125,  che  garantisce pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
    Vista  la  legge  5 febbraio  1992, n. 104, ed in particolare gli
articoli 19 e 20;
    Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio  1994,  n. 174,  recante  norme sull'accesso dei cittadini
degli  Stati  membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto il C.C.N.L. del comparto Universita' stipulato il 21 maggio
1996 ed in particolare l'art. 19, primo comma;
    Vista  la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni
ed integrazioni;
    Visto   il   Regolamento   interno  per  le  assunzioni  a  tempo
determinato  approvato  dal C.d.A. di questa Universita' nella seduta
del  17 settembre  1997  ed in particolare il terzo comma dell'art. 7
concernente  le modalita' di assunzione di personale tecnico di VII e
VIII qualifica - per la realizzazione di programmi di ricerca;
    Considerato che il Consiglio del Dipartimento di protezione delle
piante, nella seduta del 27 luglio 2000, ha deliberato l'assunzione a
tempo  determinato,  ai  sensi  degli articoli 1, lettera f) e 5, del
Regolamento per le assunzioni a tempo determinato, sopracitato, di un
collaboratore   tecnico   -   VII   qualifica   -   area   funzionale
tecnico-scientifica  per un periodo massimo di tre mesi sui fondi del
contratto  C.E. denominato Pathoak, per la collaborazione nell'ambito
del  progetto  di  ricerca  "Long  term  dynamics  of oak ecosystems:
assessment   of   the   role  of  root  pathogens  and  environmental
constraints as interacting decline inducing factrors";
    Considerato di dover ampliare i titoli di preferenza a parita' di
merito  previsti  dal  Regolamento  con  quelli di cui all'art. 5 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9 maggio 1994, n. 487, e
successive  modificazioni,  onde  disporre  di  ulteriori  titoli per
graduare  altre  posizioni  di  parita'  di  merito  che si dovessero
verificare all'atto dell'approvazione delle graduatorie;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                         Selezione pubblica

    Presso  l'Universita'  degli  studi  della  Tuscia e' indetta una
selezione  pubblica,  per  titoli  ed esami, per l'assunzione a tempo
determinato,  di  un  collaboratore  tecnico,  VII  qualifica  - area
funzionale  tecnico-scientifica,  per le esigenze del Dipartimento di
protezione  delle  piante,  per  la  collaborazione  nell'ambito  del
progetto di ricerca "Long term dynamics of oak ecosystems: assessment
of  the  role  of  root  pathogens  and  environmental constraints as
interacting  decline  inducing factrors", mediante la costituzione di
un  rapporto  di  lavoro,  della durata massima di tre mesi, ai sensi
della  lettera  f)  dell'art. 19  del  CCNL  del comparto Universita'
stipulato il 21 maggio 1996.
    Tale  rapporto  di  lavoro  gravera' sui fondi del contratto C.E.
denominato Pathoak.
    L'amministrazione  garantisce  parita'  e  pari  opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.