IL DIRETTORE GENERALE

    Vista  la  legge 24 novembre 1999, n. 468, riguardante "Modifiche
alla  legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice
di  pace.  Delega  al  Governo  in  materia  di competenza penale del
giudice  di  pace  e  modifica  dell'art. 593 del codice di procedura
penale";
    Visto  il  testo  unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  10 gennaio  1957,  n. 3,  e successive
modificazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686,  recante  norme  di esecuzione del testo unico sopra citato e
successive modificazioni;
    Vista   la  legge  11 luglio  1980,  n. 312,  sul  nuovo  assetto
retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 dicembre
1994,  n. 1219, contenente l'individuazione dei profili professionali
del  personale dei Ministeri in attuazione dell'art. 3 della predetta
legge 11 luglio 1980, n. 312;
    Vista  la  legge 10 aprile 1991, n. 125, recante "Azioni positive
per   la   realizzazione  della  parita'  uomo-donna  nel  lavoro"  e
successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente
la   razionalizzazione   dell'organizzazione   delle  amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego
e successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio  1994,  n. 174,  con  cui e' stato adottato il regolamento
recante   norme   sull'accesso   dei  cittadini  degli  Stati  membri
dell'Unione  europea  a  posti  di  lavoro  presso le amministrazioni
pubbliche;
    Visto  il  regolamento  recante  norme sull'accesso agli impieghi
nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le modalita' di svolgimento dei
concorsi,  dei  concorsi  unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici   impieghi,   emanato   con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle  persone  e  di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali;
    Vista  la  legge  15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo
per  il  conferimento  di  funzioni  e  compiti  alle regioni ed enti
locali,  per  la  riforma  della  pubblica  amministrazione  e per la
semplificazione amministrativa;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo e successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto  l'art. 39  della  legge  27 dicembre 1997, n. 449, recante
misure per la stabilizzazione della finanza pubblica;
    Vista  la  legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente modifiche ed
integrazioni  alle  leggi  15 marzo  1997,  n. 59,  e 15 maggio 1997,
n. 127;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403,  recante  regolamento  di  attuazione degli articoli 1, 2 e 3
della  legge  15 maggio  1997,  n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
    Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2000);
    Visto   l'art. 39,   comma  18  della  legge  n.  449/1997,  come
modificato  dall'art. 20  della  legge n. 488/1999, che, tra l'altro,
stabilisce  che  il  Consiglio dei Ministri definisce, entro il primo
semestre  di  ciascun  anno, la percentuale del personale da assumere
con  contratto  di  lavoro  a tempo parziale, che, comunque, non puo'
essere inferiore al 50% delle assunzioni autorizzate;
    Visto  il  contratto  collettivo nazionale di lavoro del comparto
del  personale  dipendente  dai  Ministeri, sottoscritto il 16 maggio
1995, e successive modificazioni;
    Visto  il  contratto  collettivo  nazionale di lavoro relativo al
personale  del  comparto  dei  Ministeri per il quadriennio normativo
1998/2001  e  biennio  economico  1998/1999  stipulato il 16 febbraio
1999;
    Visto  il  contratto  collettivo  integrativo del Ministero della
giustizia per il quadriennio 1998/2001 stipulato il 5 aprile 2000;
    Considerato  che,  ai  sensi  dell'art. 26  della  predetta legge
n. 468/1999 occorre provvedere all'immissione nei ruoli del Ministero
della  giustizia  dei messi di conciliazione non dipendenti comunali,
nei   limiti  di  370  unita'  e  comunque  delle  vacanze  organiche
esistenti;
    Considerato,  altresi', che i predetti messi di conciliazione non
dipendenti  comunali devono essere inquadrati nelle aree funzionali A
e  B  posizioni  economiche,  rispettivamente,  A1 e B1, gia' terza e
quarta qualifica funzionale;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2000,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale del 27 settembre 2000, n. 226,
che  autorizza questa amministrazione ad indire separati concorsi per
la  copertura di 320 posti di ausiliario, area funzionale A posizione
economica  A1  (gia'  terza  qualifica  funzionale)  e  50  posti  di
operatore giudiziario, area funzionale B posizione economica B1 (gia'
quarta qualifica funzionale);
    Ritenuto  necessario, quindi, indire il concorso per la copertura
di  cinquanta  posti  di  operatore  giudiziario,  area  funzionale B
posizione economica B1;
    Visto  il P.D.G. 29 settembre 2000, vistato dall'Ufficio centrale
del  bilancio presso questo Ministero il 2 ottobre 2000, con il quale
sono  stati  fissati i criteri di valutazione dei titoli ed i termini
per la presentazione delle domande;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                       Posti messi a concorso

    E'  indetto  un  concorso,  per  titoli,  a  cinquanta  posti  di
operatore  giudiziario,  area  funzionale  B,  posizione economica B1
(gia' quarta qualifica funzionale), del personale del Ministero della
giustizia Amministrazione giudiziaria.
    Le  assunzioni  in  servizio  dei  vincitori del concorso saranno
subordinate  alle  autorizzazioni  concesse, con appositi decreti del
Presidente  della Repubblica, su proposta del Ministro della funzione
pubblica   e   del   Ministro   del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica,  e potranno essere condizionate da criteri
di scaglionamento degli ingressi e da ricorso a contratti di lavoro a
tempo  parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta
per  cento  di  quella  a  tempo  pieno, in numero non inferiore alla
percentuale prevista al momento dell'assunzione per tale tipologia di
rapporto.