IL RETTORE

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686;
    Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,
nn. 1077 e 1079;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
24 settembre 1981;
    Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983;
    Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1988, n. 534;
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
    Vista la legge 27 gennaio 1989, n. 25;
    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
    Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
    Vista  la  legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche
ed integrazioni;
    Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifiche ed integrazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
7 febbraio 1994, n. 174;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modifiche ed integrazioni;
    Vista  la  legge  15 maggio  1997,  n. 127  ed in particolare gli
articoli 2 e 3;
    Vista  la  legge  27 dicembre  1997,  n. 449  ed  in  particolare
l'art. 51, comma 5;
    Vista  la  legge  16 giugno  1998,  n. 191,  recante modifiche ed
integrazioni alle leggi n. 59/1997 e n. 127/1997;
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
    Visto lo statuto dell'Universita' "Ca' Foscari" di Venezia;
    Vista   la   delibera   del   consiglio  di  amministrazione  del
22 dicembre 2000 che approva il piano occupazionale per l'anno 2001;
    Visto  il  contratto collettivo nazionale del lavoro sottoscritto
in   data   9 agosto  2000,  che  definisce  le  nuove  categorie  di
classificazione  del personale ed in particolare gli articoli 24, 54,
55 nonche' la tabella allegato A);
    Considerato  che  l'art. 55,  comma 5,  del  contratto collettivo
nazionale  del  lavoro  prevede che, per particolari professionalita'
che  richiedono  ulteriori  requisiti  in relazione alla specificita'
dell'attivita'  lavorativa,  l'accesso possa avvenire nella posizione
B3;
    Visto  il decreto rettorale n. 323 del 3 aprile 2001 con il quale
si  autorizza  la  copertura di un posto di cat. B3, area dei servizi
generali  e  tecnici,  per  le  esigenze della sede di via Torino del
dipartimento di chimica;
    Considerato  che, nelle more della definizione dei regolamenti di
Ateneo  per  l'accesso  agli impieghi previsti dal predetto contratto
collettivo  nazionale del lavoro, questa Universita' intende comunque
provvedere  alla  copertura  dei  suddetti posti mediante un concorso
pubblico,  per esami, sulla base delle disposizioni di cui al decreto
ministeriale 20 maggio 1983 e successive modifiche ed integrazioni.
    Ritenuto  pertanto  di dare avvio al procedimento concorsuale per
la  copertura  del  suddetto  posto di categoria B3, area dei servizi
generali e tecnici;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    E'  indetto  un concorso pubblico, per esami, per la copertura di
un  posto  di  categoria  B,  area  dei  servizi  generali e tecnici,
posizione  economica B3, per le esigenze della sede di via Torino del
dipartimento di chimica.
    La  posizione riguarda lo svolgimento di attivita' di laboratorio
di   chimica   inorganica   ed   uso   di   strumentazione  analitica
(assorbimento atomico, gascromatografo).
    L'amministrazione  garantisce  parita'  e  pari  opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.