IL DIRETTORE GENERALE Visto il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, contenente le norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato; Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' le relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; Vista la legge 1o aprile 1981, n. 121, ed in particolare l'art. 16 che ha inserito il Corpo forestale dello Stato tra le forze di polizia; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, recante attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato, ed in particolare gli art. 41 e 42, relativi alla nomina a vice perito del ruolo dei periti; Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1997 recante individuazione dei profili professionali del personale del Corpo forestale dello Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica, tecnico-strumentale ed amministrativa; Viste le leggi 27 dicembre 1997, n. 449, 23 dicembre 1998, n. 448, e 23 dicembre 1999, n. 488; Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed il relativo regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, nonche' le successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, ed in particolare l'art. 1 recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le Amministrazioni pubbliche, modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 ottobre 1994, n. 623; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, ed in particolare l'art. 20; Vista la circolare n. 6 del 24 luglio 1999 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, recante disposizioni per la partecipazione ai concorsi pubblici da parte dei portatori di handicap; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, con cui si dispone, tra l'altro, che i datori di lavoro pubblici che occupano piu' di 50 dipendenti, sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili nella misura del 7% dei lavoratori occupati; Considerato che la predetta quota di riserva risulta, presso questa Amministrazione, gia' coperta; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali; Vista la legge 3 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e d'assunzione presso le pubbliche amministrazioni; Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, ed in particolare l'art. 40 che prevede una riserva del 2% dei posti in favore degli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che terminano senza demerito la ferma biennale prevista dall'art. 37 della stessa legge; Considerato che tale percentuale non raggiunge l'unita' rispetto al totale dei posti messi a concorso e che pertanto non e' possibile procedere a detta riserva; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 ed in particolare l'art. 39, comma 15, che prevede, ai sensi dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la riserva del 20% di posti a favore dei militari delle tre Forze armate, congedati senza demerito dalla ferma triennale o quinquennale; Vista la legge 1o febbraio 1989, n. 53, ed in particolare l'art. 26 concernente il possesso, per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia, delle qualita' morali e di condotta stabilite per i concorsi della magistratura ordinaria; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, recante azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, e successive modificazioni e integrazioni; Considerato che l'art. 36-ter del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successivi decreti legislativi modificativi ed integrativi, recante accertamento delle conoscenze informatiche e di lingue straniere nei concorsi pubblici, costituisce norma di carattere programmatico e che, peraltro, il regolamento previsto al terzo comma dello stesso articolo, da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, non ha trovato ancora attuazione; Visto il decreto del direttore generale 30 novembre 2000, annotato presso l'Ufficio centrale del bilancio il 1o dicembre 2000 con il n. 3634 con il quale, in attuazione dell'art. 44 del decreto legislativo n. 201/1995, sono state individuate le modalita' di svolgimento del corso e quelle di svolgimento degli esami di fine corso; Considerato che alla data del 31 dicembre 1999 risultano disponibili nella qualifica di vice perito del ruolo dei periti del Corpo forestale dello Stato cinquantadue posti da conferire, ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, nel limite del cinquanta per cento, mediante concorso pubblico per esami e successivo corso di formazione professionale della durata di almeno dodici mesi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 settembre 2000, concernente la programmazione semestrale delle assunzioni nelle Amministrazioni pubbliche a norma dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ed in particolare la tabella 2 relativa all'autorizzazione, per il Corpo forestale dello Stato, a bandire concorsi pubblici, per l'anno 2000, per l'assunzione di ventisei vice periti; Ravvisata la necessita' di procedere all'emanazione del relativo bando di concorso per la copertura di ventisei posti, pari al cinquanta per cento della disponibilita', al 31 dicembre 1999, nella qualifica di vice perito del ruolo dei periti del Corpo forestale dello Stato; Considerato che, in virtu' della dotazione organica, i posti disponibili sono da ripartire tra i profili professionali individuati con il decreto ministeriale 22 dicembre 1997, in tre distinte aree, come di seguito indicato: area tecnico-scientifica: vice perito geometra, posti quattro; vice perito informatico, posti quattro; area tecnico-strumentale: vice perito ai servizi, posti quattro; area amministrativa: vice perito amministrativo, posti quattordici. Considerato che, non essendo possibile prevedere il numero dei candidati, si rende indispensabile stabilire successivamente il diario delle prove scritte; Considerate le esigenze di servizio; Decreta: Art. 1. Posti a concorso e riserve 1. Per le esigenze delle unita' funzionali dislocate sul territorio nazionale, compresa la Direzione generale, e' indetto un concorso pubblico per esami e successivo corso di formazione professionale della durata di dodici mesi, per la nomina di ventisei vice periti del ruolo dei periti del Corpo forestale dello Stato. 2. I posti messi a concorso per ciascuna area, relativamente ad ogni profilo professionale, sono ripartiti, sulla base delle esigenze dell'Amministrazione attualmente rilevate, come di seguito indicato: area tecnico-scientifica: vice perito geometra, posti quattro; vice perito informatico, posti quattro; area tecnico-strumentale: vice perito ai servizi, posti quattro; area amministrativa: vice perito amministrativo, posti quattordici; 3. Dei posti di cui al comma 1: a) cinque unita', pari ad 1/6 dei posti messi a concorso, sono riservate al personale del Corpo forestale dello Stato appartenente al ruolo dei Revisori in possesso del prescritto titolo di studio e specificamente: vice perito geometra, posti uno; vice perito informatico, posti uno; vice perito ai servizi, posti uno; vice perito amministrativo, posti due; b) cinque unita', pari al 20% dei posti messi a concorso, sono riservate, ai sensi dell'art. 39, comma 15, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, a favore dei militari delle tre Forze armate congedati senza demerito dalla ferma triennale o quinquennale, e specificamente: vice perito geometra, posti uno; vice perito informatico, posti uno; vice perito ai servizi, posti uno; vice perito amministrativo, posti due; 4. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri candidati secondo l'ordine di graduatoria.