IL DIRETTORE GENERALE
                      per il personale militare
                           di concerto con
                       IL COMANDANTE GENERALE
                del corpo delle capitanerie di porto

    Visto  il  regio  decreto  16 maggio 1932, n. 819, concernente il
testo  unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali
di complemento della Marina militare e successive modificazioni;
    Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, concernente lo stato degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive
modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  della  difesa  13 giugno 1957,
concernente il regolamento interno dell'Accademia navale e successive
modificazioni;
    Vista  la  legge  4 gennaio  1968,  n.  15,  recante  norme sulla
documentazione    amministrativa    e    sulla    legalizzazione   ed
autenticazione di firme e successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista   la   legge   20 settembre   1980,   n.  574,  concernente
l'unificazione  ed  il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento   degli   ufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul
servizio  militare  di  leva  e  sulla  ferma  di  leva  prolungata e
successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
22 luglio  1987,  n. 411, concernente specifici limiti di altezza per
la partecipazione ai concorsi pubblici;
    Visto  il  decreto  ministeriale  11 febbraio  1988,  n.  62, che
approva  il  regolamento  concernente  i  criteri  e le modalita' per
l'arruolamento  degli ufficiali di complemento, nonche' la durata dei
corsi  allievi  ufficiali  di  complemento  delle  tre Forze armate e
successive modificazioni;
    Vista  la  legge  1o febbraio  1989, n. 53, concernente modifiche
sullo  stato  giuridico  e  sull'avanzamento  dei vicebrigadieri, dei
graduati  e  militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della  Guardia di finanza, nonche' disposizioni relative alla Polizia
di  Stato  o  al Corpo degli Agenti di custodia ed al Corpo forestale
dello Stato;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e  di diritto d'accesso ai
documenti amministrativi;
    Visto  il  decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, recante
norme  in  materia  di  razionalizzazione  dell'organizzazione  delle
amministrazioni  pubbliche e revisione della disciplina in materia di
pubblico impiego e successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto   il   decreto  ministeriale  16 settembre  1993,  n.  603,
concernente  il  regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli  2  e  4  della  succitata  legge  7 agosto  1990,  n.  241,
nell'ambito dell'Amministrazione difesa;
    Vista  la  legge  31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle  persone  e  di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni e integrazioni;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di   decisione   e   di   controllo  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 2 settembre
1997,  n.  511,  concernente  il  regolamento  recante  le  norme  di
organizzazione dell'Accademia navale;
    Visto   il   decreto   legislativo   30 dicembre  1997,  n.  490,
concernente  il  riordino  del  reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni;
    Vista  la  legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente modifiche ed
integrazioni  alle  leggi  15 marzo  1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n.
127;
    Vista  la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n.  403, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
    Vista  la legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente disposizioni
in materia di imposta di bollo;
    Visto  il  decreto  ministeriale  4 aprile  2000,  concernente il
regolamento   recante  norme  per  l'accertamento  dell'idoneita'  al
servizio   militare,   con  annesso  l'elenco  delle  imperfezioni  e
infermita' che sono causa di non idoneita', che prevede, tra l'altro,
che,  in  relazione  alle  esigenze di impiego, nei bandi di concorso
possano essere richiesti specifici requisiti psico-fisici;
    Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della direzione
generale   della   Sanita'   militare   emanata   per  l'applicazione
dell'elenco  delle  imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                        Posti a disposizione

    1. E'   indetto   l'arruolamento   di  settecentotto  giovani  da
ammettere sottonotati corsi allievi ufficiali di complemento (A.U.C.)
laureati   e   diplomati   per   il   conseguimento  della  nomina  a
guardiamarina  di  complemento  dei vari Corpi della Marina militare,
con  il  numero  e  la  ripartizione  di  posti  e  con  i periodi di
presumibile svolgimento di seguito indicati:

    a) 17o corso - 177 posti - ottobre 2001 dicembre 2001:


Corpo di stato maggiore        10 Laureati     24 diplomati
Corpo del genio navale         16    "         12    "
Corpo delle armi navali        12    "          7    "
Corpo sanitario                23 (di cui 21 medici e 2 odontoiatri)
Corpo di commissariato         13    "          5
Corpo delle Capitanerie
  di porto                     40    "         15


    b) 18° corso - 177 posti - 15 gennaio 2002-24 marzo 2002:

Corpo di stato maggiore        10 Laureati     24 diplomati
Corpo del genio navale         16    "         12    "
Corpo delle armi navali        12    "          7    "
Corpo sanitario                23 (di cui 18 medici,2 odontoiatri e
                                    3 farmacisti)
Corpo di commissariato         13    "          5    "
Corpo delle Capitanerie
  di porto                     40    "         15    "

    c) 19° corso - 177 posti - 12 marzo 2002-26 maggio 2002:

Corpo di stato maggiore        10 Laureati     24 diplomati
Corpo del genio navale         16    "         12     "
Corpo delle armi navali        12    "          7     "
Corpo sanitario                23 (di cui 21 medici e 2 odontoiatri)
Corpo di commissariato         13    "          5
Corpo delle Capitanerie
  di porto                     40    "         15     "

    d) 20° corso - 177 posti - 14 maggio 2002-21 luglio 2002:

Corpo di stato maggiore        10 Laureati      4 diplomati
Corpo del genio navale         16     "        12      "
Corpo delle armi navali        12     "         7      "
Corpo sanitario                23 (di cui 18 medici, 2 odontoiatri e
                                     3 farmacisti)
Corpo di commissariato         13     "         5      "
Corpo delle Capitanerie
  di porto                     40     "        15      "

    2. Per  ciascuno  dei  corsi  di  cui  al  presente  decreto sono
riservati:
      a) fino  ad  un quinto dei posti nel Corpo di stato maggiore ad
ex  allievi  dell'Accademia  navale  che  abbiano completato la prima
classe del corso normale nel Corpo di stato maggiore (esami esclusi),
purche'  non  espulsi dall'Istituto stesso. Per essi si prescinde dal
tipo di diploma posseduto;
      b) fino ad un terzo dei posti disponibili nei Corpi per i quali
e'  previsto  il titolo di studio di liceo classico o scientifico, ai
diplomati  provenienti  dalla Scuola navale militare "F. Morosini" di
Venezia  che  abbiano  superato  le  previste  prove di ammissione al
corso;
      c) ferme  restando le riserve indicate alle lettere a) e b) del
presente  comma,  in  relazione  al  titolo  di  studio posseduto dai
candidati, i sottonotati posti:
        1) laureati:
          a) Corpo di stato maggiore:
            3    posti:    scienze    dell'informazione,   ingegneria
informatica;
            2  posti: ingegneria civile, ingegneria edile, ingegneria
per l'ambiente ed il territorio;
          b) Corpo del genio navale:
            8 posti: ingegneria meccanica, ingegneria navale;
            3    posti:    scienze    dell'informazione,   ingegneria
informatica;
            3 posti: ingegneria civile;
          c) Corpo delle armi navali:
            6 posti: ingegneria elettronica;
            2 posti: ingegneria elettrica, ingegneria elettrotecnica;
            2 posti: ingegneria delle telecomunicazioni;
          d) Corpo di commissariato:
            2 posti: economia e commercio;
            8 posti: giurisprudenza;
          e) Corpo delle Capitanerie di porto:
            24  posti:  giurisprudenza, economia e commercio, scienze
politiche,  economia  marittima  e dei trasporti, economia aziendale,
scienze ambientali;
            10 posti: ingegneria - qualsiasi indirizzo;
        2) diplomati:
          a) Corpo di stato maggiore:
            13  posti:  istituto  tecnico nautico - sezione capitani,
perito in trasporti maritttimi;
            3 posti: istituto tecnico aeronautico;
          b) Corpo del genio navale:
            7  posti: istituto tecnico nautico - sezione costruttori,
perito apparati ed impianti marittimi;
            2 posti: istituto tecnico per geometri;
            5   posti:   istituto  tecnico  industriale  meccanica  e
navalmeccanica;
          c) Corpo delle armi navali:
            3 posti: istituto tecnico industriale elettronica;
            1 posto: istituto tecnico industriale elettrotecnica;
            1 posto: istituto tecnico industriale informatica;
          d) Corpo di commissariato della marina:
            2 posti: istituto tecnico commerciale;
            1   posto:   istituto  tecnico  industriale  informatica,
istituto tecnico commerciale - programmatori;
          e) Corpo delle Capitanerie di porto:
            5  posti:  istituto  tecnico  nautico - sezione capitani,
perito in trasporti marittimi, istituto tecnico aeronautico;
            3 posti: istituto tecnico per geometri;
            2 posti: istituto tecnico industriale meccanica, istituto
tecnico  nautico  -  sezione costruttori, perito apparati ed impianti
marittimi.
    3. Il   numero  dei  posti  disponibili  per  ciascun  corso,  la
ripartizione  per Corpi, nonche' le riserve in relazione al titolo di
studio   posseduto   di  cui  ai  commi  precedenti  potranno  subire
modificazioni,   fino   alla  data  di  approvazione  della  relativa
graduatoria  di  merito, qualora fosse necessario soddisfare esigenze
della   Forza  armata  connesse  alla  consistenza  dei  ruoli  degli
ufficiali di complemento.
    4. Il Ministero della difesa ha facolta' di modificare le date di
svolgimento  dei corsi medesimi di cui al precedente, comma 1, ovvero
di  sopprimere  qualsiasi  corso indetto con il presente decreto e di
trasferire i giovani da un corso all'altro.