IL DIRETTORE GENERALE
                      per il personale militare

    Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, concernente
norme  relative  al  reclutamento  e  all'avanzamento degli ufficiali
della Regia Aeronautica e successive modificazioni;
    Visto   il   regio   decreto-legge  22  febbraio  1937,  n.  220,
concernente  l'ordinamento  dell'Aeronautica  militare  e  successive
modificazioni;
    Visto  il  regio  decreto  25  marzo  1941,  n.  472, concernente
l'ordinamento della Regia Accademia aeronautica;
    Viste  le  leggi 10 ottobre 1950, n. 877, 22 maggio 1969, n. 240,
27  febbraio  1974,  n.  68  e  5 agosto 1981, n. 440, concernenti il
trattamento   economico   spettante   agli  allievi  delle  Accademie
militari;
    Vista   la   legge   26  gennaio  1963,  n.  52,  concernente  il
riordinamento   del   Corpo   del   genio  aeronautico  e  successive
modificazioni;
    Vista  la  legge  4  gennaio 1968, n. 15, concernente norme sulla
documentazione    amministrativa    e    sulla    legalizzazione   ed
autenticazione delle firme e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  11 dicembre 1969, n. 910, recante provvedimenti
urgenti per l'Universita';
    Vista  la  legge  11  luglio  1978,  n. 382, concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
    Vista  la  legge 19 marzo 1980, n. 79, concernente modifica delle
disposizioni  che  prevedono  la  precedenza nell'ammissione ai corsi
regolari dell'Accademia aeronautica;
    Vista  la legge 4 aprile 1985, n. 123, recante nuove norme per il
reclutamento   degli   ufficiali  in  servizio  permanente  effettivo
dell'Arma aeronautica, ruolo servizi;
    Vista  la  legge  4 luglio 1985, n. 353, concernente introduzione
della  specialita'  di  navigatore  militare  nel ruolo normale degli
ufficiali   naviganti  in  servizio  permanente  effettivo  dell'Arma
aeronautica;
    Vista  la legge 23 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti
intesi  al  sostegno  dell'occupazione  mediante  copertura dei posti
disponibili  nelle  Amministrazioni  statali,  anche  ad  ordinamento
autonomo, e negli enti locali;
    Vista   la   legge  13  dicembre  1986,  n.  874,  recante  norme
concernenti  i  limiti  di  altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
    Vista  la  legge  24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul
servizio  militare  di  leva  e  sulla  ferma  di  leva  prolungata e
successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 22
luglio  1987,  n.  411,  con  cui  sono stati fissati, tra gli altri,
specifici  limiti  di  altezza  per  l'ammissione  ai concorsi per la
nomina ad ufficiale dell'Aeronautica militare;
    Visto   il  decreto  ministeriale  18  aprile  1990,  concernente
approvazione  del  nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermita'
che  sono  causa  di  non  idoneita' ai servizi di navigazione aerea,
pubblicato   sul  Giornale  ufficiale  del  Ministero  della  difesa,
dispensa n. 24 del 16 giugno 1990 e successive modificazioni;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
    Vista  la  legge  5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
    Visto  il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e  revisione  della  disciplina  in  materia  di  pubblico  impiego e
successive modificazioni;
    Visto   il  decreto  ministeriale  16  settembre  1993,  n.  603,
concernente  il  regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli  2  e  4  della  legge  7  agosto  1990, n. 241, nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n.  487,  concernente  il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni.
    Visto  il  decreto  ministeriale  11  novembre  1994, concernente
approvazione  del  regolamento  interno  dell'Accademia aeronautica e
successive modificazioni;
    Visto  il decreto interministeriale 20 dicembre 1996, concernente
approvazione    dei   programmi   di   insegnamento   delle   materie
universitarie  per  i  corsi  ordinari  dell'Arma aeronautica - ruolo
naviganti e ruolo servizi, svolti presso l'Accademia aeronautica;
    Visto  il decreto interministeriale 20 dicembre 1996, concernente
approvazione    dei   programmi   di   insegnamento   delle   materie
universitarie  per i corsi ordinari del Corpo del genio aeronautico -
ruolo ingegneri, svolti presso l'Accademia aeronautica;
    Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente tutela delle
persone  e  di  altri  soggetti  rispetto  al  trattamento  dei  dati
personali e successive modificazioni;
    Visto   il   decreto  ministeriale  6  maggio  1997,  concernente
riconoscimento degli studi svolti dagli ufficiali del ruolo naviganti
e del ruolo servizi presso l'Accademia aeronautica;
    Visto   il   decreto  ministeriale  6  maggio  1997,  concernente
riconoscimento degli studi svolti dagli ufficiali del Corpo del genio
aeronautico - ruolo ingegneri presso l'Accademia aeronautica;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo, e successive modificazioni;
    Visto   il   decreto   legislativo  28  novembre  1997,  n.  464,
concernente riforma strutturale delle Forze armate;
    Visto  il  decreto  legislativo  30  dicembre  1997,  n.  490,  e
successive  modificazioni,  concernente  riordino  del  reclutamento,
dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali;
    Vista  la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n.  403, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
    Visto  il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra
l'altro,  titoli  di studio e ulteriori requisiti per l'ammissione ai
concorsi  per  l'Accademia aeronautica, nonche' tipologia e modalita'
di  svolgimento  dei predetti concorsi e delle prove d'esame, emanato
in  applicazione  dell'art.  3,  comma  2,  del  sopracitato  decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
    Vista  la legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente disposizioni
in materia di imposta di bollo;
    Vista  la  legge  20  ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, concernente il regolamento
in materia di autonomia didattica degli Atenei;
    Visto  il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni  in  materia  di  reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale militare femminile delle Forze
armate e del Corpo della guardia di finanza;
    Visto  il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 16
marzo  2000,  n. 112, recante modificazioni al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati
fissati,  tra  gli  altri,  limiti  di  altezza  per  l'ammissione ai
concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Aeronautica;
    Visto  il  decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione  dell'art.  1,  comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n.
380,  concernente  il  regolamento  recante  norme per l'accertamento
dell'idoneita'   al   servizio  militare  con  annesso  elenco  delle
imperfezioni  ed  infermita'  che  sono  causa  di non idoneita', che
prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze di impiego, nei
bandi  di  concorso  possano  essere  richiesti  specifici  requisiti
psico-fisici;
    Visto  il  decreto  ministeriale 26 aprile 2000, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  - n. 119 del 24 maggio 2000,
recante  modificazioni al citato decreto ministeriale 18 aprile 1990,
concernente  approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni e delle
infermita'  che sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione
aerea,  nonche'  il  comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie   generale   -  n.  140  del  17  giugno  2000,  relativo  alla
sostituzione della tabella prevista dall'art. 4 del decreto medesimo;
    Visto  il  decreto  ministeriale  12  dicembre  2000,  emanato in
applicazione  dell'art.  1,  comma 6, della legge 20 ottobre 1999, n.
380,  che,  nel  definire  le  Armi  e  i  Corpi  dei  ruoli  normali
dell'Aeronautica  militare  nei  quali  avverra'  nell'anno  2001  il
reclutamento  del  personale  femminile, ha fissato al 20% l'aliquota
massima  di detto personale che potra' accedere alla prima classe dei
corsi   regolari   dell'Accademia  aeronautica  nell'anno  accademico
2001/2002;
    Ravvisata  l'opportunita' di prevedere, ai sensi dell'art. 12 del
sopracitato decreto ministeriale 21 dicembre 1998, l'effettuazione di
una  prova  di  preselezione  cui  sottoporre  tutti i concorrenti al
concorso  per  l'ammissione  alla  prima  classe  dei  corsi regolari
dell'Accademia aeronautica;
    Ritenuto di dover prevedere, nell'interesse della Forza armata, a
garanzia   di  adeguata  selezione,  che  venga  ammesso  alle  prove
successive  a quella di preselezione un congruo numero di concorrenti
risultati  idonei,  pari  a  quindici  volte  il  numero  dei posti a
concorso  per  la  specialita' "piloti" e dieci volte quello indicato
per rimanenti Armi/specialita' e Corpi;
    Considerato   che,   nel   rispetto   dell'aliquota   massima  di
concorrenti  di  sesso  femminile  da ammettere alla prima classe dei
corsi  regolari  dell'Accademia  aeronautica definita per l'anno 2000
dal  sopracitato  decreto ministeriale 12 dicembre 2000, e' opportuno
prevedere  che tra i concorrenti da ammettere alle prove successive a
quella  di  preselezione  nel  numero  sopraindicato  quelli di sesso
femminile non superino detta aliquota massima;
    Vista  la  pianificazione  triennale  scorrevole  2001/2003 delle
assunzioni di personale per l'Aeronautica militare.

                              Decreta:

                               Art. 1


                          Posti a concorso

    1.  E'  indetto  un  concorso,  per  esami,  per  l'ammissione di
centotrentadue allievi ufficiali alla prima classe dei corsi regolari
dell'Accademia   aeronautica   -  anno  accademico  2001/2002,  cosi'
ripartiti:
      ottantasei  del  ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica,
di cui:
        ottanta per la specialita' "piloti";
        sei per la specialita' "navigatori";
      diciotto del ruolo normale delle armi dell'Arma aeronautica;
      diciotto del ruolo normale del Corpo del genio aeronautico.
      dieci del ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico.
    2.  Al concorso di cui al precedente comma 1, possono partecipare
concorrenti,  anche  se alle armi, sia di sesso maschile che di sesso
femminile.
    3.  Il  numero  massimo  dei  posti  disponibili per il personale
femminile,  calcolato  ai  sensi del decreto ministeriale 12 dicembre
2000, citato nelle premesse, e' ventisette, cosi' ripartiti:
      diciassette   per   il   ruolo   naviganti   normale  dell'Arma
aeronautica, di cui:
        sedici per la specialita' "piloti";
        uno per la specialita' "navigatori";
    quattro per il ruolo normale delle armi dell'Arma aeronautica;
    quattro per il ruolo normale del Corpo del genio aeronautico;
    due per il ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico.
    4.  Pertanto,  in  nessun  caso,  concorrenti  di sesso femminile
potranno  essere  ammessi  ai  corsi  della  prima  classe  dei corsi
regolari  dell'Accademia  aeronautica  - anno accademico 2001/2002 in
numero  superiore  a  quello  sopra  indicato,  anche se collocati in
posizione utile nelle graduatorie di merito di cui al successivo art.
11.
    5.  I  concorrenti di entrambi i sessi possono presentare domanda
per  uno  solo  dei  predetti  ruoli  e,  se concorrenti per il ruolo
naviganti  normale dell'Arma aeronautica, per una sola specialita' (o
"piloti"  o "navigatori"). Non e' ammesso presentare domande per piu'
ruoli.
    6.  I  vincitori  del  concorso, subordinatamente alla verifica -
anche  postuma - del possesso dei requisiti di cui al successivo art.
2  del presente decreto, saranno ammessi quali allievi alla frequenza
dei corsi all'Accademia aeronautica.
    7. Durante la permanenza in Accademia:
      gli  ammessi  ai corsi per il ruolo naviganti normale dell'Arma
aeronautica  e  quelli  per  il  ruolo  normale  delle armi dell'Arma
aeronautica  seguiranno  un  corso  di laurea in scienze politiche ad
indirizzo  internazionale  o altro specifico corso di laurea definito
dalla  Forza  armata  di concerto con la competente Universita' degli
studi.
    I  piani  degli studi e l'eventuale transizione dal precedente al
nuovo  corso  di  laurea, anche durante gli anni successivi al primo,
saranno   definiti   dall'Accademia   aeronautica   per   indirizzare
opportunamente  la  formazione dei frequentatori all'impiego in Forza
armata;
      gli  ammessi  ai corsi per il ruolo normale del Corpo del genio
aeronautico   seguiranno   un   corso   di   laurea   in   ingegneria
(aerospaziale,  elettronica  o  civile).  La  suddivisione tra i vari
corsi   sara'   effettuata  d'autorita'  dal  comando  dell'Accademia
aeronautica, sulla base delle esigenze stabilite dalla Forza armata e
tenuto  conto,  per quanto possibile, delle preferenze espresse dagli
interessati.
    Durante  l'iter accademico eventuali cambi di indirizzo di laurea
potranno  essere proposti dagli interessati all'Accademia aeronautica
che  definira',  in ogni caso, i piani degli studi in osservanza alle
esigenze  della  Forza  armata  e  alla  necessita'  di  adeguare  la
formazione  ai  nuovi  iter  didattici  di concerto con la competente
Universita' anche durante gli anni accademici successivi al primo;
      gli  ammessi  ai  corsi  per  il  ruolo  normale  del  Corpo di
commissariato   aeronautico   seguiranno   un   corso  di  laurea  in
giurisprudenza ad indirizzo pubblicistico.
    L'Accademia  aeronautica  definira', in ogni caso, il piano degli
studi   in  osservanza  alle  esigenze  della  Forza  armata  e  alla
necessita'  di  adeguare  la  formazione  ai  nuovi iter didattici di
concerto  con  la  competente  Universita'  anche  durante  gli  anni
accademici successivi al primo.
    8. Per quanto indicato nel precedente comma 7:
      i  concorrenti  in  possesso  del  diploma di laurea in scienze
politiche  non  possono  essere  ammessi  alla frequenza del medesimo
corso  di  laurea  ne'  per  il  ruolo  naviganti  normale  dell'Arma
aeronautica   ne'   per   il   ruolo  normale  delle  armi  dell'Arma
aeronautica.
    Tuttavia,  nelle more dell'approvazione del nuovo corso di laurea
specialistico nel comparto Difesa e Sicurezza, detti concorrenti sono
ammessi  a partecipare con riserva alle fasi concorsuali. L'Accademia
aeronautica  ne  definira' l'animissibilita' ai corsi a seguito della
definitiva approvazione del piano degli studi della prima classe;
      i   concorrenti   in   possesso   del   diploma  di  laurea  in
giurisprudenza  non  possono  presentare  domanda per l'ammissione al
corso per il ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico.
    Inoltre:  i  concorrenti  in  possesso  del  diploma di laurea in
ingegneria,  qualora  ammessi al corso per il ruolo normale del Corpo
del genio aeronautico, non potranno in ogni caso frequentare il corso
per il conseguimento del diploma di laurea nell'indirizzo posseduto.
    Infine:  i  concorrenti  che  all'atto  dell'ammissione  ai corsi
avessero  sostenuto  esami  del  corso  di  laurea  che sono tenuti a
frequentare,   una   volta  ammessi  in  Accademia  aeronautica,  per
conseguire  il  relativo  diploma di laurea, dovranno rinunciare agli
esami universitari sostenuti.
    9.  Le  materie di insegnamento e le modalita' di svolgimento dei
corsi  sono  quelle  previste dal piano degli studi. Gli insegnamenti
sono  riconosciuti  validi ai fini universitari, secondo la normativa
vigente.
    10.  Gli ammessi al ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica
frequenteranno,  inoltre,  corsi di pilotaggio o di navigazione aerea
per  il  conseguimento,  rispettivamente, del brevetto di pilota o di
navigatore di aeroplano, come indicato al successivo art. 16.
    11.  Il  numero  dei  posti  di  cui al precedente comma 1 potra'
subire   modificazioni,   fino   alla   data  di  approvazione  della
graduatoria   di   merito  del  concorso,  qualora  fosse  necessario
soddisfare sopravvenute esigenze della Forza armata.