Gli  ultimi  tre  articoli  (6,  7  e 8) dell'avviso di selezione
citato  in  epigrafe,  riprodotti nella prima e nella seconda colonna
della   pag. 21  della  sopra  indicata  Gazzetta  Ufficiale,  devono
intendersi  sostituiti  con  i  seguenti  articoli 6, 7, 8 e 9 qui di
seguito  correttamente  riportati ed erroneamente pretermessi in sede
di stampa:

                              "Art. 6.

    Il  punteggio  massimo attribuibile ai titoli e' fissato in punti
4. Il titolo a tal fine valutabile e' il seguente:
      esperienza lavorativa maturata in qualifica dirigenziale: punti
0,5 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi.
                               Art. 7.
    La  Commissione  esaminatrice  formera'  la graduatoria di merito
secondo  l'ordine  derivante  dal  punteggio  conseguito  da  ciascun
concorrente.  Il  punteggio  complessivo  e'  dato  dalla  somma  del
punteggio  relativo  all'eventuale  titolo  posseduto e del punteggio
riportato a seguito dell'espletamento del colloquio.
    In caso di parita' di punteggio, costituira' titolo preferenziale
l'aver prestato servizio alle dipendenze dell'Autorita'.
                               Art. 8.
    I  primi  quattro classificati della selezione di cui all'art. 3,
riceveranno  di  cio'  apposita comunicazione con l'indicazione della
documentazione  che dovranno presentare entro il termine di 60 giorni
decorrente dalla data di ricezione della suddetta comunicazione.
    In  caso  di rinuncia, ovvero di ulteriori necessita' l'Autorita'
si  riserva  la facolta' di utilizzare la relativa graduatoria di cui
all'art.  7,  entro  un anno dalla data di approvazione della stessa,
procedendo secondo l'ordine di classificazione.
    L'immissione  in  servizio  e'  condizionata  alla  verifica  del
possesso dei requisiti prescritti.
    L'interessato  che  non assuma servizio alla data stabilita o che
non   abbia   provveduto   a   regolarizzare,   entro  trenta  giorni
dall'apposito invito, la documentazione incompleta o affetta da vizio
sanabile, sara' dichiarato decaduto dal diritto alla costituzione del
rapporto di impiego.
                               Art. 9.
    L'Autorita',  con riferimento alle disposizioni di cui alla legge
31 dicembre  1996,  n. 675,  recante  disposizioni sulla tutela delle
persone  e  di  altri  soggetti  rispetto  al  trattamento  dei  dati
personali,  e successive modificazioni ed integrazioni, utilizzera' i
dati contenuti nelle domande di partecipazione alla selezione ai soli
fini  della  gestione  della procedura di selezione e dell'assunzione
dei  vincitori.  I dati forniti dai candidati saranno raccolti presso
l'Autorita', Area Personale e Affari Generali".