IL MINISTRO DELLA DIFESA Visto il regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, concernente modificazioni all'ordinamento della giustizia militare; Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2903, concernente norme di attuazione del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto 15 ottobre 1924, n. 1860, concernente modificazioni al regolamento per il corso di ammissione in magistratura contenuto nel regio decreto 19 luglio 1924, n. 1218; Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, con il quale e' stato approvato l'ordinamento giudiziario, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il testo unico dello statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del testo unico decreto Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305, concernente modifica dell'ultimo comMa dell'art, 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; Vista la legge 7 maggio 1981, n. 180, concernente modifiche all'ordinamento giudiziario di pace; Vista la legge 6 agosto 1984, n. 425, concernente disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati; Vista la legge 28 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche; Vista la legge 30 dicembre 1988, n. 561, concernente l'istituzione del Consiglio della magistratura militare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1989, n. 158, concernente norme di attuazione della legge 30 dicembre 1988, n. 561; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente la parita' e le pari opportunita' uomo-donna; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1998, concernente il regolamento per il tirocinio degli uditori giudiziari; - Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative; Visto il decreto ministeriale 6 marzo 2000, n. 102, concernente il regolamento recante norme per la determinazione del limite di eta' per la partecipazione a concorsi a uditore giudiziario militare; Vista la delibera con la quale il Consiglio della magistratura militare nella seduta del 30 maggio 2000 ha stabilito di bandire un concorso per titoli a sette posti di uditore giudiziario militare, riservato ai magistrati ordinari; Accertato che nei ruoli della magistratura militare risultano disponibili sette posti; Decreta: Art. 1. E' indetto un concorso, per titoli, a sette posti di uditore giudiziario militare. Al suddetto concorso possono partecipare soltanto i magistrati ordinari che non abbiano superato il quarantesimo anno di eta' (con le elevazioni di cui all'art. 2, commi 1 e 2 del decreto ministeriale 6 marzo 2000, n. 102), come previsto dall'art. 12, primo comma, del regio decreto n. 2316/1923.