IL MINISTRO DELLA DIFESA

    Visto  il  regio  decreto  19  ottobre 1923, n. 2316, concernente
modificazioni all'ordinamento della giustizia militare;
    Visto  il  regio  decreto  30 dicembre 1923, n. 2903, concernente
norme  di  attuazione  del  regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, e
successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto  il  regio  decreto  15  ottobre 1924, n. 1860, concernente
modificazioni   al   regolamento   per  il  corso  di  ammissione  in
magistratura contenuto nel regio decreto 19 luglio 1924, n. 1218;
    Visto  il  regio  decreto 30 gennaio 1941, n. 12, con il quale e'
stato    approvato    l'ordinamento    giudiziario,    e   successive
modificazioni;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, concernente il testo unico dello statuto degli impiegati civili
dello Stato, e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n.  686,  concernente  norme  di  esecuzione  del testo unico decreto
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
    Vista  la  legge  8  luglio  1975,  n.  305, concernente modifica
dell'ultimo  comMa  dell'art,  8  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
    Vista  la  legge  7  maggio  1981,  n. 180, concernente modifiche
all'ordinamento giudiziario di pace;
    Vista  la  legge  6 agosto 1984, n. 425, concernente disposizioni
relative al trattamento economico dei magistrati;
    Vista  la  legge  28 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta  di  bollo  per  le  domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche;
    Vista   la   legge   30   dicembre   1988,  n.  561,  concernente
l'istituzione del Consiglio della magistratura militare;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1989,
n. 158, concernente norme di attuazione della legge 30 dicembre 1988,
n. 561;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
    Vista  la  legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente la parita' e
le pari opportunita' uomo-donna;
    Vista  la  legge  15  maggio  1997, n. 127, recante misure per lo
snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1998,
concernente il regolamento per il tirocinio degli uditori giudiziari;
-
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n.  403, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
    Visto  il  decreto ministeriale 6 marzo 2000, n. 102, concernente
il regolamento recante norme per la determinazione del limite di eta'
per la partecipazione a concorsi a uditore giudiziario militare;
      Vista  la delibera con la quale il Consiglio della magistratura
militare  nella  seduta del 30 maggio 2000 ha stabilito di bandire un
concorso  per  titoli  a sette posti di uditore giudiziario militare,
riservato ai magistrati ordinari;
    Accertato  che  nei  ruoli  della magistratura militare risultano
disponibili sette posti;

                              Decreta:

                               Art. 1.
    E'  indetto  un  concorso,  per  titoli, a sette posti di uditore
giudiziario militare.
    Al  suddetto  concorso  possono partecipare soltanto i magistrati
ordinari  che  non abbiano superato il quarantesimo anno di eta' (con
le elevazioni di cui all'art. 2, commi 1 e 2 del decreto ministeriale
6  marzo  2000, n. 102), come previsto dall'art. 12, primo comma, del
regio decreto n. 2316/1923.