IL DIRETTORE GENERALE
                      per il personale militare

    Visto  il  regio  decreto  9  luglio  1936,  n. 1546, concernente
l'ordinamento degli Istituti militari;
    Vista   la  legge  9  giugno  1950,  n.  449,  concernente  norme
sull'ammissione all'accademia militare;
    Vista  la  legge  10  aprile  1954,  n.  113,  sullo  stato degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
    Vista  la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli
ufficiali dell'Esercito e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  4  gennaio  1968,  n.  15,  recante norme sulla
documentazione    amministrativa    e    sulla    legalizzazione   ed
autenticazione delle firme e successive modificazioni;
    Vista   la   legge   11   dicembre   1969,  n.  910,  concernente
provvedimenti urgenti per l'universita' e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  31 maggio 1975, n. 191, concernente nuove norme
per il servizio di leva, in particolare l'art. 34;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n.  752, concernente norme di attuazione dello statuto speciale della
regione  Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici
statali  siti  nella  provincia  di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego e successive modificazioni;
    Vista la legge 8 agosto 1977, n. 574, concernente modifiche delle
norme  sul  matrimonio  dei  militari  delle tre Forze armate e degli
ufficiali   del   Corpo   della  Guardia  di  finanza,  e  successive
modificazioni;
    Vista  la  legge  11  luglio  1978,  n. 382, concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
    Vista   la   legge   20   settembre  1980,  n.  574,  concernente
l'unificazione  ed  il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento   degli   ufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica;
    Visto  l'art.  54 della legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente
norme   sul   reclutamento,   gli   organici   e   l'avanzamento  dei
sottufficiali  dell'Esercito,  della Marina, dell'Aeronautica e della
Guardia di finanza;
    Vista   la   legge  13  dicembre  1986,  n.  874,  recante  norme
concernenti  i  limiti  di  altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
    Vista  la  legge  24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul
servizio  militare  di  leva  e  sulla  ferma  di  leva  prolungata e
successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  ministeriale  30  giugno 1987, concernente il
regolamento  per  l'accademia  militare e la scuola di spplicazione e
successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 22
luglio  1987,  n.  411,  con  cui  sono stati fissati, tra gli altri,
limiti  di  altezza  per  l'ammissione  ai  concorsi per la nomina ad
ufficiale dell'Arma dei carabinieri;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1988,
n. 574, concernente norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione  Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della  lingua  ladina  nei  rapporti  dei  cittadini  con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari;
    Vista  la  legge  23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dalla  imposta  di  bollo  per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche;
    Vista  la  legge 23 giugno 1990, n. 169, concernente norme per il
riconoscimento  della  validita' degli studi compiuti dagli ufficiali
in  servizio permanente dell'Esercito presso l'accademia militare, la
scuola  ufficiali  carabinieri, la scuola di applicazione e la scuola
trasporti  e  materiali ai fini dell'ammissione ai corsi di diploma e
di laurea di talune facolta' universitarie;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
    Visto  il  testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti    e    sostanze   psicotrope,   prevenzione,   cura   e
riabilitazione  dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
    Visto  il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente
la   razionalizzazione   dell'organizzazione   delle  amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego
e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n.  487,  concernente  il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
    Visto  il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente
l'attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di riordino dei ruoli, modifica delle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;
    Visto  il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, concernente
l'attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di riordino dei ruoli, modifica delle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei
carabinieri;
    Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente tutela delle
persone  e  di  altri  soggetti  rispetto  al  trattamento  dei  dati
personali e successive modificazioni;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni;
    Visto   il   decreto   legislativo  28  novembre  1997,  n.  464,
concernente riforma strutturale delle Forze armate;
    Visto   il   decreto   legislativo  30  dicembre  1997,  n.  490,
concernente  il  riordino  del  reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni;
    Vista  la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n.  403, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
    Vista  la  legge  18  febbraio  1999, concernente disposizioni in
materia di imposta di bollo;
    Vista  la  legge  20  ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, concernente il regolamento
in materia di autonomia didattica degli atenei;
    Visto  il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni  in  materia  di  reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale militare femminile delle Forze
armate e del Corpo della Guardia di finanza;
    Visto  il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 16
marzo  2000,  n. 116, recante modificazioni al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati
fissati,  tra  gli  altri,  limiti  di  altezza  per  l'ammissione ai
concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Arma dei carabinieri;
    Visto  il  decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione  dell'art.  1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre
1999,   n.   380,   concernente  il  regolamento  recante  norme  per
l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare,  con  annesso
elenco  delle  imperfezioni  ed  infermita'  che  sono  causa  di non
idoneita',  che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di  impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici
requisiti psicofisici;
    Vista  la  direttiva  tecnica  19  aprile  2000  della  direzione
generale   della   sanita'   militare,   emanata  per  l'applicazione
dell'elenco  delle  imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
    Vista  la direttiva 19 aprile 2000 della direzione generale della
sanita'  militare  per  delineare  il  profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare;
    Visto  il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, concernente
il riordino dell'Arma dei carabinieri;
    Visto  il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente
il    riordino    del   reclutamento,   dello   stato   giuridico   e
dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;
    Visto  il  decreto  ministeriale  12  dicembre  2000,  emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre
1999,  n.  380,  che nel definire, tra l'altro, i ruoli dell'Arma dei
carabinieri  nei  quali  avverra'  nell'anno 2001 il reclutamento del
personale  femminile,  ha indicato al 20% l'aliquota massima di detto
personale   che   potra'  accedere  al  primo  anno  del  183o  corso
dell'accademia  per  la  formazione di base degli ufficiali dell'Arma
dei carabinieri nell'anno accademico 2001/2002;
    Visto  il  decreto  ministeriale  12  gennaio  2001,  emanato  in
applicazione   dell'art.   5,   comma   2,  del  sopracitato  decreto
legislativo  5 ottobre 2000, n. 298, concernente i titoli di studio e
gli   ulteriori   requisiti   richiesti  per  l'ammissione  ai  corsi
dell'accademia  e  per  il  reclutamento  degli ufficiali in servizio
permanente  dell'Arma dei carabinieri, le tipologie e le modalita' di
svolgimento  delle  prove  concorsuali e di formazione delle relative
graduatorie  di  merito,  nonche'  la  composizione delle commissioni
esaminatrici;
    Ravvisata  l'opportunita'  di prevedere una prova di preselezione
cui sottoporre i concorrenti, con riserva di disporre che detta prova
non   abbia  luogo,  per  motivi  di  economicita'  e  di  speditezza
dell'azione  amministrativa,  qualora il numero delle domande venisse
ritenuto  compatibile  con  le  esigenze  di  selezione dell'Arma dei
carabinieri  e  con i termini di conclusione della relativa procedura
concorsuale;
    Ritenuta  l'opportunita'  di prevedere che alle prove concorsuali
successive  a  quella  di  preselezione previste dal presente decreto
venga  ammesso  un  numero di concorrenti idonei via via decrescente,
sufficiente,  comunque, a garantire una adeguata e rigorosa selezione
e la copertura dei posti messi a concorso;
    Considerato   che,   nel   rispetto   dell'aliquota   massima  di
concorrenti  di  sesso  femminile da ammettere al primo anno del 183o
corso  dell'accademia  per  la  formazione  di  base  degli ufficiali
dell'Arma  dei carabinieri fissata dal succitato decreto ministeriale
12  dicembre  2000  e'  opportuno  prevedere che tra i concorrenti da
ammettere  alle prove concorsuali successive a quella di preselezione
nel  numero di volta in volta indicato nel presente decreto quelli di
sesso femminile non superino l'aliquota massima sopraindicata;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1. E'  indetto  un  concorso,  per  esami,  per  l'ammissione  di
cinquanta  allievi al primo anno del 183o corso dell'accademia per la
formazione  di base degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, di cui
uno   riservato   ai   concorrenti   in   possesso,   all'atto  della
presentazione  della  domanda, dell'attestato di bilinguismo previsto
dall'art.  4  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752 e successive modificazioni.
    2. Al concorso di cui al precedente, comma 1, possono partecipare
concorrenti,  anche se alle armi, sia di sesso maschile, che di sesso
femminile.
    3.   Tuttavia,   il  personale  di  sesso  femminile  non  potra'
conseguire  l'ammissione  al primo anno del 183o corso dell'accademia
per  la formazione di base degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri,
in   numero  superiore  a  dieci,  calcolato  ai  sensi  del  decreto
ministeriale  12  dicembre  2000, citato nelle premesse. Pertanto, in
nessun caso concorrenti di sesso femminile potranno essere ammessi al
predetto  corso  in numero superiore a quello sopraindicato, anche se
collocati  in  posizione  utile nella graduatoria di merito di cui al
successivo art. 16.
    4.  Il  corso,  che  si  svolgera' presso l'Accademia militare di
Modena,  avra'  inizio  dal  giorno  in  cui  sara'  resa pubblica la
graduatoria  di ammissione ed avra' la durata di due anni accademici,
al  termine  dei  quali gli allievi giudicati idonei conseguiranno la
nomina  a  sottotenente  in  servizio  permanente  del  ruolo normale
dell'Arma dei carabinieri.
    5. Per  quanto  riguarda  lo  svolgimento degli studi gli allievi
saranno   tenuti   a   seguire   corsi   universitari,  ad  indirizzo
giuridico-amministrativo, per il conseguimento:
      al   termine   del   corso   presso  l'accademia,  del  diploma
universitario in "Scienze giuridico-militari";
      al  termine  del  ciclo  formativo  presso  la Scuola ufficiali
carabinieri, della laurea in giurisprudenza.
    L'amministrazione   della   difesa   si   riserva,  peraltro,  di
modificare   denominazione,   durata  e  struttura  dei  corsi  sopra
indicati,  qualora fosse necessario procedere ai relativi adeguamenti
a seguito di provvedimenti che in proposito dovessero essere adottati
di  concerto  con  il  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica.
    Per quanto indicato nel precedente comma 5:
      i  concorrenti  gia'  in  possesso  del  diploma  di  laurea in
giurisprudenza  non potranno essere ammessi alla frequenza del corso.
I medesimi, pertanto, qualora presentino domanda di partecipazione al
concorso  saranno  ammessi  a  sostenere  le  prove  concorsuali  con
riserva.  L'accademia  ne  definira' l'ammissibilita' al corso, prima
dell'inizio dello stesso, a seguito della definitiva approvazione del
piano degli studi;
      i   concorrenti   che  all'atto  dell'ammissione  in  accademia
avessero  gia'  sostenuto  esami  universitari  del corso di studi da
frequentare non potranno comunque farli valere.