IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare Visto il regio decreto 9 luglio 1936, n. 1546, concernente l'ordinamento degli Istituti militari; Vista la legge 9 giugno 1950, n. 449, concernente norme sull'ammissione all'accademia militare; Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito e successive modificazioni; Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione delle firme e successive modificazioni; Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente provvedimenti urgenti per l'universita' e successive modificazioni; Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, concernente nuove norme per il servizio di leva, in particolare l'art. 34; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, concernente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego e successive modificazioni; Vista la legge 8 agosto 1977, n. 574, concernente modifiche delle norme sul matrimonio dei militari delle tre Forze armate e degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, e successive modificazioni; Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare; Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione ed il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Visto l'art. 54 della legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza; Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici; Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1987, concernente il regolamento per l'accademia militare e la scuola di spplicazione e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Arma dei carabinieri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1988, n. 574, concernente norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dalla imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche; Vista la legge 23 giugno 1990, n. 169, concernente norme per il riconoscimento della validita' degli studi compiuti dagli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito presso l'accademia militare, la scuola ufficiali carabinieri, la scuola di applicazione e la scuola trasporti e materiali ai fini dell'ammissione ai corsi di diploma e di laurea di talune facolta' universitarie; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente l'attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, concernente l'attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e successive modificazioni; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente riforma strutturale delle Forze armate; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative; Vista la legge 18 febbraio 1999, concernente disposizioni in materia di imposta di bollo; Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, concernente il regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei; Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 116, recante modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'Arma dei carabinieri; Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non idoneita', che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze di impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici requisiti psicofisici; Vista la direttiva tecnica 19 aprile 2000 della direzione generale della sanita' militare, emanata per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114; Vista la direttiva 19 aprile 2000 della direzione generale della sanita' militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, concernente il riordino dell'Arma dei carabinieri; Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri; Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 2000, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, che nel definire, tra l'altro, i ruoli dell'Arma dei carabinieri nei quali avverra' nell'anno 2001 il reclutamento del personale femminile, ha indicato al 20% l'aliquota massima di detto personale che potra' accedere al primo anno del 183o corso dell'accademia per la formazione di base degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri nell'anno accademico 2001/2002; Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2001, emanato in applicazione dell'art. 5, comma 2, del sopracitato decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente i titoli di studio e gli ulteriori requisiti richiesti per l'ammissione ai corsi dell'accademia e per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, le tipologie e le modalita' di svolgimento delle prove concorsuali e di formazione delle relative graduatorie di merito, nonche' la composizione delle commissioni esaminatrici; Ravvisata l'opportunita' di prevedere una prova di preselezione cui sottoporre i concorrenti, con riserva di disporre che detta prova non abbia luogo, per motivi di economicita' e di speditezza dell'azione amministrativa, qualora il numero delle domande venisse ritenuto compatibile con le esigenze di selezione dell'Arma dei carabinieri e con i termini di conclusione della relativa procedura concorsuale; Ritenuta l'opportunita' di prevedere che alle prove concorsuali successive a quella di preselezione previste dal presente decreto venga ammesso un numero di concorrenti idonei via via decrescente, sufficiente, comunque, a garantire una adeguata e rigorosa selezione e la copertura dei posti messi a concorso; Considerato che, nel rispetto dell'aliquota massima di concorrenti di sesso femminile da ammettere al primo anno del 183o corso dell'accademia per la formazione di base degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri fissata dal succitato decreto ministeriale 12 dicembre 2000 e' opportuno prevedere che tra i concorrenti da ammettere alle prove concorsuali successive a quella di preselezione nel numero di volta in volta indicato nel presente decreto quelli di sesso femminile non superino l'aliquota massima sopraindicata; Decreta: Art. 1. Posti a concorso 1. E' indetto un concorso, per esami, per l'ammissione di cinquanta allievi al primo anno del 183o corso dell'accademia per la formazione di base degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, di cui uno riservato ai concorrenti in possesso, all'atto della presentazione della domanda, dell'attestato di bilinguismo previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni. 2. Al concorso di cui al precedente, comma 1, possono partecipare concorrenti, anche se alle armi, sia di sesso maschile, che di sesso femminile. 3. Tuttavia, il personale di sesso femminile non potra' conseguire l'ammissione al primo anno del 183o corso dell'accademia per la formazione di base degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, in numero superiore a dieci, calcolato ai sensi del decreto ministeriale 12 dicembre 2000, citato nelle premesse. Pertanto, in nessun caso concorrenti di sesso femminile potranno essere ammessi al predetto corso in numero superiore a quello sopraindicato, anche se collocati in posizione utile nella graduatoria di merito di cui al successivo art. 16. 4. Il corso, che si svolgera' presso l'Accademia militare di Modena, avra' inizio dal giorno in cui sara' resa pubblica la graduatoria di ammissione ed avra' la durata di due anni accademici, al termine dei quali gli allievi giudicati idonei conseguiranno la nomina a sottotenente in servizio permanente del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri. 5. Per quanto riguarda lo svolgimento degli studi gli allievi saranno tenuti a seguire corsi universitari, ad indirizzo giuridico-amministrativo, per il conseguimento: al termine del corso presso l'accademia, del diploma universitario in "Scienze giuridico-militari"; al termine del ciclo formativo presso la Scuola ufficiali carabinieri, della laurea in giurisprudenza. L'amministrazione della difesa si riserva, peraltro, di modificare denominazione, durata e struttura dei corsi sopra indicati, qualora fosse necessario procedere ai relativi adeguamenti a seguito di provvedimenti che in proposito dovessero essere adottati di concerto con il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Per quanto indicato nel precedente comma 5: i concorrenti gia' in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza non potranno essere ammessi alla frequenza del corso. I medesimi, pertanto, qualora presentino domanda di partecipazione al concorso saranno ammessi a sostenere le prove concorsuali con riserva. L'accademia ne definira' l'ammissibilita' al corso, prima dell'inizio dello stesso, a seguito della definitiva approvazione del piano degli studi; i concorrenti che all'atto dell'ammissione in accademia avessero gia' sostenuto esami universitari del corso di studi da frequentare non potranno comunque farli valere.