IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare Vista la legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'esercito; Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'esercito e successive modificazioni; Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente provvedimenti urgenti per l'universita' e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'esercito; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche e successive modificazioni; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'amministrazione della difesa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente il riordino dei ruoli e modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento della attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, ed in particolare gli articoli 5, 7 e 58; Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1998, concernente la definizione per gli ufficiali di complemento e per gli appartenenti al ruolo dei marescialli delle corrispondenze tra Corpi, ruoli, categorie e specialita' ai fini della partecipazione ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali dell'Esercito, emanato in applicazione dell'art. 5, comma 4, del sopracitato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative; Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra l'altro, i titoli di studio, ulteriori requisiti e le modalita' di svolgimento dei concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dei ruoli speciali dell'Esercito, emanato in applicazione dell'art. 3, comma 2, del piu' volte citato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490; Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante, tra l'altro, disposizioni in materia tributaria; Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile; Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale dell'esercito; Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non idoneita', che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze di impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici requisiti psico-fisici; Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della direzione generale della sanita' militare emanata per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114; Vista la direttiva in data 19 aprile 2000 della direzione generale della sanita' militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Visto il decreto legislativo 28 giugno 2000, n. 216, in particolare l'art. 22 recante modifiche e integrazioni all'art. 58 del sopracitato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490; Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 2000, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, che fissa, tra l'altro, la percentuale massima di concorrenti di sesso femminile che, trovandosi nelle condizioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), n. 3), del succitato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, possono conseguire la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo dei ruoli speciali dell'Esercito; Decreta: Art. 1. Posti a concorso 1. Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami: a) concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di centocinquanta sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito, con riserva di novanta posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli; b) concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di ventiquattro sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo speciale dell'Arma dei trasporti e dei materiali dell'Esercito, con riserva di quattordici posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli; c) concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di ventiquattro sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo speciale del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito, con riserva di quattordici posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli. 2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente, comma 1, i posti riservati agli appartenenti al ruolo dei marescialli eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei saranno devoluti a favore delle altre categorie di concorrenti di cui al successivo art. 2, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria.