IL DIRETTORE GENERALE
                      per il personale militare

    Vista  la  legge  16  novembre  1962,  n.  1622,  concernente  il
riordinamento  dei  ruoli  degli  ufficiali  in  servizio  permanente
effettivo dell'esercito;
    Vista  la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli
ufficiali dell'esercito e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  4  gennaio  1968,  n.  15,  recante norme sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione
di firme e successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista   la   legge   11   dicembre   1969,  n.  910,  concernente
provvedimenti urgenti per l'universita' e successive modificazioni ed
integrazioni;
    Vista   la   legge   20   settembre  1980,  n.  574,  concernente
l'unificazione  e  il  riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento   degli   ufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica;
    Visto  il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 22
luglio  1987,  n.  411,  con  cui  sono stati fissati, tra gli altri,
limiti  di  altezza  per  l'ammissione  ai  concorsi per la nomina ad
ufficiale dell'esercito;
    Vista  la  legge  23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dall'imposta  di  bollo  per  le  domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  7  agosto  1990, n. 241, recante nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
    Visto  il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente
la   razionalizzazione   dell'organizzazione   delle  amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego
e successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto   il  decreto  ministeriale  16  settembre  1993,  n.  603,
concernente  il  regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli  2  e  4  della  legge  7  agosto  1990, n. 241, nell'ambito
dell'amministrazione della difesa;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n.  487,  concernente il regolamento recante norme per l'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
    Visto  il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente
il riordino dei ruoli e modifica alle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;
    Vista  la  legge  31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle  persone  e  di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo snellimento della attivita' amministrativa e dei procedimenti
di   decisione   e   di   controllo  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
    Visto   il   decreto   legislativo  30  dicembre  1997,  n.  490,
concernente  il  riordino  del  reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali, ed in particolare gli articoli 5, 7
e 58;
    Visto  il  decreto ministeriale 14 settembre 1998, concernente la
definizione  per  gli ufficiali di complemento e per gli appartenenti
al  ruolo  dei  marescialli  delle  corrispondenze  tra Corpi, ruoli,
categorie  e specialita' ai fini della partecipazione ai concorsi per
la  nomina  ad  ufficiale  in  servizio permanente dei ruoli speciali
dell'Esercito,  emanato  in  applicazione  dell'art.  5, comma 4, del
sopracitato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n.  403, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
    Visto  il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra
l'altro,  i  titoli  di studio, ulteriori requisiti e le modalita' di
svolgimento  dei  concorsi  per  il  reclutamento  degli ufficiali in
servizio  permanente  effettivo  dei  ruoli  speciali  dell'Esercito,
emanato  in  applicazione dell'art. 3, comma 2, del piu' volte citato
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
    Vista  la  legge  18  febbraio 1999, n. 28, recante, tra l'altro,
disposizioni in materia tributaria;
    Vista  la  legge  20  ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
    Visto  il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni  in  materia  di  reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della Guardia di finanza;
    Visto  il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 16
marzo  2000,  n. 112, recante modificazioni al decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  22  gennaio 1987, n. 411, con cui sono
stati  fissati,  tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai
concorsi per la nomina ad ufficiale dell'esercito;
    Visto  il  decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione  dell'art.  1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre
1999,   n.   380,   concernente  il  regolamento  recante  norme  per
l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare,  con  annesso
elenco  delle  imperfezioni  ed  infermita'  che  sono  causa  di non
idoneita',  che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di  impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici
requisiti psico-fisici;
    Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della direzione
generale   della   sanita'   militare   emanata   per  l'applicazione
dell'elenco  delle  imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
    Vista  la  direttiva  in  data  19  aprile  2000  della direzione
generale  della  sanita'  militare per delineare il profilo sanitario
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
    Visto   il  decreto  legislativo  28  giugno  2000,  n.  216,  in
particolare  l'art.  22  recante modifiche e integrazioni all'art. 58
del sopracitato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
    Visto  il  decreto  ministeriale  12  dicembre  2000,  emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre
1999,  n.  380,  che  fissa,  tra  l'altro, la percentuale massima di
concorrenti  di  sesso  femminile che, trovandosi nelle condizioni di
cui  all'art.  5,  comma  1, lettera a), n. 3), del succitato decreto
legislativo  30 dicembre 1997, n. 490, possono conseguire la nomina a
sottotenente  in  servizio  permanente  effettivo  dei ruoli speciali
dell'Esercito;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1. Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami:
      a)  concorso,  per  titoli  ed  esami,  per  il reclutamento di
centocinquanta  sottotenenti  in  servizio  permanente  effettivo del
ruolo  speciale  delle  Armi  di  fanteria,  cavalleria, artiglieria,
genio,  trasmissioni  dell'Esercito,  con  riserva di novanta posti a
favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli;
      b)  concorso,  per  titoli  ed  esami,  per  il reclutamento di
ventiquattro  sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo
speciale  dell'Arma  dei trasporti e dei materiali dell'Esercito, con
riserva di quattordici posti a favore degli appartenenti al ruolo dei
marescialli;
      c)  concorso,  per  titoli  ed  esami,  per  il reclutamento di
ventiquattro  sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo
speciale   del   Corpo   di   amministrazione   e   di  commissariato
dell'Esercito,  con  riserva  di  quattordici  posti  a  favore degli
appartenenti al ruolo dei marescialli.
    2.  In  ciascuno  dei  concorsi  di cui al precedente, comma 1, i
posti   riservati   agli   appartenenti   al  ruolo  dei  marescialli
eventualmente  non  ricoperti per insufficienza di riservatari idonei
saranno devoluti a favore delle altre categorie di concorrenti di cui
al successivo art. 2, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria.