IL COMANDANTE GENERALE
                      della Guardia di finanza

    Viste  le leggi 23 aprile 1959, n. 189, 18 febbraio 1963, n. 87 e
31 marzo 1966, n. 200, sull'ordinamento della Guardia di finanza;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959,
n.  1006,  e  successive  aggiunte,  riguardante  il  regolamento sul
reclutamento degli ufficiali della Guardia di finanza;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1990,
n.  194,  concernente  la  sostituzione  degli  articoli  1  e  2 del
regolamento   sul  reclutamento  degli  ufficiali  della  Guardia  di
finanza,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 26
agosto 1959, n. 1006;
    Viste le leggi 29 maggio 1967, n. 371, 22 dicembre 1975, n. 725 e
10  maggio 1983, n. 212, concernenti le disposizioni sul reclutamento
degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza;
    Vista  la  legge  25  maggio 1989, n. 190, titolata "Disposizioni
sulla  revisione  dei  ruoli  degli  ufficiali, sull'incremento degli
organici e sull'impiego della Guardia di finanza nonche' sulla durata
in carica del Comandante in Seconda del Corpo e sulla vigilanza ed il
controllo  in tema di distribuzione e vendita di generi di monopolio"
che contiene, tra l'altro, nuove norme sul reclutamento degli allievi
ufficiali della Guardia di finanza;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 14 febbraio
1964,   n.   237,   sulla   leva   e  sul  reclutamento  obbligatorio
nell'esercito, nella marina e nell'aeronautica;
    Vista  la legge 31 maggio 1975, n. 191, che detta nuove norme sul
servizio di leva;
    Vista  la  legge  24  dicembre  1986,  n. 958 che detta norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n.  3,  e  successive  aggiunte,  concernente  le  disposizioni sullo
statuto degli impiegati civili dello Stato;
    Vista  la  legge  18  ottobre  1962,  n.  1551,  che  detta norme
sull'ammissione all'Accademia della Guardia di finanza;
    Vista  la  legge  31  luglio 1954, n. 599, estesa con varianti al
Corpo  con  legge  17  aprile  1957,  n. 260, che regola lo stato dei
sottufficiali  e  la legge 3 agosto 1961, n. 833, che regola lo stato
giuridico dei vicebrigadieri e militari di truppa;
    Viste  le  leggi  21  dicembre 1948, n. 1580, 13 ottobre 1965, n.
1172,  27 febbraio 1974, n. 68, 5 agosto 1981, n. 440, 5 luglio 1986,
n.  342  e  24  dicembre  1986,  n.  958,  concernenti il trattamento
economico spettante agli allievi delle accademie militari;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, e successive modificazioni, che detta norme di esecuzione del
testo  unico  delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili
dello Stato;
    Viste  le  leggi  4 gennaio 1968, n. 15 e 11 maggio 1971, n. 390,
recanti   norme   sulla   documentazione   amministrativa   e   sulla
legalizzazione e autenticazione di firme;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
1970,  n.  1077,  concernente  il  riordinamento delle carriere degli
impiegati civili dello Stato;
    Vista  la legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto
di famiglia;
    Vista  la  legge  1°  febbraio 1989, n. 53, concernente modifiche
alle   norme   sullo   stato   giuridico   e   sull'avanzamento   dei
vicebrigadieri,  dei  graduati  e  militari  di  truppa dell'Arma dei
carabinieri e del Corpo della guardia di finanza nonche' disposizioni
relative  alla  Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e
al Corpo forestale dello Stato;
    Visto  l'art.  36, sesto comma del decreto legislativo 3 febbraio
1993  n.  29, concernente i requisiti di accesso alle Amministrazioni
che   esercitano  competenze  istituzionali  in  materia  di  difesa,
sicurezza dello Stato e polizia;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n.   670,  contenente  il  testo  unico  delle  leggi  costituzionali
concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige ed il decreto
del  Presidente  della  Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, contenente
norme   di   attuazione   dello   statuto   speciale   della  regione
Trentino-Alto  Adige in materia di proporzionale negli uffici statali
siti  nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel
pubblico impiego;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n.  574  che  detta norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione  Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della  lingua  ladina  nei  rapporti  dei  cittadini  con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari;
    Ritenuto  di  dover  riservare dei posti da mettere a concorso ai
candidati  in  possesso  dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370 sull'esenzione dall'imposta
di  bollo  per  le  domande  di  concorso  e  di assunzione presso le
amministrazioni pubbliche;
    Vista  la  legge  15  dicembre  1990, n. 395 sull'ordinamento del
Corpo di polizia penitenziaria;
    Vista  la legge 27 dicembre 1990, n. 404, concernente nuove norme
in materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze
armate e del Corpo della Guardia di finanza;
    Vista la legge 29 luglio 1991, n. 238 concernente la sostituzione
dell'art. 7 della legge 25 maggio 1989, n. 190, sopra citata;
    Visto  il  decreto  legge  18  gennaio  1992,  n.  9  riguardante
disposizioni  urgenti per l'adeguamento degli organici delle forze di
polizia  e  del  Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' per il
potenziamento   delle   infrastrutture,   degli   impianti   e  delle
attrezzature delle forze di polizia, convertito - con modificazioni -
in legge 28 febbraio 1992, n. 217;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n.  487  concernente  il  Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzioni   nei   pubblici  impieghi,  modificato  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996 n. 693;
    Visto  il  decreto  ministeriale 27 ottobre 1994, registrato alla
Ragioneria  centrale  presso  il  Ministero  delle finanze in data 13
dicembre  1994  al n. 1151, recante "disposizioni di servizio interno
dell'Accademia della Guardia di finanza";
    Visto  il  decreto  legislativo  12  maggio 1995, n. 199, recante
attuazione  dell'art.  3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di  nuovo  inquadramento  del personale non direttivo e non dirigente
del Corpo della Guardia di finanza;
    Vista  la  legge  31 dicembre 1996, n. 675 concernente la "Tutela
delle  persone  e  di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali";
    Vista  la  legge  15  maggio  1997,  n.  127, concernente "Misure
urgenti  per  lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei
procedimenti di decisione e di controllo";
    Vista  la  legge  16 giugno 1998 n. 191 concernente "Modifiche ed
integrazioni  alle  Leggi  15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n.
127,  nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente
e  di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni
in materia di edilizia scolastica";
    Vista  la  legge 8 luglio 1998, n. 230 "Nuove norme in materia di
obiezione di coscienza";
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998
n.  403 concernente il "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative";
    Visto  l'art. 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, riguardante
"Esenzione dall'imposta di bollo per copie conformi di atti";
    Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1999, n. 142, concernente
"Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti d'eta' per
la  partecipazione  ai  concorsi  indetti  dal Corpo della Guardia di
finanza,  ai  sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997,
n. 127";
    Visto  il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, concernente
"Disposizioni  integrative  della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul
trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici";
    Vista  la  legge  20  ottobre 1999, n. 380 concernente "Delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
    Visto  il  decreto  ministeriale  del  17 maggio 2000, emanato in
applicazione  dell'art.  1,  comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n.
380,  concernente  il  regolamento  recante  norme per l'accertamento
dell'idoneita'   al  servizio  militare,  con  annesso  elenco  delle
imperfezioni  ed  infermita'  che  sono  causa  di non idoneita', che
prevede,  tra  l'altro, che, in relazione ai vari ruoli, nei bandi di
concorso possano essere richiesti specifici requisiti psico-fisici;
    Vista  la  determinazione  del Comandante Generale concernente le
direttive  tecniche da adottare ai sensi dell'art. 3 - 4° comma - del
decreto  ministeriale  17  maggio  2000,  concernente il "Regolamento
recante   norme   per   l'accertamento   dell'idoneita'  al  servizio
militare";
    Tenuto  conto  che,  ai  sensi  dell'art.  1, comma 7, della gia'
citata legge 20 ottobre 1999, n. 380, l'aliquota massima di personale
femminile  da  arruolare per il ruolo normale degli ufficiali e' pari
al 40%;
    Considerata   l'opportunita'   di   prevedere   che   alle  prove
concorsuali  successive  a  quella  di  preselezione venga ammesso un
numero  di  concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire una
adeguata  e  rigorosa  selezione  e  la  copertura  dei posti messi a
concorso;
    Visto  il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 26
giugno  2000,  n.  227 concernente "Regolamento recante la fissazione
dei  limiti  di  altezza  per  il personale femminile del Corpo della
Guardia di finanza";
    Vista  la  sentenza della Corte costituzionale n. 332/2000 datata
12  luglio  2000  con  la  quale  e'  stata dichiarata illegittima la
previsione del requisito dell'assenza di prole;
    Vista  la  sentenza della Corte costituzionale n. 391/2000 datata
28  luglio  2000  con  la  quale  e'  stata dichiarata illegittima la
previsione  di  cui  all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53,
nella  parte  in cui - rinviando per l'accesso ai ruoli del personale
delle  Forze  di  Polizia  al  possesso  delle  qualita'  morali e di
condotta  stabilite  per  l'ammissione ai concorsi della magistratura
ordinaria  -  prevede che siano esclusi dai concorsi per l'accesso ai
ruoli  delle  Forze  di  Polizia  i candidati "i cui parenti in linea
retta  entro il primo grado ed in linea collaterale entro il secondo,
hanno  riportato condanne per taluno dei delitti di cui all'art. 407,
comma 2, lett. a), c.p.p.";

                              Decreta:

                               Art. 1.

                       Posti messi a concorso

    E'  indetto  per l'anno accademico 2001/2002 un pubblico concorso
per esami per l'ammissione di 55 allievi al primo anno del 101° corso
dell'Accademia della Guardia di finanza.
    In base all'aliquota massima ai sensi dell'art. 1, comma 7, della
legge 20 ottobre 1999, n. 380, il reclutamento di personale femminile
effettuato  mediante  il presente concorso non potra' superare il 40%
dei posti messi a concorso, cioe' 22 unita'. Pertanto, in nessun caso
concorrenti  di sesso femminile potranno essere ammessi al primo anno
del  101°  corso in numero superiore a quello sopraindicato, anche se
collocati in posizione utile nella graduatoria unica di merito di cui
al successivo art. 22.
    Quattro   dei  suddetti  cinquantacinque  posti  sono  riservati,
subordinatamente  al  possesso  degli  altri requisiti prescritti dal
successivo  art.  2, a coloro che siano in possesso dell'attestato di
cui  all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976,   n.  752,  riferito  al  diploma  di  Istituto  di  istruzione
secondaria di secondo grado.
    Lo svolgimento del concorso comprende:
      a) una prova preliminare (test culturali di livello);
      b) visita medica comprensiva degli esami specialistici;
      c) una prova scritta di cultura generale;
      d) accertamento dell'idoneita' psico-fisica dei candidati;
      e) tre prove orali;
      f) una prova facoltativa di una lingua estera.
    Il  corso  avra' inizio alla data che sara' stabilita dal Comando
generale  della  Guardia  di  finanza  e  avra' la durata di due anni
accademici.
    Alla  fine  del  corso  gli  allievi  dichiarati  idonei  saranno
nominati sottotenenti in servizio permanente della Guardia di finanza
del ruolo normale.