IL DIRETTORE GENERALE

    Vista  la  legge 8 luglio 1926, n 1178, concernente l'ordinamento
della Marina militare, e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  18  dicembre  1952,  n  2386,  concernente, tra
l'altro,  il  riordinamento  dei  ruoli  della  Marina,  e successive
modificazioni;
    Vista  la legge 2 dicembre 1975, n 626, concernente, tra l'altro,
il riordinamento dei ruoli speciali della Marina;
    Vista la legge 20 settembre 1980, n 574, concernente unificazione
e  riordinamento  dei  ruoli normali, speciali e di complemento degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
    Vista  la  legge 22 agosto 1985, n 444, concernente provvedimenti
intesi  al  sostegno  dell'occupazione  mediante  copertura dei posti
disponibili  nelle  amministrazioni  statali,  anche  ad  ordinamento
autonomo, e negli enti locali;
    Vista la legge 13 dicembre 1986, n 874, recante norme concernenti
i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici;
    Visto  il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 22
luglio 1987, n 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti
d'altezza  per  l'ammissione  ai  concorsi per la nomina ad ufficiale
della Marina;
    Vista  la  legge  23  agosto 1988, n 370, concernente l'esenzione
dall'imposta  di  bollo  per  le  domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;
    Vista la legge 1o febbraio 1989, n. 53, concernente, tra l'altro,
modifiche   sullo   stato   giuridico  e  sull'avanzamento  dei  vice
brigadieri,   dei   graduati  e  militari  di  truppa  dell'Arma  dei
carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza;
    Vista  la  legge 7 agosto 1990, n 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e  di diritto d'accesso ai
documenti amministrativi;
    Vista  la  legge  5  febbraio 1992, n 91, concernente nuove norme
sulla cittadinanza;
    Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n 29, recante norma
in    materia    di   razionalizzazione   dell'organizzazione   delle
amministrazioni  pubbliche e revisione della disciplina in materia di
pubblico impiego, e successive modificazioni;
    Visto   il   decreto  ministeriale  16  settembre  1993,  n  603,
concernente  il  regolamento  recante disposizioni d'attuazione degli
articoli  2  e  4  della  legge  7  agosto  1990,  n 241, nell'ambito
dell'amministrazione della Difesa;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  il  regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi,  dei  concorsi  unici e delle altre forme
d'assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto legislativo 12 maggio 1995, n 196, concernente
il riordino dei ruoli e modifica alle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;
    Vista  la  legge  31  dicembre 1996, n 675, concernente la tutela
delle  persone  e  di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni e integrazioni;
    Vista  la legge 15 maggio 1997, n 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni;
    Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n 490, concernente
il    riordino    del   reclutamento,   dello   stato   giuridico   e
dell'avanzamento  degli ufficiali, in particolare gli articoli 5, 7 e
58, comma 15, e successive modificazioni;
    Vista  la  legge 8 luglio 1998, n 230, concernente nuove norme in
materia di obiezione di coscienza;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n 403, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e
3  della  legge  15 maggio 1997, n 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
    Vista  la  legge  18  febbraio  1999, n 28, recante, tra l'altro,
disposizioni in materia tributaria;
    Visto  il  decreto  interministeriale 30 marzo 1999, concernente,
fra l'altro, i titoli di studio, tipologia e modalita' di svolgimento
dei  concorsi  e  delle  prove di esame per la nomina ad ufficiale in
servizio   permanente  effettivo  dei  ruoli  speciali  della  Marina
militare,   emanato   in   applicazione  dell'art. 3,  comma  2,  del
sopracitato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n 490, e successive
modificazioni;
    Visto  il  decreto  del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica  3  novembre 1999, n. 509, concernente il
regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei;
    Vista  la  legge  20  ottobre 1999, n. 380, concernente delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
    Visto  il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente
disposizioni  in  materia  di  reclutamento su base volontaria, stato
giuridico  e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della Guardia di finanza;
    Visto  il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 16
marzo  2000,  n  112, recante modificazioni al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati
fissati,  tra  gli  altri,  limiti  di  altezza  per  l'ammissione ai
concorsi per la nomina ad ufficiale della Marina;
    Visto  il  decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione  dell'art.  1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre
1999,   n.   380,   concernente  il  regolamento  recante  norme  per
l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare,  con  annesso
elenco  delle  imperfezioni  ed  infermita'  che  sono  causa  di non
idoneita',  che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di  impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici
requisiti psico-fisici;
    Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della direzione
generale   della   sanita'   militare   emanata   per  l'applicazione
dell'elenco  delle  imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n 114;
    Vista  la  direttiva  in  data  19  aprile  2000  della direzione
generale  della  sanita'  militare per delineare il profilo sanitario
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
    Visto  il  decreto  ministeriale  12  dicembre  2000,  emanato in
applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre
1999,  n. 380, che fissa, tra l'altro, al 100% la percentuale massima
di  concorrenti  di  sesso  femminile che potra' conseguire nell'anno
2001  la  nomina a guardiamarina in servizio permanente effettivo del
ruolo speciale del Corpo sanitario marittimo;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1.  E'  indetto  per  l'anno  2001 un concorso straordinario, per
titoli  ed  esami,  per  la  nomina  di tre guardiamarina in servizio
permanente   effettivo   del   ruolo  speciale  nel  Corpo  sanitario
marittimo, cosi ripartiti:
      due, per laureati in odontoiatria;
      uno, per laureati in psicologia.
    Qualora  i  posti  previsti  per  i  laureati in odontoiatria non
venissero  ricoperti  in  tutto  o  in  parte  per  insufficienza  di
concorrenti  idonei,  i  medesimi potranno essere portati in aumento,
secondo l'ordine della graduatoria generale di merito, a quello per i
laureati in psicologia, e viceversa.
    2. Al concorso di cui al precedente, comma 1, possono partecipare
concorrenti sia di sesso maschile che di sesso femminile.
    3. Al concorso di cui al precedente, comma 1, il numero dei posti
potra'  subire  modificazioni,  fino  la  data  di approvazione della
relativa  graduatoria  di merito, qualora fosse necessario soddisfare
esigenze della Forza armata.