IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186; Visti la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214; Visti il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e le successive modificazioni, nonche' il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 21 aprile 1942, n. 444; Visti il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del citato testo unico; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080, e le leggi 2 aprile 1979, n. 97, e 19 febbraio 1981, n. 27; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 125, recante integrazioni al succitato decreto del Presidente della Repubblica, 21 aprile 1973, n. 214; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1997, n. 27; Visto l'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127; Visto l'art. 14, comma 2, della legge 21 luglio 2000, n. 205; Vista la deliberazione del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, adottata nella seduta del 21 dicembre 2000, nonche' la comunicazione del Presidente del Consiglio di Stato in data 8 gennaio 2001; Decreta: Art. 1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a trentacinque posti di referendario di tribunale amministrativo regionale del ruolo della magistratura amministrativa. Al concorso possono partecipare: 1) i magistrati dell'ordine giudiziario, che abbiano conseguito la nomina a magistrato di tribunale, ed i magistrati amministrativi e della giustizia militare di qualifica equiparata; 2) gli avvocati dello Stato e i procuratori dello Stato alla seconda classe di stipendio; 3) i dipendenti dello Stato, muniti della laurea in giurisprudenza provenienti dalla ex carriera direttiva o appartenenti ad una delle qualifiche funzionali dell'area C, secondo il nuovo sistema di classificazione del personale previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998/2001, con almeno cinque anni di anzianita' in una qualifica funzionale dell'area stessa. 4) gli assistenti universitari di ruolo alle cattedre di materie giuridiche con almeno cinque anni di servizio; 5) i dipendenti delle regioni, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, muniti della laurea in giurisprudenza, assunti attraverso concorsi pubblici ed appartenenti a carriere per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del titolo di laurea, con almeno cinque anni di anzianita' nella carriera stessa; 6) gli avvocati iscritti all'albo da otto anni; 7) i consiglieri regionali, provinciali e comunali, muniti della laurea in giurisprudenza, che abbiano esercitato le funzioni per almeno cinque anni o comunque per un intero mandato. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. Il Presidente del Consiglio dei Ministri potra' disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.