IL VICE DIRETTORE GENERALE per il personale militare Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198; Visto il decreto ministeriale n. 22/R in data 3 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale - n. 63 dell'11 agosto 2000, con il quale e' stato indetto il concorso interno, per titoli ed esame scritto, per l'ammissione al sesto corso trimestrale di mille allievi vicebrigadieri del ruolo sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri; Visto il foglio n. 612/22-4-2000-IS Reco in data 21 febbraio 2001, con il quale il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - I reparto - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi, ha rappresentato che la mutata situazione logistica degli istituti di istruzione consente di effettuare il predetto sesto corso trimestrale allievi vicebrigadieri in unica soluzione con inizio il 4 settembre 2001, ferma restando la facolta' di svolgere l'attivita' addestrativa presso due distinte sedi; Considerata pertanto, la necessita' di modificare l'art. 11 del predetto bando di concorso; Visto il decreto ministeriale in data 1o agosto 2000, con il quale all'art. 1, lettera a), punto 2, e' stato delegato il vice direttore generale della direzione generale per il personale militare, Gen. D.A. Alfio Pagano, per i provvedimenti modificativi dei bandi di concorso; Decreta: Articolo unico L'art. 11 - presentazione al corso - del concorso, interno per titoli ed esame scritto, per l'ammissione al sesto corso trimestrale di mille allievi vicebrigadieri del ruolo sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, indetto con il decreto ministeriale n. 22/R in data 3 agosto 2000, citato nelle premesse, e' cosi' modificato: 1. I vincitori del concorso per l'ammissione al sesto corso trimestrale saranno avviati sotto la data del 4 settembre 2001 presso una o piu' sedi addestrative. I militari che supereranno il corso, indipendentemente dal luogo di svolgimento del corso, saranno inclusi in un'unica graduatoria finale di merito e promossi al grado di vicebrigadiere con la stessa decorrenza giuridica ed amministrativa, coincidente con la data di termine dell'ultima sessione di esame. Il corso, indipendentemente dalle sedi di istruzione, si svolgera' secondo i programmi stabiliti dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri. 2. L'Istituto o gli altri istituti di istruzione: a) potra'/potranno autorizzare i vincitori per comprovati motivi da comunicare tramite il comando di appartenenza a differire la presentazione fino al settimo giorno dalla data d'inizio del corso presso l'Istituto di istruzione cui il vincitore e' assegnato; dovra'/dovranno: b) sostituire entro i primi dieci giorni dall'inizio del corso, i vincitori del concorso rinunciatari, con i candidati in ordine di graduatoria idonei non vincitori; c) considerare rinunciatari e sostituire i militari che, regolarmente convocati, non si presenteranno presso il reparto d'istruzione. Il presente decreto sara' sottoposto a controllo ai sensi della normativa vigente. Roma, 6 marzo 2001 Il Gen. D.A.: Pagano