IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

    Visto  il  testo  unico  approvato  con il decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modifiche;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, e successive modifiche;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, e successive modifiche;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 dicembre
1971,   n. 1252,  concernente  il  regolamento  per  il  concorso  di
ammissione alla carriera diplomatica, come modificato dal decreto del
Presidente  della  Repubblica 25 novembre 1981, n. 855, e dal decreto
del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1991, n. 51;
    Visto  l'art. 7  della  legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente
l'immediata  esecutivita'  dei  provvedimenti  di  nomina,  salva  la
sopravvenienza  di  inefficacia  se il competente organo di controllo
ricusi il visto;
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi pubblici;
    Considerato che la condizione di persona priva della vista non e'
compatibile  con  l'esigenza  di assicurare l'adempimento dei compiti
istituzionali   cui   e'   tenuto   il   funzionario  della  carriera
diplomatica,  in quanto le funzioni proprie della carriera esigono il
pieno  possesso  del  requisito  della  vista,  in  relazione  sia al
servizio   da   svolgere  presso  la  sede  centrale  che  presso  le
rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero;
    Vista  la  legge  10 aprile  1991,  n. 125,  che  garantisce pari
opportunita' fra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
    Vista   la  legge  5 febbraio  1992,  n. 104,  per  l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
    Visto  il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente
la   razionalizzazione   dell'organizzazione   delle  amministrazioni
pubbliche  e  la  revisione  della  disciplina in materia di pubblico
impiego, e in particolare gli articoli 2, comma 4, e 36, e successive
modifiche ed integrazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  recante  norme  sull'accesso  agli  impieghi nelle pubbliche
amministrazioni  e  le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  e
successive modifiche ed integrazioni;
    Vista  la  legge  31 dicembre  1996,  n. 675,  sulla tutela delle
persone  e  di  altri  soggetti  rispetto  al  trattamento  dei  dati
personali;
    Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1998, n. 377, concernente
il  regolamento  recante norme per la fissazione di un limite di eta'
di trentacinque anni per la partecipazione al concorso diplomatico;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403,  concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
    Visti  la  legge  28 luglio 1999, n. 266 e il decreto legislativo
24 marzo   2000,   n. 85,  concernenti  il  riordino  della  carriera
diplomatica;
    Vista  la  nota  19 ottobre  2000,  n. 457/C.D,  con  la quale la
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica,  ha  confermato  che  la  sopracitata  normativa,  ai sensi
dell'art. 20,  comma 1,  della  legge  n. 488/1999, si configura come
speciale  e  derogatoria  alla  legge  27 dicembre  1977, n. 449, che
consente  a  questa amministrazione di avviare le previste assunzioni
prescindendo dalla prescritta autorizzazione;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1.  E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a quaranta posti
di  segretario  di  legazione  in  prova.  Quattro  candidati possono
conseguire  la specializzazione in materia commerciale, due candidati
la  specializzazione  per  il  vicino  oriente  e  due  candidati  la
specializzazione per il medio ed estremo oriente.
    2.  Ai  sensi  dell'art. 99-bis  del decreto del Presidente della
Repubblica  5 gennaio  1967,  n. 18,  sei  dei quaranta posti messi a
concorso  (di  cui un posto per la specializzazione commerciale) sono
riservati  ai dipendenti del Ministero degli affari esteri inquadrati
nell'area  funzionale C, in possesso di una delle lauree indicate dal
successivo  art. 2,  comma 1,  lettera d) e con almeno cinque anni di
effettivo   servizio  nella  predetta  area  o  nella  corrispondente
qualifica funzionale di provenienza.
    3.  Ai  sensi dell'art. 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574,
uno  dei  quaranta posti messi a concorso e' riservato agli ufficiali
di  complemento  dell'Esercito,  della  Marina e dell'Aeronautica che
abbiano  terminato  senza demerito la ferma biennale, in possesso dei
requisiti di cui al successivo art. 2.
    4.  I  posti  riservati  ai  sensi  dei  commi 2 e 3 del presente
articolo, se non utilizzati, saranno conferiti agli idonei.
    5.  Per  conseguire le specializzazioni sopraindicate i candidati
devono  superare  una  o  piu' prove integrative di cui al successivo
art. 6.