IL DIRETTORE GENERALE
                      per il personale militare

    Vista   la   legge   31 luglio   1954,   n. 599,   e   successive
modificazioni;
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
    Visto il decreto del Ministro della difesa in data 18 aprile 1996
che  stabilisce,  ai  sensi dell'art. 14, comma 4, del citato decreto
legislativo  n. 196/1995  le  modalita' e le procedure di valutazione
per  l'avanzamento  per concorso, per titoli di servizio ed esami, al
grado di aiutante;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  recante  norme  per  l'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni  e  le  modalita'  di  svolgimento  dei concorsi, dei
concorsi  unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei pubblici
impieghi e successive modificazioni per quanto applicabili;
    Vista  la  determinazione  dirigenziale datata 18 settembre 2000,
con  la  quale  e'  stato  fissato  per  l'anno  2000 il numero delle
promozioni da conferire nel grado di "aiutante" mediante concorso;
    Accertato  che  nel  periodo  1 gennaio 1999-31 dicembre 1999 nel
grado  di aiutante del ruolo dei marescialli in s.p. dell'Esercito si
sono   verificate   seicentottantuno   vacanze   e,   pertanto,  sono
disponibili per l'avanzamento per concorso, per titoli di servizio ed
esami, centoquarantatre posti;
    Considerato  che  occorre procedere all'avanzamento per concorso,
per  titoli  di servizio ed esami, al grado di aiutante come disposto
dall'art. 14,   comma 1   e  2  e  dall'art. 20  del  citato  decreto
legislativo n. 196/1995;
    Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                              Requisiti

    1. E'  indetto  un concorso, per titoli di servizio ed esami, per
l'avanzamento  al  grado  di  aiutante  riservato ai marescialli capi
dell'Esercito con anzianita' di grado antecedente al 1 gennaio 2000 e
che alla data di scadenza del termine di cui al successivo art. 3:
      a) siano  in  possesso  del diploma di istruzione secondaria di
secondo grado, conseguito presso istituti legalmente riconosciuti;
      b) non abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica,
riferita  all'ultimo  quinquennio,  qualifiche inferiori a "superiore
alla media" o giudizi equivalenti;
      c) non risultino imputati in un procedimento penale per delitto
non  colposo,  o  sottoposti  a  procedimenti disciplinari di stato o
sospesi  dall'impiego  o  in  aspettativa per motivi privati ai sensi
dell'art. 15 della legge n. 599/1954.
    2. I  requisiti  sopra indicati devono essere posseduti alla data
di   scadenza   dei   termini   di  presentazione  delle  domande  di
partecipazione  al  concorso.  I  requisiti previsti alla lettera c),
accertati   secondo   le  modalita'  stabilite  dall'amministrazione,
dovranno  essere  mantenuti  fino  alla  chiusura  dei  lavori  della
commissione giudicatrice.
    3. La  partecipazione  al  concorso e' limitata a non piu' di due
volte.