IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196; Visto il decreto del Ministro della difesa in data 18 aprile 1996 che stabilisce, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del citato decreto legislativo n. 196/1995 le modalita' e le procedure di valutazione per l'avanzamento per concorso, per titoli di servizio ed esami, al grado di aiutante; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni per quanto applicabili; Vista la determinazione dirigenziale datata 18 settembre 2000, con la quale e' stato fissato per l'anno 2000 il numero delle promozioni da conferire nel grado di "aiutante" mediante concorso; Accertato che nel periodo 1 gennaio 1999-31 dicembre 1999 nel grado di aiutante del ruolo dei marescialli in s.p. dell'Esercito si sono verificate seicentottantuno vacanze e, pertanto, sono disponibili per l'avanzamento per concorso, per titoli di servizio ed esami, centoquarantatre posti; Considerato che occorre procedere all'avanzamento per concorso, per titoli di servizio ed esami, al grado di aiutante come disposto dall'art. 14, comma 1 e 2 e dall'art. 20 del citato decreto legislativo n. 196/1995; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni; Decreta: Art. 1. Requisiti 1. E' indetto un concorso, per titoli di servizio ed esami, per l'avanzamento al grado di aiutante riservato ai marescialli capi dell'Esercito con anzianita' di grado antecedente al 1 gennaio 2000 e che alla data di scadenza del termine di cui al successivo art. 3: a) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, conseguito presso istituti legalmente riconosciuti; b) non abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica, riferita all'ultimo quinquennio, qualifiche inferiori a "superiore alla media" o giudizi equivalenti; c) non risultino imputati in un procedimento penale per delitto non colposo, o sottoposti a procedimenti disciplinari di stato o sospesi dall'impiego o in aspettativa per motivi privati ai sensi dell'art. 15 della legge n. 599/1954. 2. I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di partecipazione al concorso. I requisiti previsti alla lettera c), accertati secondo le modalita' stabilite dall'amministrazione, dovranno essere mantenuti fino alla chiusura dei lavori della commissione giudicatrice. 3. La partecipazione al concorso e' limitata a non piu' di due volte.