IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3  del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato nonche' le relative norme di esecuzione,
approvate  con  il  decreto  del Presidente della Repubblica 3 maggio
1957, n. 686;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
24 settembre 1981 recante le declaratorie delle qualifiche funzionali
del personale non docente delle Universita';
    Visto   il  decreto  interministeriale  20 maggio  1983,  recante
disposizioni  sulla  normativa  concorsuale del personale non docente
delle Universita';
    Visto   il  decreto  interministeriale  27 luglio  1988,  n. 534,
contenente   modificazioni   ed  integrazioni  al  succitato  decreto
interministeriale 20 maggio 1983;
    Vista  la  legge  23 agosto 1988, n. 370, riguardante l'esenzione
dall'imposta  di  bollo  per  le  domande  di ammissione nei pubblici
concorsi;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989,
n. 116,  recante  modificazioni  ed integrazioni al succitato decreto
del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che istituisce il Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
    Vista  la  legge  7 agosto  1990,  n. 241, recante nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, e successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista  la  legge  10 aprile  1991,  n. 125,  che  garantisce pari
opportunita'  tra  uomini  e  donne  per  l'accesso  al  lavoro  e al
trattamento nei luoghi di lavoro;
    Vista   la  legge  5 febbraio  1992,  n. 104,  e  in  particolare
l'art. 20  recante norme per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti  delle  persone  handicappate nell'ambito delle prove d'esame
nei concorsi pubblici;
    Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni  ed  integrazioni recante norme sulla razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  regolamento  disposto  con  decreto del Presidente del
Consiglio   dei  Ministri  7 febbraio  1994,  n. 174,  recante  norme
sull'accesso  dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,   recante   disposizioni   sulla   normativa  concorsuale,  e
successive  modificazioni  ed integrazioni effettuate con decreto del
Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693;
    Vista  la  legge  31 dicembre  1996,  n. 675, recante norme sulla
tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo;
    Considerato  che  ai  sensi  dell'art. 51 della legge 27 dicembre
1997,  n. 449,  gli  Atenei possono decidere il numero e la tipologia
del   personale   da   assumere  nel  rispetto  delle  disponibilita'
finanziarie;
    Vista  la  legge 16 giugno 1998, n. 191, contenente modificazioni
ed integrazione alla succitata legge 15 maggio 1997, n. 127;
    Visto  il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante nuove
disposizioni  in  materia  di  organizzazione e di rapporti di lavoro
nelle amministrazioni pubbliche;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n. 403, contenente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e
3  della  legge  15 maggio 1997, n. 127, in materia di certificazioni
amministrative;
    Vista  la  legge 16 giugno 1998, n. 191, in particolare l'art. 2,
comma 9,  recante  modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997
n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127;
    Visto  il  decreto  rettorale 5 agosto 1999 con il quale e' stato
emanato  il  regolamento  interno  sul reclutamento del personale non
docente;
    Visto  il  Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale
tecnico  e  amministrativo  del comparto universita', sottoscritto in
data 9 agosto 2000;
    Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria);
    Visto  il  decreto rettorale 2 ottobre 2000 con il quale e' stato
assegnato,  tra  gli  altri,  un  posto  di  categoria  C (gia' sesta
qualifica  funzionale),  posizione  economica  C1  dell'area tecnica,
tecnico-scientifica  ed  elaborazione  dati presso il Dipartimento di
farmacologia delle sostanze naturali e fisiologia generale;
    Ravvisata  la  necessita' di emettere il bando di concorso per la
copertura del posto sopracitato;
    Considerata l'unicita' del posto, messo a concorso, le riserve di
cui  all'art. 5,  terzo  comma  punti  1),  2)  e  3) del decreto del
Presidente  della Repubblica n. 487/1992 (legge 2 aprile 1968, n. 482
-  legge 24 dicembre 1993, n. 537, e legge 20 settembre 1980, n. 574,
art. 40) risultano inoperanti;
    Verificata la disponibilita' finanziaria:

                              Dispone:

                               Art. 1.

                          Numero dei posti

    E'  indetto  un  concorso  pubblico,  per  esami,  ad un posto di
categoria   C   -   posizione   economica  C1  -  dell'area  tecnica,
tecnico-scientifica  ed  elaborazione  dati presso il Dipartimento di
farmacologia   delle   sostanze   naturali   e   fisiologia  generale
dell'Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma.