IL DIRETTORE GENERALE
                      per il personale militare

    Vista  la  legge  31  luglio 1954, n. 599, concernente "Stato dei
sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica";
    Visti  i  decreti  del Presidente della Repubblica del 10 gennaio
1957,  n. 3, e del 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni,
concernenti  "Disposizioni  relative  allo  statuto  degli  impiegati
civili  dello  Stato  e  le norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati dello Stato";
    Vista  la  legge  4 gennaio 1968, n. 15, concernente "Norme sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione
di   firme"  e  il  decreto  ministeriale  8  luglio  1991,  n.  405,
concernente il relativo "Regolamento di esecuzione";
    Vista la legge 8 agosto 1977, n. 564, concernente "Modifica delle
norme  sul  matrimonio  dei  militari  delle tre Forze armate e degli
ufficiali del corpo della Guardia di finanza";
    Vista  la  legge  11  luglio  1978, n. 382, concernente "Norme di
principio sulla disciplina militare";
    Vista  la  legge  10  maggio 1983, n. 212, concernente "Norme sul
reclutamento,   gli   organici   e  l'avanzamento  dei  sottufficiali
dell'Esercito,  della  Marina  e  dell'Aeronautica e della Guardia di
finanza";
    Visto il decreto ministeriale in data 18 aprile 1990, concernente
"Approvazione  del nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermita'
che  sono  causa  di  non idoneita' ai servizi di navigazione aerea",
successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente "Nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi";
    Visto  il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente
"Razionalizzazione    dell'organizzazione    delle    amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego
a  norma  dell'art.  2  della  legge  23  ottobre  1992,  n.  421", e
successive modificazioni;
    Visto   il  decreto  ministeriale  16  settembre  1993,  n.  603,
concernente  "Regolamento  recante  disposizioni  di attuazione degli
articoli  2  e  4  della  legge  7  agosto  1990, n. 241, nell'ambito
dell'amministrazione della difesa";
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n.  487,  concernente  "Regolamento  recante  norme sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi", e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
23 marzo   1995,   concernente   "Determinazioni   dei   compensi  da
corrispondere  ai  componenti  delle  commissioni  esaminatrici ed al
personale  addetto  alla  sorveglianza  di  tutti  i tipi di concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche";
    Visto  il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente
"Attuazione  dell'art.  3  della  legge  n.  216/1992  in  materia di
riordino  dei  ruoli,  modifica  alle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate";
    Vista  la  legge  31  dicembre  1996, n. 675, concernente "Tutela
delle  persone  e  di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali";
    Vista  la  legge  15  maggio  1997,  n.  127, concernente "Misure
urgenti  per  lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei
procedimenti  di  decisione  e  di  controllo modificata con legge 16
giugno 1998, n. 191";
    Visto  il  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernente
"Nuove  disposizioni  in  materia  di organizzazione e di rapporti di
lavoro   nelle  amministrazioni  pubbliche,  di  giurisdizione  nelle
controversie  di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in
attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
    Visto l'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998,
n.  403, concernente "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e
3  della  legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione
delle certificazioni amministrative";
    Vista   la   pubblicazione  del  Comando  generale  delle  scuole
dell'Aeronautica   militare  in  data  12  luglio  1999,  concernente
"Regolamento  interno  della  Scuola  sottufficiali  dell'Aeronautica
militare e successive eventuali modificazioni";
    Visto  il  foglio n. 116/2/3754/4200 del 7 settembre 2000, con il
quale  lo Stato Maggiore della difesa ha armonizzato le procedure dei
concorsi interni per il ruolo marescialli dell'Esercito, della Marina
e  dell'Aeronautica, nella parte relativa ai destinatari dei medesimi
concorsi;
    Visto  il  decreto  ministeriale  in data 3 ottobre 2000, recante
"Determinazione   delle   categorie  e  specialita'  nelle  quali  e'
ripartito il personale dell'Aeronautica militare";
    Visto il foglio n. SMA122/4583/P13-3/1.1 del 6 marzo 2001, con il
quale  lo  Stato  maggiore dell'Aeronautica ha trasmesso le direttive
tecniche per la predisposizione del presente bando di concorso;
    Visto  il foglio n. SMA123/5463/P13-2/2 del 16 marzo 2001, con il
quale  lo  Stato  maggiore  dell'Aeronautica ha trasmesso i programmi
relativi al presente bando di concorso;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1.  E'  indetto  un concorso interno, per esami e per titoli, per
l'ammissione   al   primo   corso   di  novanta  allievi  marescialli
dell'Aeronautica militare, cosi' ripartiti:
      a) trenta  posti  riservati  a  coloro che provengono dal ruolo
sergenti dell'Aeronautica militare;
      b) sessanta  posti  riservati a coloro che provengono dal ruolo
volontari di truppa in servizio permanente dell'Aeronautica militare.
    2. Lo svolgimento del concorso prevede:
      a) una   prova   scritta  di  cultura  militare  basata  su  un
questionario a risposta multipla;
      b) selezione attitudinale;
      c) valutazione dei titoli.
    3.  Resta  impregiudicata  per  l'amministrazione  la facolta' di
sospendere  o rinviare il concorso in ragione di esigenze attualmente
non valutabili ne' prevedibili.
    I    candidati,    qualora    immessi   nel   ruolo   marescialli
dell'Aeronautica  militare,  potranno  essere  impiegati  su tutto il
territorio  nazionale  e all'estero in base alle esigenze della Forza
armata,   indipendentemente   dalle  sedi  dove  risultino  effettivi
all'atto dell'immissione nel ruolo.