IL DIRETTORE GENERALE
                      per il personale militare

    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956,
n. 950,   sull'ordinamento   delle   scuole   militari  e  successive
modificazioni;
    Vista  la  legge  11 luglio  1978,  n. 382,  concernente norme di
principio sulla disciplina militare;
    Vista  la  legge  24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul
servizio militare di leva e successive modificazioni;
    Vista  la  legge  23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione
dalla  imposta  di  bollo  per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
    Visto  il  testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti    e    sostanze   psicotrope,   prevenzione,   cura   e
riabilitazione  dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
    Visto  il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e  revisione  della  disciplina  in  materia  di  pubblico  impiego e
successive modificazioni e integrazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  il  regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
    Visto  il  decreto  interministeriale 12 luglio 1995, concernente
adeguamento  della  retta a carico delle famiglie degli allievi delle
scuole militari dell'Esercito;
    Vista  la  legge  31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela
delle  persone  e  di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e successive modificazioni;
    Vista  la  legge 18 febbraio 1997, n. 25 concernente attribuzioni
del  Ministro  della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze
armate e delle amministrazione della difesa;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni;
    Visto   il   decreto   legislativo   28 novembre   1997,  n. 464,
concernente   riforma   strutturale   delle  Forze  armate,  a  norma
dell'art. 1,  comma 1,  lettere a), d) ed h), della legge 28 dicembre
1995, n. 549;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,
n. 249,  concernente il regolamento recante lo statuto degli studenti
della scuola secondaria;
    Vista  la  legge  20 ottobre  1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile,
la  quale,  tra  l'altro,  demanda  ad  un  decreto  ministeriale  la
definizione  annuale  delle  aliquote,  dei  ruoli,  dei corpi, delle
categorie,  delle  specialita'  e  delle specializzazioni di ciascuna
Forza armata in cui ha luogo il reclutamento di personale femminile;
    Vista  la legge 10 febbraio 2000, n. 30, costituente legge quadro
in materia di riordino dei cicli di istruzione;
    Visto  il  decreto  ministeriale  12 dicembre  2000,  emanato  in
applicazione dell'art. 1, comma 6, della sopracitata legge 20 ottobre
1999,  n. 380,  che  non  prevede  per  l'anno 2001 partecipazione di
personale  femminile  ai  concorsi  per  l'ammissione di allievi alle
scuole militari dell'esercito;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   concernente   il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
    Ravvisata  l'opportunita'  di  prevedere  l'effettuazione  di una
prova di preliminare di cultura generale cui sottoporre i concorrenti
al  concorso  per  l'ammissione ai licei annessi alle scuole militari
dell'Esercito per l'anno scolastico 2001-2002 indetto con il presente
decreto;
    Ritenuto  che  l'ammissione  alle successive prove concorsuali di
concorrenti  in  misura  pari a sei volte quello dei posti a concorso
per ciascun ordine di studi offra adeguata garanzia di selezione,

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1.  Per  l'anno  scolastico 2001-2002 e' indetto un concorso, per
esami,  per l'ammissione di centoventicinque giovani ai licei annessi
alle  scuole  militari dell'Esercito, con la seguente ripartizione di
posti per sede ed ordine di studi:
      Scuola militare "Nunziatella" di Napoli:
        1o liceo classico: posti 26;
        3o liceo scientifico: posti 39.
      Scuola militare "Teulie" di Milano:
        1o liceo classico: posti 20;
        3o liceo scientifico: posti 40.
    2.  Dei posti messi a concorso per ciascun ordine di studi il 50%
e'  riservato  ai candidati idonei al termine delle prove concorsuali
che   siano  orfani  di  guerra  (o  equiparati)  ovvero  orfani  dei
dipendenti civili e militari dello Stato deceduti per ferite, lesioni
o infermita' riportate in servizio e per causa di servizio.
    3. I posti riservati di cui al precedente, comma 2, eventualmente
non  ricoperti  per  mancanza di concorrenti idonei appartenenti alle
suindicate  categorie  di  riservatari  saranno  devoluti  agli altri
concorrenti idonei.