IL DIRETTORE GENERALE
          del Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione
                   per gli ordinamenti scolastici

    Vista   la   legge   8 dicembre   1956,   n. 1378,  e  successive
modificazioni,  recante norme sugli esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio delle professioni;
    Vista  la  legge  21 febbraio  1991,  n. 54, contenente modifiche
all'ordinamento professionale dei periti agrari;
    Visto   il   decreto   ministeriale  16 marzo  1993,  n. 168,  di
approvazione   del   regolamento   per   gli   esami   di  Stato  per
l'abilitazione  all'esercizio  della  libera  professione  di  perito
agrario,  per  il quale gli esami hanno luogo, ogni anno, in un'unica
sessione indetta con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione
(art. 1,  comma 1), recante disciplina anche degli adempimenti propri
dei collegi (art. 6, comma 2);
    Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
    Visto   il   decreto  ministeriale  21 ottobre  1994,  n. 298,  e
successive  modificazioni,  recante  l'individuazione  degli  atti di
competenza, rispettivamente, del Ministro e dei direttori generali;
    Viste   la  legge  7 agosto  1990,  n. 241,  ed  il  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di
documentazione amministrativa;
    Vista  la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante disposizioni in
materia di dati personali;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, in materia di imposta di bollo;

                               Ordina:

                               Art. 1.
    1.  E'  indetta, per il corrente anno, la sessione degli esami di
Stato  per  l'abilitazione  all'esercizio della libera professione di
perito agrario.