IL DIRETTORE GENERALE degli affari civili e libere professioni Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, concernente l'attuazione della direttiva n. 84/253 CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili, ed in particolare l'art. 6 che regola l'iscrizione delle societa' nel registro dei revisori contabili; Visto il decreto ministeriale del 12 aprile 1995 con il quale veniva formato il registro dei revisori contabili di cui agli articoli 11 e 12 del predetto decreto legislativo n. 88/1992; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, con il quale e' stato emanato il regolamento recante le norme concernenti le modalita' di esercizio della funzione di revisore contabile; Vista la sentenza del 28 febbraio 2000 emessa dal tribunale di Roma, 2a sezione civile, la quale dichiara che il sig. Pica Giorgio ha diritto ad essere iscritto nel registro dei revisori contabili; Ritenuto di dover iscrivere in esecuzione di tale sentenza, il suindicato nominativo nel registro dei revisori contabili, ai sensi dell'art. 30 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 99/1998; Decreta: Nel registro dei revisori contabili, formato con decreto del Ministro di grazia e giustizia del 12 aprile 1995, viene iscritto, assumendo il numero accanto indicato, il seguente nominativo: 1) 120274 - Pica Giorgio, nato a Roma il 18 settembre 1938, residente a Roma, via Pietro Sbarbaro n. 28, codice fiscale PCIGRG38P18H501Y. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 marzo 2001 Il direttore generale: Hinna Danesi