IL DIRETTORE GENERALE
              degli affari civili e libere professioni

    Visto  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, concernente
l'attuazione della direttiva n. 84/253 CEE, relativa all'abilitazione
delle  persone  incaricate  del  controllo  di  legge  dei  documenti
contabili,  ed  in particolare l'art. 6 che regola l'iscrizione delle
societa' nel registro dei revisori contabili;
    Visto  il  decreto  ministeriale  del 12 aprile 1995 con il quale
veniva  formato  il  registro  dei  revisori  contabili  di  cui agli
articoli 11 e 12 del predetto decreto legislativo n. 88/1992;
    Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998,
n. 99,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante le norme
concernenti  le  modalita'  di  esercizio  della funzione di revisore
contabile;
    Vista  la  sentenza  del 28 febbraio 2000 emessa dal tribunale di
Roma,  2a  sezione civile, la quale dichiara che il sig. Pica Giorgio
ha diritto ad essere iscritto nel registro dei revisori contabili;
    Ritenuto  di  dover  iscrivere in esecuzione di tale sentenza, il
suindicato  nominativo  nel registro dei revisori contabili, ai sensi
dell'art. 30  del  predetto  decreto  del Presidente della Repubblica
n. 99/1998;

                              Decreta:

    Nel  registro  dei  revisori  contabili,  formato con decreto del
Ministro  di  grazia  e giustizia del 12 aprile 1995, viene iscritto,
assumendo il numero accanto indicato, il seguente nominativo:
      1)  120274  -  Pica  Giorgio, nato a Roma il 18 settembre 1938,
residente   a   Roma,  via  Pietro  Sbarbaro  n. 28,  codice  fiscale
PCIGRG38P18H501Y.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 23 marzo 2001
                              Il direttore generale: Hinna Danesi