IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente lo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego; Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente le norme di principio sulla disciplina militare; Vista la legge 1o aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza e successive modifiche ed integrazioni, nonche' i relativi regolamenti di attuazione approvati con decreti del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, numeri 903 e 904; Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente le norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di finanza e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112, indicante gli specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132, concernente il regolamento sui requisiti psico-attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli del Corpo forestale dello Stato che espletano funzioni di Polizia ed i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di Polizia; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1991, n. 138, concernente il regolamento recante i nuovi limiti di statura per l'ammissione ai corsi per la nomina ad allievo guardia e ad ufficiale del Corpo forestale dello Stato; Vista la legge 6 agosto 1991, n. 255, circa il potenziamento degli organici delle Capitanerie di porto; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 1993 n. 233, concernente la rimozione del limite massimo fissato in m 1,80 per l'ammissione ai concorsi pubblici per i vigili del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1993, n. 228, concernente il regolamento sui requisiti psico-fisici ed attitudinali per l'accesso nelle qualifiche dell'area operativa tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'amministrazione della difesa; Visto l'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente incentivi per il reclutamento dei volontari nelle Forze armate e la loro successiva immissione nei ruoli delle forze di Polizia ad ordinamento militare e civile, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e nel Corpo militare della croce rossa italiana; Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, circa la costituzione del comando generale del corpo delle Capitanerie di porto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'accesso nelle pubbliche amministrazioni, le modalita' di svolgimento dei pubblici concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, recante norme sull'attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, concernente l'attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, concernente l'attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del corpo della Guardia di finanza; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, concernente l'attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato; Vista la legge 8 agosto 1996, n. 427, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 giugno 1996, n. 341, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento economico di ufficiali delle Forze armate e di Polizia; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, recante norme per regolamentare l'immissione dei volontari delle Forze armate nelle amministrazioni previste dall'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127; Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza; Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente le misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo; Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1998, n. 505, recante il regolamento concernente la disciplina relativa al limite di eta' per l'accesso al profilo di vigile dell'area operativa-tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate; Visto il foglio n. 116/3/1607/4205, in data 9 aprile 2001, dello Stato maggiore della difesa che stabilisce il numero dei volontari con ferma breve triennale da arruolare nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica per l'anno 2002; Considerato che ciascuna forza di Polizia ad ordinamento militare o civile ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha reso disponibili i posti per l'immissione di volontari delle Forze armate nelle rispettive carriere iniziali in applicazione dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332; Acquisito l'assenso delle predette forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco alle disposizioni contenute del presente decreto; Visto il foglio n. 116/3/1801/4205, in data 23 aprile 2001, dello Stato maggiore della difesa ha accolto alcune richieste formulate dallo Stato maggiore della Marina e dal Corpo forestale dello Stato; Decreta: Art. 1. Posti disponibili per l'arruolamento 1. Sono indetti i sottonotati tre bandi per l'arruolamento nell'anno 2002, di undicimila volontari con ferma di tre anni nell'Esercito italiano, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare. Al termine di detta ferma di tre anni, i volontari potranno accedere con le modalita' e nei numeri stabiliti dai successivi articoli 13, 14, 15 e 16 del presente decreto, nelle carriere iniziali delle stesse Forze armate, delle forze di Polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza), civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Primo bando di arruolamento: arruolamento di tremilaseicentosessantasette volontari con ferma di tre anni nelle Forze armate, con la possibilita' di immissione, al termine di detta ferma, nelle carriere iniziali delle Forze armate stesse o nell'Arma dei carabinieri. I posti disponibili per l'arruolamento nella ferma triennale sono cosi' ripartiti: duemilacinquecentottantatre nell'Esercito italiano; ottocentotrentaquattro nella Marina militare (di cui duecentocinquanta nel Corpo delle capitanerie di porto); duecentocinquanta nell'Aeronautica militare. La domanda di partecipazione all'arruolamento deve essere presentata entro il termine perentorio del 19 giugno 2001, con le modalita' di cui al successivo art. 3. secondo bando di arruolamento: arruolamento di tremilaseicentosessantasei volontari con ferma di tre anni nelle Forze armate, con la possibilita' di immissione, al termine di detta ferma, nelle carriere iniziali delle Forze armate stesse o nel Corpo della guardia di finanza. I posti disponibili per l'arruolamento nella ferma triennale sono cosi' ripartiti: duemilacinquecentoottantare nell'Esercito italiano; ottocentottantatre nella Marina militare (di cui centoventicinque nel Corpo delle capitanerie di porto); duecentocinquanta nell'Aeronautica militare. La domanda di partecipazione all'arruolamento deve essere presentata dal 20 giugno 2001 ed entro il termine perentorio del 19 settembre 2001, con le modalita' di cui al successivo art. 3. terzo bando di arruolamento: arruolamento di tremilaseicentosessantasette volontari con ferma di tre anni nelle Forze armate, con la possibilita' di immissione, al termine di detta ferma, nelle carriere iniziali delle Forze armate stesse, nella Polizia di Stato, nel Corpo forestale dello Stato o nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. I posti disponibili per l'arruolamento nella ferma triennale sono cosi' ripartiti: duemilacinquecentottantaquattro nell'Esercito italiano; ottocentottantatre nella Marina militare (di cui centoventicinque nel Corpo delle capitanerie di porto); duecentocinquanta nell'Aeronautica militare. La domanda di partecipazione all'arruolamento deve essere presentata dal 20 settembre 2001 ed entro il termine perentorio del 31 dicembre 2001, con le modalita' di cui al successivo art. 3. 2. Non e' ammesso presentare piu' domande per lo stesso bando e partecipare a piu' bandi. A tal fine sara' considerata partecipazione la presentazione del candidato alla prova di preselezione culturale prevista dal successivo art. 5. 3. Resta impregiudicata per l'amministrazione della difesa la facolta' di sospendere o rinviare le attivita' connesse all'arruolamento stesso, in ragione di esigenze attualmente ne' valutabili ne' prevedibili. In tal caso il Ministero della difesa provvedera' a darne formale comunicazione agli interessati. 4. Per la specialita' del genio ferrovieri dell'Esercito, con possibilita' d'assunzione nei ruoli delle Ferrovie dello Stato S.p.a., sara' indetto un arruolamento riservato ai volontari in ferma breve dell'Esercito italiano che abbiano chiesto, in sede di presentazione della domanda, l'accesso nella carriera iniziale dell'Esercito stesso.